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Agcom tra sentenza Vivendi e una legge da cambiare

Con una decisione molto attesa, l’Agcom ha accertato che la partecipazione azionaria di Vivendi in Tim e Mediaset viola le norme. Ma il vero problema è una legge sulle telecomunicazioni che non risponde più allo sviluppo del mercato.

Vivendi obbligata a scegliere

E così la tanto attesa decisione dell’Agcom è arrivata il 18 aprile: a conclusione dell’istruttoria durata quasi quattro mesi, l’Autorità ha accertato che la partecipazione azionaria di Vivendi in Tim e Mediaset viola le disposizioni vigenti poste a tutela del pluralismo e in particolare l’articolo 43 comma 11 del decreto legislativo 177/2005, che impedisce a chi detiene più del 40 per cento del mercato delle comunicazioni elettroniche, in questo caso Tim, di avere oltre il 10 per cento del sistema integrato delle comunicazioni (Sic), nella fattispecie Mediaset.
Nella delibera, l’Agcom ordina a Vivendi di rimuovere la posizione accertata di “controllo o collegamento” in una delle due società entro dodici mesi, imponendole di fornire entro 60 giorni uno specifico piano che illustri in dettaglio le modalità con le quali intende ottemperare all’ordine. Qualora ciò non avvenga, l’Agcom potrà irrogare una sanzione amministrativa che va dal 2 al 5 per cento del fatturato della società (ultimo bilancio d’esercizio).
Si tratta di una soluzione prevista e anticipata da indiscrezioni. Ciò nondimeno la decisione apre la strada a diversi possibili scenari che sarà interessante valutare.
Innanzitutto, comporterà un ricorso al Tar e – si dice – alla Commissione europea da parte Vivendi, perché vi sono almeno due aspetti critici: la nozione di collegamento e l’individuazione dei mercati rilevanti, in particolare nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Sul primo, la posizione di Vivendi è che per ricadere nel “collegamento” si deve poter esercitare “un’influenza dominante” secondo il diritto antitrust e questo non avviene, quantomeno nei confronti di Mediaset. L’Agcom ha invece ritenuto che, in coerenza con l’articolo 2359 del codice civile, vada considerato come collegamento “qualunque posizione di forza detenuta da un’impresa operante nel settore, sia essa di nuova formazione o consolidata nel tempo, sia essa raggiunta direttamente o indirettamente, che possa comunque costituire una minaccia per il valore del pluralismo dell’informazione (che vieta la posizione dominante e non l’abuso come avviene invece in materia antitrust, ndr) e ciò indipendentemente dal fatto che tale posizione possa considerarsi rilevante ai fini del diritto antitrust”. Il tema è talmente complicato che lasciamo volentieri ai giuristi il compito di interpretare correttamente la norma, ma certamente sul punto la battaglia non può dirsi conclusa.

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La questione della telefonia mobile

Sul secondo aspetto – i mercati rilevanti – una riflessione più ampia e approfondita appare invece opportuna. Nella definizione dei mercati che rilevano ai fini del superamento della soglia, non compare la telefonia mobile al dettaglio.
Certamente è un settore più di altri sottoposto a pressioni concorrenziali e Agcom giustifica minuziosamente le ragioni del suo mancato inserimento. D’altra parte, però, nell’analizzare le possibili conseguenze della presenza incombente di Vivendi nel sistema italiano non si può dimenticare che il mobile è il vero settore dinamico e in forte crescita, su cui si concentrano oggi le strategie commerciali dei principali attori.
Basti considerare alcuni dati. A dicembre 2016 in Italia, secondo Audiweb/Nielsen, la percentuale di utenti unici che fruiscono di video in modalità on-line ha raggiunto l’82,5 per cento del totale ed è in costante crescita (del 31 per cento in due anni), con un consumo medio giornaliero individuale di 2 ore e 34 minuti. Il 79,2 per cento del totale è stato generato dalla navigazione da mobile (smartphone e tablet), di cui l’88,8 per cento da mobile app, con un incremento del 36,8 per cento rispetto al 2015.
L’assenza del mobile dall’analisi certamente aumenta le quote di Tim sul mercato delle comunicazioni elettroniche (55 per cento), anche se non è scontato che il suo inserimento avrebbe evitato alla società il superamento della quota critica del 40 per cento. La scelta rimane comunque difficilmente comprensibile: appare estranea a una valutazione strategica del mercato, in grado di considerare non soltanto gli effetti attuali, peraltro dirompenti, ma anche quelli prospettici in un settore alle prese con grandi processi d’innovazione e trasformazione.
Proprio nei giorni in cui Netflix festeggia i 100 milioni di abbonati nel mondo, Amazon lancia una sfida globale sulla produzione e distribuzione audiovisiva, Sky rafforza il processo di consolidamento in tutta Europa e in Usa, Spagna e Regno Unito non esiste ormai più distinzione tra le principali società di telecomunicazioni e media (tutti fanno tutto), non deve essere stato compito agevole per un’Autorità “convergente” intervenire per applicare una legge che di fatto ostacola questi processi.
A questo punto, però, la questione non è tanto sulla correttezza o meno di una decisione che, data la complessità e incertezza del quadro normativo, avrebbe comunque dato vita a contestazioni e ricorsi. Quello che è importante, a mio avviso, è la necessità di chiedere un cambiamento legislativo, che appare sempre più indispensabile e urgente. Forse dovrebbe farsi carico della segnalazione la stessa Agcom.

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Regno Unito al voto: una decisione dettata dal cinismo

  1. Giovanni Tomei

    Il tema della regolamentazione legislativa sulla proprietà straniera di azioni di imprese italiane che,per delega, mostrano il possesso di quote di maggioranza assoluta da determinare preordinate condizioni di risultati precostituiti nelle assemblee dei soci, è morale e obbligo di una nazione libera e democratica provvedervi.

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