Dopo due anni di pandemia, il quadro normativo dovrebbe essere più chiaro e definito. Invece, l’impennata dei contagi ha rimesso in fibrillazione tutto il sistema istituzionale. Come dimostra il conflitto tra istituzioni sulla riapertura delle scuole.
Autore: Massimo Greco Pagina 2 di 3
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Palermo, ha seguito un corso di perfezionamento in Polizia Giudiziaria e conseguito un Master di II° livello in Politiche del Terzo Settore. Cultore di politiche pubbliche e di diritto pubblico italiano e comparato, ha un dottorato di ricerca in Sociologia dell’Innovazione conseguito presso l’Università Kore di Enna nel 2016. È giornalista pubblicista e collabora con diversi quotidiani online. Saggista e autore di articoli di diritto costituzionale, amministrativo, tributario, dei servizi pubblici e delle autonomie locali, pubblicati in riviste specializzate. Funzionario direttivo dell’Amministrazione Regionale Siciliana dal 1991, è attualmente in servizio presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna. Formatore interno dell’Amministrazione regionale dal 2012, è stato consigliere provinciale e presidente del Consiglio provinciale di Enna dal 1994 al 2013.
L’obbligo di vaccinazione, ammesso dalla Costituzione, è un’eccezione alla regola dell’autodeterminazione nelle cure e non può essere imposto con l’utilizzo della forza. La sanzione per i non vaccinati sta nei limiti e restrizioni previste per loro.
Ha fatto discutere la partecipazione attiva di un vicequestore della polizia a una manifestazione contro il green pass. Si sono divise anche le forze politiche, tra chi afferma l’inopportunità dell’iniziativa e chi difende la libertà di pensiero.
Per il decisore pubblico lo scienziato è un consulente prezioso per calibrare il proprio potere, più o meno ascoltato in funzione dei tempi e dei temi. Quello della salute costringe più di altri la politica a tenere conto dell’opinione scientifica.
Il governo sembra intenzionato a estendere l’uso del Green pass e l’obbligo di vaccinazione. Poca attenzione si registra però sul fronte delle indennità per i soggetti danneggiati dalla somministrazione del vaccino. È un vuoto normativo da colmare.
I provvedimenti per contenere la pandemia hanno lambito molti principi costituzionali. Cosa intende tutelare lo stato con l’introduzione di obblighi e limiti alle libertà personali? Il diritto dell’individuo, l’interesse della collettività o entrambi?
Sulla natura giuridica delle libere università non statali bisognerebbe fare chiarezza, per garantire certezza del diritto. L’attuale limbo può infatti rivelarsi comodo, per rivendicare in alcuni casi la natura pubblica e in altri quella privata.
A sette anni dalla riforma Delrio, la legge n. 56/2014, le nuove province sono rimaste nel “limbo”. La permanenza di questo ente intermedio nell’articolo 114 della Costituzione ne ha infatti vanificato lo spirito. Con riflessi sulla capacità impositiva.
La pandemia ha imposto ai paesi l’uso della vaccinazione quale strumento primario di prevenzione. Ma come persuadere i cittadini a vaccinarsi? Alcuni hanno scelto l’obbligo, altri il libero convincimento e altri ancora, come l’Italia, un sistema misto.
Rimane un problema irrisolto la compatibilità di contributi pubblici alle scuole paritarie con la disciplina europea sul divieto di “aiuti di stato” alle imprese. Superata la fase derogatoria dovuta alla pandemia, tutti i nodi ritorneranno al pettine.