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Alitalia si vende subito? Forse che sì forse che no

Lufthansa, il principale candidato all’acquisto, chiede che Alitalia sia ristrutturata prima di essere venduta. L’esatto contrario di quanto si proponeva il nostro governo. La confusione nasce anche da norme spesso adattate alle esigenze della politica.

Prima la vendita o la ristrutturazione?

Grande è la confusione nei cieli della vendita di Alitalia ma, a differenza del comandante Mao, non possiamo dedurne che la situazione sia eccellente. Air France ha smentito di aver presentato un’offerta, tuttavia potrebbe essere interessata. Invece Lufthansa, che l’offerta l’ha presentata, non sembrerebbe così convinta di chiudere. L’amministratore delegato Carsten Spohr ha scritto giovedì 11 gennaio al ministro dello Sviluppo economico sostenendo che “Alitalia avrebbe bisogno di una significativa ristrutturazione prima dell’acquisizione da parte di Lufthansa”.

Se la ristrutturazione devono farla i commissari, i tempi sono destinati ad allungarsi e i giochi a riaprirsi, dato che nuovi soggetti potrebbero essere interessati al vettore ristrutturato, mentre non lo erano in precedenza, e la loro offerta potrebbe risultare più conveniente rispetto a quella di Lufthansa.

Ma cosa intende esattamente Spohr per ristrutturazione? Solo tagli di flotta e personale? In tal caso, non vi sono ostacoli dato che le norme vigenti consentono ai commissari di cedere specifici “complessi di beni e contratti” e chi compra può individuare il perimetro aziendale più interessante. La ristrutturazione è dunque implicita nel contratto di cessione, come già avvenne a fine 2008 con il passaggio di Alitalia a Cai. Evidentemente Lufthansa, oltre a volere solo una parte della flotta e del personale, non intende farsi carico di contratti di fornitura penalizzanti e dei numerosi extra-costi conseguenti. Si tratta di contratti sui quali i commissari hanno potere d’intervento e modifica ma, a parte un provvedimento iniziale sul fuel hedging, non si ha notizia di azioni drastiche al riguardo negli otto mesi trascorsi dal commissariamento.

Il fatto che sia necessario ristrutturare Alitalia dal lato dei costi prima di cederla smentisce inoltre che governo e gestione commissariale stiano seguendo la strada giusta: sin dall’inizio il mandato dei commissari era indirizzato verso una rapida cessione e il loro “Invito a manifestare interesse” è stato pubblicato il 17 maggio, appena sei giorni dopo la sentenza di dichiarazione d’insolvenza. A maggio il ministro responsabile ha affermato che bisognava vendere rapidamente Alitalia, lasciando il risanamento al suo acquirente, mentre otto mesi dopo il principale candidato all’acquisto, Lufthansa, ci dice che bisogna ristrutturare la compagnia prima di venderla. È l’esatto contrario.

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Da qui la grande confusione, che sembra nascere da una tensione tra l’approccio del ministro da un lato e quello della gestione commissariale dall’altro. Il primo è palesemente di tipo teleologico, orientato al conseguimento del risultato in tempi certi e rapidi. Mentre l’azione commissariale, di natura giuridica più che economica, è necessariamente deontologica, vincolata alle forme procedurali.

L’evoluzione normativa

Non si tratta di una tensione nuova, tanto che l’evoluzione normativa che vi è stata in relazione all’amministrazione straordinaria rappresenta proprio una “teleologizzazione” e politicizzazione della medesima.

La legge Prodi bis del 1999 è stata integrata per le grandi imprese dalla legge Marzano del 2003, a sua volta modificata nel 2008 per adattarla all’esatta soluzione politica che era stata individuata per “salvare” l’Alitalia di allora.

L’amministrazione straordinaria, finalizzata alla conservazione del “patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali” segue infatti un percorso molto differente se avviata in base alla Prodi bis oppure, come nel caso di Alitalia 2008 e di Alitalia 2017, alla Marzano. Nel primo caso è il giudice delegato che nomina un commissario, il quale accerta le cause dell’insolvenza e valuta, in una relazione al giudice entro trenta giorni dalla dichiarazione d’insolvenza, se e come la gestione industriale possa essere riequilibrata. Il giudice decide autonomamente, sentendo il ministro dell’Industria e le parti, se approvare l’amministrazione straordinaria o aprire il fallimento.

Con la legge Marzano è invece il ministro che avvia subito l’amministrazione straordinaria e nomina i commissari ancor prima che il giudice attesti lo stato d’insolvenza. Inoltre, le cause del dissesto e le prospettive di riequilibrio non sono accertate anteriormente, ma è compito dei commissari illustrarle in una “relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza” da presentarsi al giudice entro 180 giorni dall’avvio della procedura. Entro la stessa scadenza i commissari presentano al ministro un programma di proseguimento dell’attività produttiva, finalizzato a un percorso di ristrutturazione aziendale oppure a quello alternativo di cessione dei complessi aziendali.

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Se questa procedura ha lo svantaggio di far conoscere tardi le cause del dissesto, almeno permette di scegliere il percorso commissariale migliore al termine di un periodo relativamente ampio di verifica delle condizioni aziendali. Nel caso specifico, tuttavia, la decisione della cessione è stata presa sin dall’inizio, prima di qualsiasi verifica e analisi, mentre le due previste relazioni dei commissari, quella ai giudici sulle cause dell’insolvenza e quella al ministro sul programma commissariale, non sono state ancora rese pubbliche, pur essendo trascorsi più di otto mesi rispetto ai sei previsti, e non sappiamo se siano state prodotte.

Non ci si può perciò stupire dell’incertezza che si è creata.

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Buone notizie sul fronte delle piccole-medie imprese

  1. Ruggero

    Ma ci sarà pure un limite al denaro pubblico che viene gettato in quel pozzo senza fondo di Alitalia! Non è ancora bastato l’enorme somma stanziata ai tempi della “bad company”? E i dipendenti Alitalia, per caso, sono dei cittadini così ” speciali” che hanno diritto alla salvaguardia del posto di lavoro al di fuori di qualsiasi convenienza economica?

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