La Consob ha emanato il nuovo Regolamento sulle operazioni con parti correlate, che introduce una disciplina radicalmente innovativa delle operazioni compiute dalla società con controparti legate da rapporti particolari, operazioni particolarmente adatte a estrarre dalla società “benefici privati”, ovverosia non condivisi con gli azionisti di minoranza. Una buona notizia per la borsa e per l’economia nazionale.

La Consob ha approvato il 12 marzo scorso il Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Opc), in attuazione della delega contenuta nell’art. 2391-bis c.c., introdotto ormai quasi cinque anni fa, sulla scia dei grandi scandali finanziari Parmalat e Cirio.
Il Regolamento ha attraversato una lunga e tribolata gestazione. I due documenti di consultazione – il primo dell’aprile 2008 e il secondo dell’agosto 2009 – hanno attirato numerosissime risposte da associazioni di categoria, società quotate e privati. Il Regolamento è destinato a entrare in vigore a pieno regime dal 2011, lasciando ampio tempo alle società di adattare procedure e statuti alle importanti novità (1).

LINEE DI FONDO CONFERMATE

Il Regolamento accoglie alcune obiezioni sollevate nel corso della consultazione, ma l’impianto di fondo – destinato a rivoluzionare le abitudini italiane in materia di Opc  – resta lo stesso della bozza originaria. La disciplina è imperniata su obblighi pubblicitari e procedurali che valorizzano il ruolo degli amministratori indipendenti (2).
Rispetto alla bozza precedente, la disciplina è stata ulteriormente semplificata e vi sono stati alcuni “ammorbidimenti” (ma anche qualche irrigidimento). Il testo è stato reso più chiaro e leggibile, pur rimanendo una disciplina articolata e di non immediata comprensione.
Le novità sono diverse, ma non tali da incidere sull’efficacia del Regolamento.

GLI INDIPENDENTI NON TRATTANO, MA DANNO PARERI

In primo luogo, agli amministratori indipendenti (la cui definizione è ora fissata dal Regolamento, e non più rimessa alle società) non è più chiesto di partecipare alle trattative: essi devono soltanto essere “coinvolti” nella fase delle trattative, e questo coinvolgimento consiste nella “ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo”. La modificazione accoglie le istanze venute da ogni parte (3). La Consob sembra prendere atto della realtà italiana, in cui gli amministratori indipendenti sono, tendenzialmente, professionisti e professori, con una spiccata propensione ad essere controllori più che imprenditori e manager, in grado di condurre efficacemente delle trattative. E sarebbe probabilmente stato velleitario cercare di imporre una modificazione culturale così importante per via indiretta.
A dimostrazione di questa “natura” degli indipendenti italiani, sta una seconda modifica del Regolamento rispetto alla bozza dell’agosto 2009, relativa alla composizione del comitato chiamato a dare il suo parere sulle operazioni non rilevanti. Esso è ora composto da amministratori non esecutivi che sono solo in maggioranza (e non più, come nella bozza, necessariamente tutti) indipendenti: questo consente al comitato per il controllo interno previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate (4) di fungere anche da comitato ai fini del Regolamento Opc, con ciò dimostrando la vocazione di mero controllore che il comitato sulle Opc è destinato ad assumere in Italia. Con riguardo alla composizione del comitato non si è invece, opportunamente, imposta la presenza dell’amministratore di minoranza, se nominato: la sua esclusione dal comitato sarebbe un tale segnale negativo che si può, qui, confidare nel mercato per punire le società che non lo rendessero partecipe del processo decisionale sulle Opc.
In terzo luogo, sempre per le operazioni non rilevanti, mentre è confermata la possibilità per il comitato di ricorrere a esperti indipendenti, si è introdotta la possibilità di fissare dei budget a disposizione del comitato. Si tratta di una previsione in sé opportuna ma che, priva di limiti alla discrezionalità della società, potrebbe ridurre pericolosamente l’efficacia dell’azione del comitato. È, tuttavia, molto positiva l’assenza di una simile limitazione per le operazioni rilevanti.

LE OPERAZIONI RILEVANTI E QUELLE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

È confermata anche l’innovativa disciplina dettata in tema di operazioni rilevanti, ovverosia di elevato controvalore. Per regola di base, il parere del comitato di amministratori indipendenti è vincolante: se è negativo, non si può dare corso all’operazione. Alle società è però consentito di prevedere che l’operazione possa essere approvata ugualmente, ma solo se interviene l’autorizzazione dell’assemblea, nella quale i soci che non sono parti correlate possono impedire il compimento dell’operazione, a maggioranza semplice dei votanti. Questo vuol dire che, se il comitato di indipendenti ha dato parere negativo all’operazione, anche in presenza di un socio che controlli la società con il 51% dei voti, se votano in assemblea soci di minoranza per il 12% è sufficiente che il 6% +1 voti contro per bloccare l’operazione. La stessa disciplina si applica per le operazioni che sono per loro natura di competenza dell’assemblea, come le fusioni.
La tecnica del voto di blocco, anziché dell’approvazione, da parte della minoranza, prende atto del fatto che non sempre vi è una “minoranza” tale in assemblea da potersi rendere credibile interprete della volontà del mercato. Allo stesso scopo è confermata la possibilità per le società di stabilire che questo blocco scatti solo  quando i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una certa aliquota del capitale, che non può essere superiore al 10%.
Infine, tra le novità è la precisazione – onde evitare facili elusioni – che i motivi di urgenza che consentono di procedere senza previa approvazione dell’assemblea devono essere collegati “a situazioni di crisi aziendale”.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento detta una definizione di  “parti correlate”  autonoma, ma ricacalcata sul principio contabile IAS 24: sono, quindi, parti correlate con la società anche coloro che partecipano a un patto di sindacato che la controlla, se essi, scrive la Consob nel suo comunicato, “anche tramite i medesimi accordi, sono in grado di esercitare un controllo solitario o congiunto ovvero un’influenza notevole sulla società”. Occorrerà, dunque, verificare in concreto quali dei partecipanti ai patti di sindacato siano qualificabili come “parti correlate”; ma certo non è stata accolta la richiesta di introdurre una soglia di rilevanza fissa dei partecipanti ai patti, avanzata dal mondo bancario.
Restano – e questo è un punto fermo essenziale – nella nozione di operazione con parte correlata le fusioni, che sono occasione di formidabili espropriazioni in danno della minoranza (mediante la fissazione di un rapporto di cambio favorevole alla società controllante). Possono invece uscire, a certe condizioni, dal perimetro delle operazioni con parti correlate le decisioni in ordine alla remunerazione degli amministratori.

 LA PROVA DEL MERCATO

Quando è apparsa la prima bozza del Regolamento, molte società, probabilmente, non avrebberomai creduto che sarebbe stato approvato qualcosa di simile. E invece è accaduto: si vedrà ora se il mercato saprà trarre vantaggio dalla nuova disciplina, premiando le società più virtuose. Le premesse, tuttavia, ci sono tutte.

(1)Il Regolamento è disponibile sul sito della Consob http://www.consob.it/main/aree/novita/regolamento_parti_correlate_20100312.htm.
(2)Per una descrizione della disciplina, si veda il mio precedente articolo La Consob e le relazioni pericolose,.
(3)Si vedano per esempio le risposte alla consultazione di ABI, Assonime e Assosim (seconda consultazione) come anche quelle di Assogestioni e Nedcommunity (prima consultazione), entrambe disponibili sul sito della Consob http://www.consob.it/main/regolamentazione/consultazioni/index.html.
(4)Disponibile in http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/chi-siamo/pubblicazioni/tuttelepubblicazioni/codicediautodisciplina.htm

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