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Per la rinascita urbana un finanziamento lungo 13 anni

Probabilmente per far quadrare i conti, il finanziamento del programma di rinascita urbana è distribuito in un periodo di tredici anni. Una scadenza così lunga può minarne il successo. Forse sarebbe meglio unificare il progetto con un’altra misura.

Il programma di rinascita urbana

I commi 437-443 del disegno di legge sul bilancio statale di previsione per il 2020 (approvato al Senato e sul quale sarà posta la fiducia alla Camera) disciplina la “Istituzione del programma innovativo nazionale per rinascita urbana”. Il piano, già annunciato dal governo, ha lo scopo di “riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini”.

Si capirà di più sugli interventi da realizzare con l’emanazione del decreto del ministro delle Infrastrutture (in accordo con i colleghi dell’Economia e Finanze e dei Beni culturali e d’intesa con la Conferenza unificata), che dovrebbe avvenire entro 60 giorni dall’approvazione della legge. C’è da sperare che da lì si possa capire anche cosa ha di innovativo il nuovo programma rispetto ai tre promossi in precedenza con gli stessi obiettivi, le cui risorse non sono state sufficienti a finanziare tutti i progetti ritenuti meritevoli. Il decreto ministeriale indicherà, infatti, il contenuto e i termini delle proposte che potranno essere presentate da 150 enti fra regioni, città metropolitane, comuni capoluoghi di provincia e comuni sopra i 60 mila abitanti. Non vi sarebbe da stupirsi se la loro richiesta di finanziamento ammontasse a qualche miliardo, come è successo con le analoghe precedenti politiche, contro uno stanziamento di poco più di 850 milioni di euro.

Finanziamento diluito in 13 anni

Sull’efficacia del programma gioca, però, un ruolo di primo piano anche il calendario previsto per gli stanziamenti. Può diventare il suo punto di maggiore fragilità, con una vita finanziaria che dura ben 13 anni: inizia nel 2020 e finisce nel 2033. Una scadenza un po’ lunga per fronteggiare l’esigenza abitativa, la priorità cui dovrebbero mirare i progetti che saranno finanziati.

Come si può osservare dal prospetto riportato sotto, con i programmi gemelli di quello ora proposto i finanziamenti sono stati diluiti in massimo sei anni e, in un caso, concentrati in uno solo (con uno stanziamento di 500 milioni di euro). Ammesso che non vi siano scioglimenti anticipati del Parlamento, nel caso della nuova iniziativa dovranno arrivare a conclusione tre legislature per iscrivere a bilancio gli ultimi fondi, nell’ipotesi (forse ottimistica) che gli stanziamenti ora previsti siano confermati anche dalle prossime dodici leggi finanziarie. Ogni anno è quindi messo a disposizione un rivolo dello stanziamento complessivo attribuito al programma, con un flusso massimo di 95,04 milioni di euro nel 2025.

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A prescindere dagli importi dei singoli anni, una programmazione finanziaria distribuita su un periodo così esteso è insolita. Sarebbe una buona cosa esplicitare come si è arrivati a prevedere di iscrivere nei bilanci di previsione del 2031 e del 2032, cioè tra più di dieci anni, proprio 54,64 milioni di euro. Gli importi sono indicati con un’approssimazione alle decine di migliaia di euro, cioè con un certo dettaglio, considerando che si tratta di numeri riferiti a un futuro non proprio prossimo. Senza altre informazioni su come sono stati determinati, è difficile stabilire se quei numeri sono il risultato di una metodologia che consente di fare previsioni a lungo termine particolarmente accurate o di quella che Brian Kernighan chiama “precisione speciosa, che si palesa nel presentare numeri con una precisione maggiore di quella che hanno realmente” in modo da fargli acquisire “in maniera subliminale un’autorità ingiustificata”.

L’alternativa possibile

La diluizione dello stanziamento su tanti anni non facilita, ovviamente, le decisioni dei soggetti che vogliono partecipare alla realizzazione del programma. È previsto che le richieste di finanziamento presentate dagli enti pubblici debbano contenere anche un cronoprogramma di attuazione degli interventi. È probabile che la tempestività sarà considerata positivamente nella formulazione della graduatoria per l’assegnazione dei fondi. Il rispetto delle tabelle di marcia previste per l’esecuzione di opere e lavori è, però, esposto al rischio di ottenere l’erogazione dei finanziamenti dopo cinque o dieci anni dalla loro approvazione oppure con il contagocce in una sequela di anni. La distribuzione nel tempo delle iscrizioni a bilancio delle risorse pubbliche renderà difficoltoso per gli enti pubblici coinvolgere i privati nella realizzazione programma, che è uno degli elementi che saranno presi in esame nella valutazione dei singoli progetti.

Probabilmente la diluizione nel tempo della dote finanziaria ha permesso di tenere insieme la volontà del governo di raggiungere una cifra politicamente spendibile con l’annuncio di un nuovo programma e la necessità di non pesare troppo su conti pubblici difficili da far quadrare.

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Non sembra, però, l’unica scelta possibile. Il comma 42 della legge sul bilancio di previsione 2020 prevede di iscrivere a bilancio 8,5 miliardi di euro, tra il 2021 e il 2034, da assegnare ai comuni per realizzare investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Anche in questo caso, si possono avanzare dubbi su previsioni a così lungo termine. Nel periodo 2021-2024, è previsto uno stanziamento complessivo di 1,6 miliardi (150 milioni nel primo anno, 250 nel secondo e 550 in ognuno degli altri due), il doppio di quello indicato per l’intera durata dal programma innovativo nazionale per rinascita urbana. Non sarebbe meglio mettere insieme le due misure, raggiungendo così un buon volano finanziario a partire dal 2021? (Il 2020 passerà tra emanazione del decreto ministeriale, presentazione delle richieste di finanziamento, formulazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi e così via).

Tabella 1 – Numero di anni di iscrizione degli stanziamenti e stanziamento complessivo previsto per i diversi programmi

Programma Numero di anni Stanziamento complessivo (milioni di euro)
Piano nazionale per le città, art. 12 Dl 83/2012 6 224,00
Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, art. 1, c. 431-434 L 190/2014 3 200,00
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», art. 1 c. 974-978 della legge 208/2015 1 500,00
Istituzione del programma innovativo nazionale per rinascita urbana, art 53 Ddl legge bilancio 2020 13 853,83

 

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  1. Lino Leone

    Brian Kernighan non lo conosco ma sarà sicuramente un genio

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