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Legge di Stabilità: i tagli per le imprese

Per le imprese la legge di stabilità prevede un abbassamento delle aliquote Ires e una revisione del prelievo Imu e Tasi sui cosiddetti imbullonati. Ma il provvedimento più importante riguarda l’ammortamento figurativo per l’acquisto di nuovi ben strumentali. I benefici per marchi e brevetti.
Ires, Imu e Tasi delle imprese
La legge di stabilità, insieme alle discusse misure sulla prima casa, dà qualcosa anche alle attività produttive. E lo fa scegliendo la via generalista piuttosto che quella degli incentivi mirati.
Innanzitutto, riduce l’aliquota Ires dal 27,5 al 24,5 per cento per il 2016, stabilizzandola poi al 24 per cento dal 2017 in avanti. La riduzione è certo apprezzabile e avvicina l’Italia ai più parchi paesi della Comunità europea. Se ne subordina, tuttavia, l’operatività “al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati con l’emergenza derivante dai flussi di immigrazione”. Insomma, se la riduzione passa è merito del governo italiano; se non passa è colpa delle UE.
Apprezzabile è pure la presa di posizione, ai fini dell’assoggettamento a Imu e Tasi, relativa ai cosiddetti “imbullonati”. Si tratta di impianti, come la rete elettrica, che non costituiscono in sé “beni immobili” ma che, essendo infissi al suolo per poter esplicare la propria capacità produttiva, sono stati considerati – dall’Agenzia delle entrate – parte integrante del valore immobiliare e, come tali, da assoggettare alle imposte di natura immobiliare.
La legge di stabilità distingue, giustamente, fra impianti che arricchiscono il valore dell’immobile (ascensori, aria condizionata, corpi illuminanti) rispetto a quelli che trovano nelle componente immobiliare semplicemente la piattaforma servente più idonea allo svolgimento della propria attività (turbine e, in generale, impiantistica pesante). I primi contribuiscono al valore dell’immobile e ne devono di conseguenza seguire i destini (quelli fiscali inclusi). I secondi sono, invece, parte integrante del processo produttivo e devono sottostare alle imposizioni che riguardano quest’ultimo e non essere trattati, quindi, come accessori del bene immobile. Insomma: un conto è assoggettare a Imu il capannone in sé, un altro è far pagare l’imposta anche agli impianti produttivi che vi sono appoggiati.
L’ammortamento figurativo
Ma il cuore degli interventi pro-impresa sta nella concessione di un ammortamento figurativo per l’acquisto di nuovi beni strumentali eseguito nel periodo compreso fra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. La norma è di grande facilità operativa: si incrementa la base ammortizzabile del 40 per cento, punto e basta. L’agevolazione vale per tutti i beni strumentali che abbiano un coefficiente di ammortamento superiore al 6,5 per cento (nei fatti, tutti i beni diversi dagli immobili). Parimenti esclusa è una ristretta cerchia di impianti espressamente indicati (quelli dedicati alle condutture per l’imbottigliamento di acque, per la produzione e distribuzione di gas; il materiale rotabile ferroviario e tranviario; gli aerei).
Contrariamente alla passate edizioni di norme analoghe (tipo la cosiddetta Tremonti), non c’è nessun vincolo idoneo a premiare solo gli investimenti incrementali o quelli frutto di reinvestimento di utili o di plusvalenze. L’approccio è quanto più liberale possibile con tutti i risvolti positivi (duttilità) e negativi (incentivo a pioggia) che ne possono derivare. Inoltre, non solo non ne viene richiesta alcuna evidenziazione in bilancio (scelta condivisibile per evitare dannosi inquinamenti); ma neppure la formazione di riserve di patrimonio netto dedicate (scelta più discutibile perché il beneficio potrebbe immediatamente trasferirsi dalle tasche dell’impresa a quelle del suo socio, con indebolimento della prima e ingrossamento del portafoglio del secondo).
Il neo vero di questa operazione sta nella irrilevanza dell’ammortamento maggiorato ai fini dei versamenti degli acconti d’imposta per il 2015 e 2016, che dovranno essere effettuati come se l’agevolazione non ci fosse. Insomma, non solo la gallina, ma anche l’uovo è rinviato a domani.
I benefici si estendono, poi, alla riduzione dei tempi di deducibilità quando oggetto dell’ammortamento è un marchio o un avviamento che è stato rivalutato a seguito di un’operazione straordinaria (e il cui valore è stato affrancato, a fini fiscali, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva). Marchi e brevetti, oggi ammortizzabili in dieci anni, potranno essere ammortizzati in cinque, qualora derivino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate a partire dal 2016. Nessun intervento riequilibratore viene disposto, invece, per l’aliquota dell’imposta sostitutiva da affrancamento che era e resta del 16 per cento. Si tratta di un’aliquota (forse) coerente con quella Ires pro tempore vigente (del 27,5 per cento), ma del tutto incoerente con l’aliquota che si intende oggi introdurre (a regime del 24 per cento).
 
 
 
 

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Il bluff della flessibilità sugli investimenti

  1. Michele

    Non mi sembra un incentivo particolarmente importante e comunque tale da incrementare gli investimenti. Il beneficio vale, per un bene ammortizzabile in 5 anni, circa il 2% anno del valore investito, non tale da modificare la convenienza di un nuovo investimento. Rappresenta invece un bel regalo alle imprese che gli investimenti li avrebbero comunque fatti. Un bel regalo che andrà a profitti e dividendi.

  2. Michele

    Infatti nella legge di stabilità per i “super-ammortamenti” vengono appostate minori entrate per soli 170 milioni, insignificanti per dare una spinta reale agli ammortamenti, ma comunque un bel regalo alle imprese. Imprese che non investiranno 1 euro in più a causa di questa norma, ma saranno ben felici di risparmiare 170 milioni di imposte. Manovra elettorale.

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