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La modifica della prescrizione non velocizza i processi

La contrazione dei tempi del processo non passa attraverso la modifica della disciplina della prescrizione. Mentre per raggiungere l’obiettivo sono più utili altri interventi previsti nella riforma Cartabia. Ma le nuove norme non eliminano il vero nodo.

La nuova disciplina della prescrizione

La riforma della giustizia penale, fortemente voluta dal governo e appena approvata anche dal Senato, si propone una serie di finalità, tra le quali, senza farne mistero, la più ambiziosa è senz’altro la contrazione dei tempi del processo. L’esecutivo si prefigge di raggiungere l’obiettivo con svariati interventi in diversi ambiti e quello forse più discusso riguarda la disciplina della prescrizione.

Snodo, quest’ultimo, senza dubbio tra i più controversi del sistema. La regolamentazione dei rapporti tra la vicenda estintiva legata allo scorrere del tempo, da un lato, e la durata dell’accertamento giudiziario, dall’altro – alias tra il tempo della punibilità e il tempo del processo – costituisce un aspetto da sempre al centro di un vivace dibattito giuridico e politico criminale che, oggi, stenta a potersi dire sopito. Un dibattito che muove, anzitutto, dalla presa d’atto della natura “complessa” o, per così dire, “anfibia” dell’istituto della prescrizione del reato: strumento di diritto penale che opera anche nell’ambito del processo e produce effetti sostanziali immediati per l’autore del reato, la vittima, la comunità e lo stato.

In estrema sintesi, la novella conferma in parte l’impostazione della legge n. 3 del 2019: il corso della prescrizione si ferma con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

La novità più rilevante, tuttavia, è costituita dalla inedita introduzione, nel codice di rito, della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, che vengono indicati in due anni per quello d’appello (prorogabile di un anno), e in un anno per quello di Cassazione (prorogabile di sei mesi), salvo per delitti gravissimi come ad esempio quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, di associazione mafiosa, di violenza sessuale aggravata o traffico di stupefacenti o puniti con l’ergastolo, che non hanno limiti di durata. In altre parole, se il giudizio in appello o in Cassazione supera detto termine, la corte di fronte alla quale pende il “fascicolo” non può far altro che dichiarare l’improcedibilità.

Un’eccezione, non la regola

Non abbiamo mai creduto a un legame così diretto e per così dire strutturale tra disciplina della prescrizione e durata dei processi. Certo, forse nel breve periodo, facendo leva su una sorta di “amor proprio” del giudice procedente, refrattario a pronunciare il “nulla di fatto”, la posizione di un termine, può far sì che i calendari delle udienze siano condizionati dalla necessità di non superarlo. Tuttavia, l’istituto appare anche in grado di orientare l’attività della magistratura in un senso diametralmente opposto a quello acceleratorio. La prospettiva dell’imminente caduta in prescrizione del reato, infatti, può indurre i magistrati a spingerne in avanti la declaratoria, addossandola sul magistrato della fase successiva contribuendo con ciò ad allungare il procedimento nella consapevolezza che in ogni caso la forza estintiva del tempo sia destinata a prevalere. Così com’è chiaro che, nel momento in cui l’estinzione del reato per mero decorso del tempo appare come un beneficio gratuito non impossibile da raggiungere, divenga obiettivo da perseguirsi, del tutto legittimamente nella prospettiva della difesa, anche attraverso strategie che tendono a dilatare il più possibile la durata del processo per volgere a proprio vantaggio l’effetto ablativo del tempo.

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La scelta di stabilire un periodo oltre il quale l’ordinamento sceglie di non perseguire più l’imputato, per l’estinzione del reato, corrisponde in realtà a esigenze diverse da quella di garantire la ragionevole durata del processo. Si richiama, a tale proposito, l’idea che la distanza dalla commissione del reato – il cosiddetto “tempo dell’oblio” – affievolisca le ragioni retributive e preventive che giustificano la pena, rendendo perciò “inutile ed inopportuno” l’esercizio della funzione repressiva. Assume rilievo, inoltre, la considerazione secondo la quale il decorso degli anni tra il fatto e il suo accertamento accresca progressivamente, a discapito di chi ne è l’autore, le difficoltà della ricostruzione probatoria, con conseguente e correlato pregiudizio al diritto di difesa. Si sostiene infine che, trascorso un “tot”, ragionevolmente determinato in considerazione della gravità del reato, l’ordinamento riconosca a tutti il “diritto a essere lasciato in pace”, a non essere perseguitato per tutta la vita dagli errori del proprio passato e a poter così voltare pagina.

In quest’ottica, il superamento del termine di prescrizione dovrebbe essere un’eccezione e anche il solo avvicinarsi a esso dovrebbe costituire un fallimento, come tale raro e sotto un certo profilo stigmatizzante. Agire su quest’ultimo non dovrebbe, quindi, avere alcun effetto sulla durata media dei processi, che viceversa, in uno sviluppo fisiologico, dovrebbero pressoché tutti celebrarsi ben entro tale orizzonte. Se ciò non accade significa che è il meccanismo nel suo complesso a non funzionare, ed è in altre direzioni che deve muoversi il legislatore. Limitarsi a prolungare il tempo “concesso” all’autorità giudiziaria per giungere a una decisione significa tentare di porre un argine posticcio a una diga che sta già per crollare. Continuando con le metafore, si potrebbe anche dire che, la prescrizione del reato rappresenta il “farmaco di emergenza” che l’ordinamento somministra per la cura della patologia cronica che affligge il processo penale: la sua lentezza o, se si preferisce, la sua irragionevole durata. Un farmaco tuttavia capace di agire sui soli sintomi esteriori e non di certo sulle cause alla base del malessere e, soprattutto, capace di produrre pesanti effetti collaterali.

Per di più, la riforma inserisce nella disciplina processuale una improcedibilità che, così come regolata, temiamo possa determinare svariati problemi interpretativi. Il termine di procedibilità “fisso” può determinare irragionevoli disparità di trattamento fra procedimenti chiusi velocemente in primo grado che non riescono a concludersi nella fase successiva entro i due anni e procedimenti assai più lunghi in primo grado che vengono poi definiti in appello entro il limite. Ancora, distinguere il tempo della improcedibilità in funzione del nomen iuris potrebbe porsi in contrasto con l’art. 27 comma 2 della Costituzione.

Il tema è quello più generale della diversa graduazione delle garanzie processuali in funzione della gravità del reato, peraltro valutata solo in astratto, che può trovare una copertura costituzionale solo nel senso di far corrispondere alla maggior gravità del reato oggetto di imputazione un incremento (e non, al contrario, una diminuzione) delle garanzie processuali dell’accusato. Quella che va accertata all’esito del processo, la responsabilità per un certo fatto tipico, magari punito severamente, non può divenire il presupposto per un trattamento deteriore del soggetto nei cui confronti si procede. Lo ha chiarato la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo il cui insegnamento la ragionevolezza dei tempi della giustizia non può essere determinata con l’enunciazione di un termine “in giorni, settimane, mesi, anni o periodi variabili a seconda della gravità del reato”. Il criterio di ragionevolezza, infatti, dipende dalla concreta fattispecie e si esprime, soprattutto, con valutazioni ex post dei provvedimenti adottati, le quali devono tener conto di una varietà di parametri, che vanno dalla complessità del caso al numero degli imputati, dalla condotta dell’autorità giudiziaria a quella delle parti private.

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Insomma, per quanto la soluzione possa apparire ingegnosa, siamo convinti che l’indispensabile contrazione del processo, se il problema vuole essere risolto, non passi attraverso la modifica della disciplina della prescrizione.

E invece ci paiono, per quanto sempre discutibili come ogni soluzione, meglio orientati allo scopo molti altri interventi sempre contenuti nella riforma. Dal forte impulso alla digitalizzazione, allo snellimento delle notifiche all’imputato, dal più ampio utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza alla più rigorosa disciplina del termine delle indagini preliminari, dalla introduzione di un nuovo criterio di valutazione per la sentenza di non luogo a procedere alle modifiche volte a favorire l’accesso a patteggiamento e rito abbreviato, fino, soprattutto, alla introduzione della giustizia riparativa, alla estensione della disciplina della esclusione della punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova dell’imputato, alla possibilità per il giudice del merito di applicare direttamente e in modo più esteso le sanzioni sostitutive brevi, nonché una nuova disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni.

In questa sede, non vi è spazio se non per elencare tali interventi che sembrano mettere meglio a fuoco l’obiettivo.

L’eccesso di criminalizzazione

Certo, continuiamo a ritenere che alla base forse non di tutto, ma certo di molto, vi sia un sistema che soffre di una eccessiva criminalizzazione e ne soffre terribilmente. Insieme alle novità introdotte, quindi, la cura più efficace rispetto al male che ha reso agonizzante il processo penale sia quella di una severa depenalizzazione. Questo stato di cose, che ha radici lontanissime e trova una delle cause nello sciagurato – ma mai sufficientemente vituperato – uso “simbolico” del diritto penale, trovava anni fa una periodica panacea con amnistie e indulti, nonché con la prescrizione.

In un recente intervento pubblico, a proposito della riforma il ministro Cartabia ha precisato che lei e il governo di cui fa parte non cercano il consenso a tutti i costi e che in questa materia “occorre uno sguardo lungo e sottoporsi al tribunale della Storia”. Non osiamo anticipare un simile autorevole “verdetto”, ma avanziamo l’ipotesi che l’assoluzione “piena” sarebbe stata certa se l’esecutivo si fosse spinto fino a estirpare la “mala pianta”, dalle radici.

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  1. lorenzo

    Certo l’il”legittimo impedimento” non aiuta, ma basterebbe una norma sulla quantificazione preventiva del numero massimo di sedute per tipologia di reato. Es.: per una evasione fiscale 2-3 udienze sono sufficienti, per un omicidio molte di più etc. I potentati non trascinerebbero in processi all’infinito e gli avvocati dovrebbero rivedere i loro organici 😉

  2. Una sola osservazione critica della riforma. In tutti i paesi europei di cui conosca più o meno la normativa della prescrizione dell’azione penale quest’ultima s’interrompe (= termina definitivamente) con l’avvio della procedura penale, diciamo con l’avviso di garanzia o qualcosa di equivalente. In nessun paese la PAP può quindi incidere sui tempi del processo, ipotesi ritenuta incompatibile con l’esigenza di giustizia (per la società e per le vittime) e di neutralità della stessa: se la PAP può incidere sulla sentenza di primo grado o se scatta una seconda limitazione del tempo della processabilità in appello e in cassazione nasce un potere discrezionale del giudice che decide arbitrariamente quali processi portare al termine nei tempi fissati e quali terminare senza sentenza di merito. In uno stato di diritto questo è inammissibile, soprattutto da quando si parla ogni giorno di rule of law, pensando però ad altri. L’argomento che un’alta percentuale di processi si prescrivono nella fase investigativa, invocato anche dalla ministra a favore del compromesso votato in Parlamento, è sconcertante perché in linea di massima la PAP continua a correre in tutti paesi durante le indagini; se il PM mette troppo tempo a raccogliere le prove è giusto che la PAP intervenga per creare la certezza del diritto che è il fine e una condizione irrinunciabile di tutta la giustizia. La (secondo me) confusione italiana pre- e post-Catarbia sembra ripetere la confusione delle funzioni così diverse fra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Una più coraggiosa coerente e euro-convergente definizione della PAP poteva essere legata a una più netta separazione dei due rami della magistratura.

    • CARLO GRANCINI

      Non mi è chiara la relazione tra la velocità dei processi e la eventuale “confusione delle funzioni”. Sembra un tema introdotto alla fine scollegato con il resto dell’argomentazione molto chiara e sensata.

      • Henri Schmit

        1. Intendevo Rinvio a giudizio invece di Avviso di garanzia come atto giudiziario che interrompe logicamente la PAP. 2. Mi rendo conto dell’apparente indipendenza del regime della PAP dallo statuto e dalle funzioni differenziate dei due rami della magistratura. Il nesso indiretto nella mente dei legislatori lobbisti e opinionisti potrebbe essere l’insufficiente separazione delle due funzioni giudiziarie che confonde le idee al punto tale che non si riesce più a distinguere correttamente l’adeguatezza della PAP di fronte al lavoro dei magistrati inquirenti dal suo uso inappropriato anzi perverso di fronte alle lungaggini del processo vero e proprio.

        • CARLO GRANCINI

          Io ho l’impressione che la separazione delle funzioni/ carriere sia solo un modo per mettere alla lunga sotto controllo politico l’azione giudiziaria.
          I “giudici” restano un terzo potere indipendente, è sufficiente mettere sotto controllo gli inquirenti per controllare chi va a processo e come ci va.

  3. carlo giulio lorenzetti settimanni

    Pensare di poter abbreviare i tempi della giustizia penale stabilendo d’imperio la durata massima dei processi disvela, da un lato, una fiducia illuministica nella capacità delle legge di conseguire un obbiettivo cui si frappongono molteplici ostacoli e, dall’altro, una inadeguata valutazione delle cause reali che sono alla base della deprecata lunghezza dei processi e che attengono a numerosi fattori, tra cui : l’enorme carico dell’arretrato, le carenze degli organici (magistrati, cancellieri, personale amministrativi), una geografia giudiziaria da rivedere, la complessità dei riti, l’assenza di competenze organizzative, il ricorso continuo a sempre nuove norme incriminatrici, il totem dell’obbligatorietà dell’azione penale. E’ vero peraltro che la riforma Cartabia tocca anche alcuni di questi temi ma in un modo e con mezzi che appaiono ancora insufficienti.

    • Henri Schmit

      Ottimo commento! Parole precise e elenco articolato dei fattori negativi. Qualcuno ha giustamente aggiunto il numero eccessivo di cause, spesso fasulle. Qualcun altro ha menzionato l’obbligo dell’azione legale che senz’altro complica e appesantisce il lavoro della magistratura inquirente. In Francia vige il principio di opportunità dell’azione penale. Ma dove sono più tutelato? L’obbligo italiano è comunque relativo: la prima domanda degli agenti inquirenti è di solito “Ma lei ha subito delle minacce?” In assenza di minacce, a che cosa serve l’obbligo dell’azione penale, se sono stato magistralmente truffato da un soggetto istituzionale insospettabile (mi è successo; il colpevole, una grande banca, almeno nell‘immediato non è stato perseguitato; conosco un altro caso di truffa milionaria nel campo dello sviluppo immobiliare, senza conseguenze per i truffatori; stessa domanda iniziale alla vittima). Meglio la Francia allora che non conosce pretesti per rinunciare all’azione penale!

  4. Lantan

    Fondamentalmente sono d’accordo con gli autori dell’articolo. Aggiungo una considerazione. In Italia il problema non è costituito dai processi “che sono lunghi”; il problema è che di processi se ne fanno troppi! L’introduzione del rito accusatorio (sancita definitivamente con la riforma dell’art. 111 Cost) ha comportato un allungamento dei tempi processuali dovuto ad una maggiore attenzione alle garanzie degli imputati. Ma in tutti i paesi dove esiste il rito accusatorio (i paesi di Common law come USA e GB, per esempio) la maggior parte delle controversie giudiziarie si risolve mediante il patteggiamento (in America oltre il 90% dei casi va in patteggiamento). Invece in Italia hanno fatto la “riforma di maria calzetta”: introduco il rito accusatorio ma lascio inalterato il resto, senza un progetto organico. Nei paesi di Common law, per esempio, la prescrizione o non esiste o s’interrompe al massimo alla sentenza di primo grado. Invece nel paese del bengodi, abbiamo il “processo accusatorio” con la prescrizione che continua a decorrere… così l’imputato ha tutto l’interesse a non optare per i riti abbreviati, perché tanto sa benissimo che se fa passare un po’ di tempo, prima o poi la prescrizione fulminerà il processo ed allora: liberi tutti! Pardon, adesso non si chiama più prescrizione ma – dopo la Cartabia – improcedibilità. E’ un paese da barzelletta, il nostro!

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