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Morale rigida per il perfetto amministratore di banca

Sono ormai vicine all’approvazione le nuove “linee guida” delle autorità finanziarie europee sui requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei vertici delle banche. I criteri sono però definiti in modo molto generico. E c’è il rischio di un’applicazione disomogenea e arbitraria.

Controllori dei treni e controllori dei settori finanziari

Jonathan Paul Barrows ricorderà per tutta la vita il 19 novembre 2013. All’epoca alto dirigente del fondo Blackrock, quel giorno Barrows venne fermato dai controllori alla stazione di Cannon Street a Londra e trovato senza biglietto. Ammise di avere intenzionalmente viaggiato senza biglietto, in quella e in altre occasioni, uscendo dai cancelli utilizzando in modo fraudolento un tagliando di costo inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare (7,20 sterline anziché le dovute 21,50).
La vicenda attirò l’attenzione dell’Autorità di controllo inglese, la Fca, che dopo un’indagine concluse che lo spregio per le regole e l’attitudine fraudolenta dimostrate da Barrows erano incompatibili con i requisiti di onorabilità richiesti a chi opera nella finanza. La sanzione? Un divieto a vita di ricoprire pressoché qualunque incarico e svolgere attività nel mondo della finanza (la decisione è qui).
Si possono fare facili battute confrontando alcune vicende italiane con il caso inglese. Che tuttavia pone questioni serie e profonde, niente affatto ipotetiche nemmeno sotto il Colosseo o la Madonnina.
Niente affatto ipotetiche in quanto, nel settore finanziario, sono in via di consultazione e saranno probabilmente approvate a breve le nuove “linee guida” delle autorità finanziarie europee (European Banking Authority, European Securities Market Authority e Banca centrale europea) sui requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti bancari, noti anche come requisiti di “suitability” o “fit and proper”.

Criteri vaghi

Senza entrare nei dettagli tecnici, e prescindendo da altri problemi, i requisiti (vedi qui) colpiscono per l’estrema ampiezza e vaghezza delle previsioni. Per fare solo alcuni esempi, per valutare se un soggetto possa ricoprire ruoli di vertice nell’industria finanziaria occorre considerare se ha in corso cause civili – anche personali, ad esempio una causa di divorzio – che potrebbero avere un impatto sulla sua posizione finanziaria, o se vi sono indicazioni che nel passato non sia stato “trasparente, aperto e collaborativo con le autorità”.
Nessuno dubita che sia desiderabile che l’amministratore di una banca si sia sempre dimostrato collaborativo con le autorità di controllo, ed è comprensibile che essere coinvolto in contenziosi civili importanti potrebbe rendere una persona meno indipendente economicamente. L’ampiezza e flessibilità delle regole europee, peraltro, è un compromesso dettato anche dall’esigenza di adattarsi a contesti normativi e tradizioni diverse nei diversi paesi.
L’approccio si basa sull’idea che standard tanto vaghi e ampi siano applicati dalle autorità di controllo in modo serio, efficace ed efficiente, ma anche equo, facendo prevalere la sostanza sulla forma. Nelle mani sbagliate, tuttavia, principi di questo tipo si prestano ad abusi o quantomeno ad applicazioni discutibili. Poiché solo in un mondo ideale le autorità di controllo non sbagliano mai, anche per chi ha la massima fiducia nei regulators, il loro ruolo diventa delicatissimo. Chi decide se e quando un soggetto non è stato in passato sufficientemente “aperto” con i supervisori da poter essere eletto amministratore?
E torniamo così a Mr. Barrows. Le regole si rispettano tutte, ed è condivisibile che chi dimostra spregio per norme solo apparentemente “minori” (peraltro, la Corte di giustizia europea ha affermato che viaggiare in treno senza biglietto può essere reato: sentenza C-261-15 del 2016) dimostra di avere un’etica discutibile, che potrebbe tracimare in modo drammatico anche in attività finanziarie. Inoltre, come insegna il detto, la moglie di Cesare non deve solo essere onesta, ma anche apparire tale. Il rigore della decisione inglese contribuisce probabilmente a tutelare il bene più prezioso dell’industria del risparmio, ossia la fiducia degli investitori.
Scendendo dai principi alla pratica, tuttavia, non vi è bisogno di invocare esigenze di “garantismo” per esprimere la preoccupazione di applicazioni disomogenee, arbitrarie e inique di criteri di onorabilità definiti in modo così generico. Inoltre, solo se davvero la sostanza prevarrà sulla forma si eviterà il pericolo di una selezione avversa. Amministratori di banche, attenti a non parcheggiare in divieto di sosta.

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  1. carlo giulio lorenzetti

    Certamente è bene che i requisiti di onorabilità e professionalità vengano precisati meglio a livello internazionale, ma già oggi la legge italiana li contempla e se fosse stata applicata con rigore dall’autorità di vigilanza si sarebbero potuti evitare molti casi di mala gestio .

  2. Vero, in UK le regole sono relativamente semplici (sopra la regola positiva, c’è sempre l’equity, il principio generale), si suppone che tutti facciano la cosa giusta, e se beccano qualcuno, gli spezzano le ossa. In Italia le regole sono bizantine, tutti sanno che tutti fanno i furbi, quindi per prendere qualcuno serve un sistema di controllo e di sanzione all’altezza della compessità delle norme e della preparazione degli operatori allenati e sofisticati, serve un sistema di tipo inquisitorio (indagini occulte, procedure farraginose, applicazione formalistica delle regole, in nome del “garantismo” -parola sconosciuta in UK, perché il diritto è per definizione una garanzia); alla fine si beccano solo gli ingenui e si sanzionano quelli sprovvisti di tutele garantistiche adeguate. Un dubbio mi viene però: il signor Burrow era inglese o americano come la sua azienda? e una perplessità: gli intermediari inglesi quando operano nella giungla dei mercati internazionali dimenticano facilmente le virtù di casa loro; ma questo forse è colpa nostra. Non capisco il problema della ‘flessibilità’ delle regole europee invocate dall’autore; suona come il ricorrente alibi italiano; che cosa impedisce a un paese di fare quello che deve fare?

  3. Antonio Sechi

    In Italia, il passaggio dall’ancien regime del catalogo chiuso di fattispecie di reato al nuovo sistema sarà certamente traumatico. Peraltro, due formule sono già contemplata dalle norrme di vigilanza (la famosa “sana e prudente gestione” e l’ “ostacolo all’attuazione delle disposizioni di vigilanza”) che consentono all’Autorità un certo margine per la c.d. moral suasion. Altro ovviamente è il sistema prefigurato dalle norme analizzate dall’articolo.

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