Per consentire il proseguimento dell’attività giudiziaria anche nel corso dell’emergenza sanitaria, il governo propone di svolgere in videoconferenza l’esame di alcune parti. Ma è una scelta che rischia di minare il principio del contraddittorio.

Videoconferenza in tribunale

Il Parlamento discute in questi giorni la conversione del decreto legge n. 18 del 2020. Con l’emendamento n. 1900 il governo propone l’introduzione di disposizioni volte a consentire il prosieguo in sicurezza dell’attività giudiziaria, non solo nel settore penale. Tra le novità di maggior rilievo vi è la possibilità, prevista dall’articolo 83, ai commi 12 bis e seguenti, di svolgere in videoconferenza le udienze previste per l’assunzione dell’esame delle parti private, degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, dei consulenti tecnici, periti o interpreti. Ne sarebbero escluse soltanto le udienze previste per l’esame dei testimoni.
Chiedersi come la celebrazione dei processi debba confrontarsi con l’attuale emergenza sanitaria non è cosa banale. Per un periodo non breve, sarà indispensabile mantenere un distanziamento sociale che impedisce le udienze come le conosciamo. Bisognerà evitare ciò che è usuale, ovvero l’assembramento di molte persone nella stessa aula, a volte persino accalcate una sull’altra, per l’elevato numero di processi nella giornata o delle parti, con relativi difensori.

L’alternativa è tra rinviare ogni attività giudiziaria o modificarne lo svolgimento, in modo da evitare il più possibile comportamenti che rischiano di veicolare il contagio. Se si vuol continuare a celebrare i processi penali, va trovato un compromesso che corrisponda a un equilibrio virtuoso tra gli interessi in gioco. Se da una parte vi è la salvaguardia della salute pubblica, dall’altra c’è quella di non snaturare del tutto il sistema, delineando un giudizio dai risultati meno affidabili.

La presenza fisica delle parti e del giudice in udienza è necessaria anzitutto per garantire l’effettiva partecipazione di tutti. Ma anche poiché l’assunzione della prova orale, salvo eccezioni, richiede il contraddittorio, che può svilupparsi compiutamente solo al cospetto di tutte le parti. L’esame incrociato, con i propri tempi serrati, le risposte all’impronta, le reazioni e il linguaggio non verbale che suscita, è attività delicata e complessa, il cui effetto sulla formazione della prova si esplica al massimo se i protagonisti si trovano faccia a faccia e non davanti allo schermo di un computer.

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Il paletto da non oltrepassare

Suscita, quindi, forti perplessità la scelta del governo. E ciò per molteplici ragioni. In primo luogo, la soluzione appare irrazionale. Non si comprende perché consentire l’esame di ufficiali di polizia giudiziaria, parti private, consulenti e periti rispetto all’esame degli altri testimoni: si svolgono tutti sempre oralmente e in contraddittorio, sicché pare illogico operare distinzioni. In secondo luogo, se il contraddittorio per la prova è il metodo meno fallace che contraddistingue il nostro ordinamento tanto da essere menzionato nell’articolo 111 della Costituzione, abdicarvi significa scardinare il sistema e riservare a certi (sfortunati) processi un metodo di verifica del capo di imputazione sicuramente meno efficace. Da ultimo, con buona pace della riserva di legge, il comma 12 bis è una norma in bianco, che per il proprio contenuto rinvia a un decreto del direttore generale dei sistemi informativi del ministero a cui spetterà indicare le caratteristiche tecniche idonee a salvaguardare contraddittorio e partecipazione.

Non ogni regola che contraddistingue il processo ha la stessa portata nel definire un sistema. Questa del consentire al contraddittorio di potersi espandere al massimo nel formare gli elementi di prova a disposizione del giudice per verificare l’accusa ci pare un paletto che deve rimanere fermo e non può essere oltrepassato, pena l’abbandono di quel giusto processo delineato dalla Costituzione, che considera il metodo dialettico un pilastro fondamentale.

Dove la tecnologia può aiutare

Ciò non significa che la tecnologia non possa aiutare a mantenere “in vita” il processo, sia pure una vita, come la nostra in questo momento, a scartamento ridotto. Nel cercare il compromesso virtuoso, infatti, potrebbe essere accettabile celebrare in videoconferenza udienze senza attività istruttoria orale. Ve ne sono e non sono poche. Si pensi, per esempio, a tutti quei procedimenti in camera di consiglio in cui le parti sono sentite solo se compaiono: si potrebbe prevedere che comunichino preventivamente via posta certificata se intendono partecipare. Oppure a quei processi d’appello o in Cassazione in cui le parti hanno già deciso di limitare la loro discussione richiamandosi ai motivi dell’atto di impugnazione.

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Ma, soprattutto, vi sono altre attività che potrebbero essere portate avanti senza alcun sacrificio per le garanzie del nostro sistema: le notifiche di avvisi, il deposito da parte della difesa di atti, memorie o istanze, a mezzo della posta certificata, per esempio; o la consultazione di fascicoli, digitalizzati ed esaminabili per via telematica dai difensori. Oppure i colloqui fra pubblici ministeri e avvocati, questi sì in videoconferenza, senza alcuna sofferenza per la fisionomia del processo.

Timori e opportunità per il futuro

L’ingranaggio della giustizia ripartirà, come ogni altro. Ma qualcuno sostiene che dopo la pandemia niente sarà come prima.
Temiamo che lo strappo a un principio di valore costituzionale come il contraddittorio, tanto fragile nella pratica perché poco radicato nella nostra cultura giuridica, rischi di non farlo più attecchire. L’abitudine a una cross-examination debole, perché a distanza, potrebbe, come già accaduto, tentare quella parte di magistratura che ancora considera le regole del processo accusatorio un faticoso orpello. La “mala pianta” della eccezione alla regola, innestata in una situazione di emergenza, rischierebbe di diventare a propria volta la regola, infestando tutto il sistema.

Concludiamo però con una nota di ottimismo, per quanto secondo Ambrose Bierce l’ottimista sia “un sostenitore della dottrina che il nero è bianco”. Forse tra i cambiamenti portati dalle nuove abitudini ci sarà quella di affidarsi alla tecnologia, ove può rendere più comoda la vita, senza toccare i principi.
Si potrebbe obiettare che non ci voleva una pandemia per accorgersene. Obiezione accolta.

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