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L’assurdo condono che non fa cassa

Ogni condono fiscale comporta importanti costi sociali. In genere però dà almeno un aumento di gettito, seppure una tantum e di breve periodo. Quello prefigurato dal decreto fiscale ottiene il risultato paradossale di non aumentare neanche le entrate.

I costi del condono

Ogni condono fiscale porta con sé due costi sociali rilevanti: l’iniquità percepita da chi paga le imposte regolarmente (per volontà o per obbligo) e l’incentivo a evadere in futuro, nell’aspettativa di un condono futuro. In cambio, i condoni garantiscono generalmente un maggior gettito, una tantum e nel breve periodo. Ora, sebbene la versione definitiva del decreto fiscale corredata dalla relazione tecnica non sia ancora disponibile, sembra proprio che la proposta del governo ottenga il paradossale risultato di generare i costi sociali tipici di un condono senza contribuire in misura significativa ad aumentare il gettito.

Le norme inserite nella bozza di decreto fiscale inciderebbero molto negativamente sul rapporto tra fisco e contribuente perché prefigurano un condono che investe potenzialmente tutte le fasi del rapporto. Il decreto prevede infatti (i) la possibilità di presentare, prima di subire un controllo, una dichiarazione integrativa speciale versando un’imposta sostitutiva (inferiore a quella ordinaria!) sui maggiori importi dichiarati senza alcuna sanzione; (ii) la possibilità di definire le controversie sia nella fase preprocessuale sia in pendenza di una lite; (iii) la (ennesima) possibilità di “rottamare” le cartelle esattoriali (o carichi affidati per la riscossione); (iv) la possibilità di stralciare le mini-cartelle riferite a debiti sorti tra il 2000 e il 2010 (il saldo e stralcio è inserito nel contratto di governo).

Il messaggio complessivo è quindi piuttosto chiaro: chi non dichiara o non versa le imposte dovute rischia poco. E, da questo punto di vista, la minaccia del carcere ai grandi evasori è un’arma spuntata, posto che di leggi sulle “manette agli evasori” in Italia se ne sono viste tante, ma tutte inefficaci.

Perché sarà inefficace

Esaminando le regole che effettivamente disciplinano le diverse modalità di condono è difficile sottrarsi all’impressione che il maggior gettito che si potrà ottenere sarà limitato. Pur senza le quantificazioni precise e definitive della relazione tecnica, ciò emerge anche dalle cifre inserite nel draft budgetary plan trasmesso a Bruxelles dove, a pagina 18, si legge che l’effetto di maggior gettito previsto per il 2019 è solo lo 0,01 per cento del Pil, cioè circa 180 milioni e che, nel triennio successivo, arriverà al massimo allo 0,07 per cento del Pil, cioè circa 1,3 miliardi di euro.

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Le ragioni dell’inefficacia del condono sono presumibilmente due: la poca originalità delle misure, che si inserisce in un contesto di scarsa innovatività di tutta la politica fiscale proposta nella manovra, e la loro natura di “compromesso” tra forze politiche che hanno una visione discordante su questi temi.

Sulla scarsa originalità, basti pensare che i provvedimenti di condono o di definizione agevolata del contenzioso si sono ripetuti negli anni, per cui le “nuove misure” si accavallano alle precedenti con effetti netti molto contenuti. Ad esempio, la definizione agevolata delle liti pendenti, che consente di chiuderle pagando il 20 per cento della maggiore imposta accertata in caso di vittoria del contribuente nel secondo grado di giudizio e il 50 per cento in caso di vittoria del contribuente nel primo grado di giudizio, non è altro che una riedizione, in termini più favorevoli, di quella già prevista per le controversie tributarie dal decreto legge 50/2017. D’altronde, l’effetto della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali è limitato dal fatto che di rottamazioni ve ne sono già state due negli ultimi anni e che quest’ulteriore dilazione di pagamento influisce negativamente sulla normale attività di riscossione, per di più al lordo di interessi e sanzioni che qui vengono invece condonati.

Della natura compromissoria, e quindi in ultima analisi inefficace, delle norme introdotte è esemplare la disposizione sulla dichiarazione integrativa speciale che, comparsa solo nell’ultima versione del decreto fiscale, prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva del 20 per cento sui maggiori imponibili spontaneamente dichiarati dopo i termini normalmente previsti, ma prima che sia iniziato l’accertamento, senza né sanzioni né interessi. Teoricamente si tratta di una disposizione molto favorevole. Ad esempio, nel caso di maggiori imponibili Irpef, l’attuale dichiarazione integrativa ordinaria richiederebbe di versare un’imposta determinata sulla base dell’aliquota marginale (dal 23 al 43 per cento), oltre sanzioni e interessi, ancorché ridotti. Tuttavia, la disposizione si applica solo se i maggiori imponibili non sono superiori del 30 per cento rispetto a quelli dichiarati entro i termini, e, comunque, per importi che non superano i 100mila euro. Se i maggiori imponibili evasi fossero di entità superiore a questi limiti, il contribuente, pur ottenendo lo sconto su ciò che fa emergere spontaneamente, correrebbe il rischio di segnalare al fisco l’esistenza di altri imponibili, che invece non può segnalare. Il risultato potrebbe essere un impatto molto limitato anche di questa norma.

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L’ultima polemica nata in seno al governo relativa alla “manina” che avrebbe inserito tra le imposte oggetto di dichiarazione integrativa speciale anche i valori degli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero appare, da questo punto di vista, di scarso rilievo, se non per una questione meramente tecnica, ovvero la difficoltà di conciliare un’imposta patrimoniale come quella sul valore degli immobili detenuti all’estero con un’imposta sostitutiva sui redditi, che potrebbe consentire di evitarne del tutto il pagamento, ma comunque per un valore non superiore a 760 euro (lo 0,76 per cento di 100mila euro di valore degli immobili).

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Ma solo lo spread dell’Italia è nel mirino dei mercati

  1. Henri Schmit

    L’articolo non menziona le motivazioni avanzate dal governo per giustificare le misure di condono. Si tratterebbe di aiutare gli imprenditori onesti in difficoltà, morosi nei confronti del fisco (e spesso pure dell’Inps). È questa giustificazione che bisogna contestare! chi non paga è inadempiente, (in linea di massima) non c’entra l’onestà, ma la capacità. Oltre i morosi esistono evasori, truffatori e altri piccoli e grandi criminali, spesso difficili a distinguere dai semplici sfortunati. Per evitare l’accumulo di arretrati fiscali bisogna subito poter costringere il debitore ad eseguire; ma per essere credibile il creditore a sua volta deve essere adempiente; i debiti delle amministrazioni pubbliche, A/E inclusa, nei confronti delle imprese sono comparativamente esorbitanti. Le lentezze delle procedure di esecuzione e fallimentari), il lassismo strutturale delle banche (se l’esecuzione è troppo difficile si preferisce prolungare il finanziamento) e le inadempienze incrociate assieme ai vincoli al licenziamento economico creano un immenso sottobosco di imprese morte-viventi, che la maggioranza vorrebbe salvare, farne fantasmi immortali, per scopi palesemente clientelari. Brindiamo alle imprese esenti, ai posti sicuri, agli NPL e alle banche decotte!

  2. Henri Schmit

    Bisogna facilitare l’uscita di scena delle zombie-firms, fenomeno particolarmente sviluppato in Italia, cf. Confronting the zombies, su Read.oecd-iLibrary.org

  3. Savino

    Non esistono debiti col fisco “giusti”, come vogliono farci credere. In ogni modo, alle poche mosche bianche oneste non sono mai arrivate cartelle dalla ex Equitalia.
    Solo una patrimoniale può garantire il gettito comprensivo del tanto “nero” che generano gli italiani.

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