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Dove finiscono i diritti dei no vax

I provvedimenti per contenere la pandemia hanno lambito molti principi costituzionali. Cosa intende tutelare lo stato con l’introduzione di obblighi e limiti alle libertà personali? Il diritto dell’individuo, l’interesse della collettività o entrambi?

Le sentenze

Cambia l’arbitro, ma non il risultato. Dopo la giustizia ordinaria (tribunali di Belluno, Bolzano, Treviso, Verona e Modena), anche quella amministrativa sembra dare ragione allo stato sia in materia di vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari (Tar Lecce, sent. n. 480/2021) che per il Green pass (Cons. St., decreto n. 3568/2021). Tutte le pronunce, rese nella fase cautelare dei rispettivi processi, ritengono recessivo il diritto dell’individuo rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa emergenziale legata al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, anche per ciò che attiene la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza.

E tuttavia le motivazioni, necessariamente stringate dal rito cautelare, non consentono un esame approfondito dell’incrocio di valori di primario rilievo che il caso richiede. È quindi probabile che la delicata questione in ordine al bilanciamento tra principi costituzionali e diritti fondamentali delle persone coinvolte sia portata, incidentalmente, al giudizio della Corte costituzionale che, se in materia di vaccinazione obbligatoria dei bambini in età scolare si è già espressa positivamente (sent. n. 5/2018), in altra occasione non ha esitato ad affermare che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (sent. n. 438/2008), svolgendo, in pratica, una “funzione di sintesi” tra il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute (sent. n. 253/2009).

Il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari

Ma vi è di più. Nel nostro ordinamento, la decisione di non curarsi fino al punto di lasciarsi morire può essere già presa dal cittadino sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. La legge n. 219/2017 riconosce infatti a ogni persona “capace di agire” il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza. È in particolare previsto che, ove il paziente manifesti l’intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”.

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Questa legge si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Peraltro, medesimi principi si registrano anche nella giurisprudenza comunitaria, a tenore della quale l’articolo 2 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) riconosce all’individuo una sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona. L’affermazione è stata ulteriormente esplicitata dalla stessa Cedu in plurime occasioni successive, nelle quali i giudici di Strasburgo hanno affermato che il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’articolo 8 Cedu (Cedu, sent. 20/1/2011, Haas contro Svizzera; sent. 19/7/2012, Koch contro Germania; sent. 14/5/2013, Gross contro Svizzera).

Interesse individuale e interesse collettivo

Se questo è il contesto normativo di riferimento e “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)” (art. 32 Cost.), la domanda sorge spontanea: chi intende tutelare lo stato attraverso l’introduzione di limiti e obblighi delle libertà personali? Il diritto dell’individuo, l’interesse della collettività o entrambi? La risposta più accreditata sembra privilegiare la tesi secondo cui l’imposizione dell’obbligo vaccinale è costituzionalmente legittima solo se finalizzata alla tutela della salute non solo del soggetto a esso sottoposto, ma dell’intera collettività o comunque dei terzi potenzialmente a rischio infettivo. In sostanza, lo stato si prende cura della salute sia dell’individuo uti cives che dell’individuo uti singulu, ma è legittimato ad “alzare la voce” nei confronti del secondo solo per ricavarne benefici a favore del primo (raggiungendo la cosiddetta “immunità di gregge”).

Peraltro, in un ambito peculiare della salute pubblica qual è quello pandemico, il confine tra le due posizioni giuridiche coperte dall’articolo 32 della Costituzione (diritto dell’individuo e interesse collettivo) è sottile. Promuovere la salute dell’individuo non può che essere anche interesse della collettività e non è un caso che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, di coloro che si ammalano e vengono sottoposti a ricovero ospedaliero dal Sistema sanitario nazionale. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono anche in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche.

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L’attuale strumentazione messa in campo dallo stato appare quindi compatibile anche con quanto si legge nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite (di cui lo stato italiano fa parte), il 10 dicembre 1948: “Ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri (…)”. È evidente, infatti, che il mancato raggiungimento dell’immunità di gregge finirebbe per compromettere “il rispetto di diritti e libertà degli altri”.

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17 commenti

  1. Enrico Baffi

    Vorrei sottolineare che, ancor prima del beneficio dell’immunità di gregge, l’obbligo vaccinale dovrebbe ritenersi ammissibile semplicemente perché chi non si vaccina può infettarsi e a questo punto contagiare un’altra persona , la quale può anche morire.
    Mi sembra un ragionamento abbastanza linerae. Colui che non si vaccina può causare danni a terzi molto gravi nel casi in cui egli contagi questi terzi ed è per questo che può giustificarsi un obbligo vaccinale.
    Un problema si porrebbe se la vaccinazione causasse al vaccinato danni attesi molto elevati, ad esempio la probabile morte. Me nel caso del vaccino contro il covid 19 mi sembra che questo problema non si ponga.

    • Francesca

      Buongiorno,
      I vaccinati sono contagiosi ed anzi agevolano l’insorgenza di varianti. Il dovere di ciascuno è osservare regole igieniche e distanziamento fisico. Il dovere dello Stato è rafforzare la medicina territoriale indicando ai medici di base protocolli di cure efficaci e già sperimentate con successo sul campo.

    • Quintino Rainò

      “chi non si vaccina può infettarsi e a questo punto contagiare un’altra persona , la quale può anche morire”. premetto che sono vaccinato, mi sta bene il Green Pass e l’obbligo vaccinale e, quindi, à la guerre comme à la guerre (dal Treccani: ogni situazione va accettata per ciò che essa è, e che bisogna contentarsi delle risorse che sono offerte dalle circostanze). volevo solo dire che i vaccinati possono contagiare come i non vaccinati. piuttosto, il non vaccinato che prende la malattia, è esposto a rischi molto gravi, fino alla morte. ovviamente, in questi casi, l’SSN è soggetto ad un sovraccarico, posti di terapie intensive occupati, risorse ospedaliere impiegate e sottratte ad altre patologie. altre considerazioni le ho fatte nella risposta al commento di Lorenzo

      • Pino

        Lo stato non può imporre nessun obbligo vaccinale perché so tratterebbe di violenza e lesioni su un essere umano di cui se ne dovrà addossare le responsabilità penali e civili. Una legge di obbligatorietà vaccinale viola l’art. 32 della costituzione che prevede la certezza assoluta del trattamento, il risarcimento del danno e comunque il rispetto della persona umana nel quale di legge l’autodeterminazione per la propria salute. Poi ci sono altre leggi italiane e trattati e leggi europee che vietano l’obbligo. Quindi credo che se li stato lo impone fioccheranno a milioni ricorsi, cause e querele.

  2. Giuseppe Calabrertta

    Lo stato sociale e sanitario in Italia è garantito, ritorna strano nel caso vaccini anticovid, come le regole sanitarie, tipo : informazioni ai medici di base, tipo assicurazione sui danni fisici della stessa sperimentazione, possibilità di movimento e quant’altro diventa astratto e fuorviante di regole certe ed efficaci già esistenti. Pertanto, perchè un cittadino, attenzione, contribuente, anche dipendente dello stato, pensionato e/o titolare dipartita IVA già assistito dal SSN deve partecipare gratuitamente e irresponsabilmente ad una catena di S.Antonio o meglio, ad una logica di responsabilità senza conoscerne le conseguenze.Non pensate che certe imposizioni, tipo green pass siano fuorilegge o quanto meno abusi di potere.

  3. Alberto Isoardo

    Mah, lo scritto mi lascia molto perplesso perchè, pur partendo da premesse concrete, ignora due punti cardine del discorso. Premetto che sono vaccinato e che quindi il mio non è un discorso no vax ma semplicemente una ricerca di coerenza nella politica e di salvaguardia del diritto.
    Il primo punto è che i regolamenti europei del Consiglio e del Parlamento dichiarano esplicitamente che il green pass non deve discriminare e nemmeno essere obbligatorio, il secondo è che la Costituzione consente di imporre trattamenti medici a seguito di legge ordinaria.
    Il fatto che in modo surrettizio si imponga il vaccino e si limitino le libertà di coloro che non posseggono il green pass è in evidente contrasto con la normativa europea che deve essere integrata automaticamente nella legislazione interna e con la Costituzione perchè manca la legge che impone il vaccino. Il fatto che da questa violazione delle persone vengano private sia del lavoro che dello stipendio mi sembra una mascalzonata senza precedenti. Non stupisce che ora la gente possa diventare violenta, stimolata anche dai molti pennivendoli che sui grandi giornali li trattano da deficienti.
    Il problema di base è che le violazioni costituzionali sono iniziate con Conte nel marzo 2020 e poi sono proseguite senza sosta, senza che nè il Quirinale e nemmeno palazzo Chigi si degnassero di giustificare l’eccezionalità dei provvedimenti. Insomma si tratta di un vergognoso imbroglio posto in essere dopo aver terrorizzato la popolazione. Quindi non si tratta di si o no ai vaccini, ma con queste politiche mascalzone chi ci assicura che domani non ci chiuderanno nuovamente in casa per un’emergenza climatica?
    Chi deve si assuma le proprie responsabilità e smettiamola con questo idiota approccio di tipo calcistico a problemi purtroppo molto seri!
    I nostri politicanti di serie z che si sperticavano nella difesa della Costituzione la hanno vergognosamente violata in ogni modo senza nemmeno giustificare le loro azioni. Se poi andassimo ad indagare, il ministro della sanità dovrebbe rispondere del divieto di autopsie, dell’autorizzazione ai medici di base a non visitare i malati, il presidente del consigli per gli arresti domiciliari generalizzati, etc…..ma chi mai pagherà per questi comportamenti? Tra l’altro assunti tutti con atti amministrativi. A questo punto il richiamo al fascismo è davvero inevitabile.

  4. Francesca

    1. Il green pass è incostituzionale per violazione degli artt.11 e 117.Cost. che impongono il primato del diritto europeo ed Internazionale sul.diritto interno. Il green pass viola entrambi. Inoltre la.limitazione dei diritti fondamentali può avvenire solo per legge non per decreto legge

    2.non è ammissibile obbligare indirettamente a sottoporsi ad un medicinale sperimentale fino al 2023 perché il beneficio per la.collettività non deve comportare un sacrificio sproporzionato e irragionevole per il.singolo (art
    32 Cost. Sent.
    Corte costituzionale 2018). Del vaccino non si conoscono gli effetti di lungo periodo e le reazioni gravemente avverse stanno aumentando specie nei giovani.
    3. I vaccinati.sono contagiosi come dimostrano il confronto con i dati della scorsa estate, Israele, villaggio olimpico e Amerigo Vespucci.
    4. L’obbligo di vaccino non si giustifica in considerazione delle cure domiciliari esistenti efficaci e comprovate dall’esperienza di medici di base.
    5. Volendo un non vaccinato potrebbe dare.disposizioni anticipate di trattamento per rinunciare al diritto di essere curato, pur avendo contribuito fiscalmente al servizio sanitario nazionale

    • Quintino Rainò

      punto 5. ma qualcuno lo fa?
      punto 4. mi incuriosiscono “le cure domiciliari esistenti efficaci”. e nel caso sia necessaria l’intubazione cosa fanno i medici di base?
      punto 3. sì, i vaccinati sono contagiosi come i non vaccinati.
      punto 2. considerando la situazione attuale assimilabile, non del tutto, ad una guerra, ricordo quanto ho detto nella risposta al commento di Lorenzo. quanto Lei ha detto, nel punto 2, sarebbe come se, un cittadino chiamato alle armi volesse fare la spulcia su armamenti e comandanti prima di indossare la divisa. voglio dire, il “medicinale” sarà pure sperimentale, e non potrebbe essere diversamente visti i tempi record in cui sono stati creati i vaccini, ma è efficace proteggendo da conseguenze gravi della malattia, fino alla morte (accertato fino a più del 95%). se poi la cosa non interessa, rimane il fatto che le terapie intensive sono occupate a scapito delle altre patologie. e, quindi, “il beneficio per la collettività non deve comportare un sacrificio sproporzionato e irragionevole per il singolo” se ne va a farsi benedire.
      punto 1. le sue sono considerazioni “in punto di diritto” e non “in punto di… spada”. se Lei avesse detto che, essendo i vaccinati contagiosi come i non vaccinati, non si capisce l’obbligo del Green Pass, sarei stato d’accordo. ma, vede, il Green Pass fa parte di una strategia di “moral suasion”, volete tornare alla vita “normale” pre-pandemia? vaccinatevi e ridurrete di molto le conseguenze della malattia!

      • Francesca

        Le rispondo.
        punto 5. Non so se qualcuno lo fa, ma ne avrebbe il diritto e considerato il clima di terrore che si è instaurato a scapito dei non vaccinati, non escludo che si cominci ad adottare questa scelta. Pur avendo i non vaccinati contribuito fiscalmente a pagare il SSN.
        4. Le cure domiciliari sono ormai ampiamente sperimentate e diffuse anche se TV e stampa non ne danno notizia. Raramente si arriva alla terapia intensiva dato che non si prevede una becera vigile attesa a base di tachipirina fino a che la situazione non precipita. Comunque nel caso vi si arrivasse il diritto di essere curati è fondamentale e universalmente garantito; spetta allo Stato aumentare la capacità del servizio, dopotutto è uno Stato sociale o no?
        2. Non sono d’accordoo con la strategia della guerra. Si possono usare armi diverse, efficaci e meno pericolose. Nell’ultimo rapporto Aifa si riporta che in media vi sono 2,4 morti post vaccino. Ovviamente la correlazione va dimostrata. Ovviamente sono piccoli numeri ma che inducono il singolo a valutare costi e benefici per sè e per gli altri. E come vede non le ho risposto in punta di diritto i cui fondamenti non dovrebbero mai “andare a farsi benedire”, come ci dimostra la pericolosa situazione che stiamo vivendo.
        1. Il Green pass è incostituzionale, non è una moral suasion, ma un ricatto vergognoso, specie nei riguardi delle persone più povere che non possono permettersi di fare un tampone ogni due giorni. Qjuesti ultimi sono trattati, più di tutti noi, come elementi di una massa ignorante e non come cittadini di una società civile. D’altra parte un passo più avanti della c.d. moralsuasion è stato già compiuto in Stati con uno stravagante concetto di democrazia.

      • Francesca

        Correggo: 2, 4 morti al giorno post vaccino. Oltre 500 morti in 211 giorni di somministrazione

        • Tommaso

          Qualora fosse dimostrata la correlazione somministrazione vaccino-morte, le domando: quante morti accertate COVID nel medesimo lasso temporale dello studio (27 Dicembre 2020 – 26 Luglio 2021)? Le rispondo io 56.345. Saluti

          • Francesca

            Ha ragione, ma il punto centrale che si fa fatica a far capire è che il vaccino sperimentale non può essere l’unica arma. Sono state già sperimentate CURE DOMICILIARI PRECOCI ( scusi il maiuscolo ma proprio sembra che nessuno voglia considerare questa realtà). Queste ultime hanno evitato migliaia di ricoveri. Il vaccino sperimentale è una scelta che deve essere adottata in base alle caratteristiche di ciascuno, con il proprio medico di base ( ammesso che ce ne siano ancora tra un pò). Non può essere l’unica soluzione per tutti. Una persona sana, di mezza età, che non usa medicinali, lavora da remoto, non ha figli nè genitori, nè frequentazioni estese, ma mi spiega che senso ha sottoporla al vaccino? E non mi dica, la prego, che è per la solidarietà: tutti siamo contagiosi.

  5. Lorenzo

    Tutto bene, ma …
    Ma se l’interesse collettivo è prioritario, perché non abolire il fumo di sigaretta?
    Siamo all’assurdo che in assembramento l’unico che può togliersi la mascherina è il fumatore per permettergli di attentare alla salute dei suoi vicini!
    L’unico torto di questo documento dell’Istituto Superiore di Sanità è che è databile a prima del Covid [https://www.epicentro.iss.it/fumo/pdf/sgambato%20-%20Costi.pdf].
    Ultima domanda che fa la rima alla “provocazione” dei giorni scorsi: Perché il costo della ospedalizzazione del fumatore la deve pagare lo Stato?

    • Quintino Rainò

      interessante, tuttavia il ragionamento potrebbe essere esteso a tutti gli “stili di vita” che aumentano la probabilità di patologie a carico del SSN. gli obesi, gli iracondi, la lista è lunga. come se ne esce? quanto a questa situazione. non è banale ricordare che dall’OMS in giù si è constatato che la vaccinazione, mitiga gli effetti della malattia e, nella stragrande maggioranza dei casi gravi – oltre il 95% – salva la vita. rifiutare il vaccino, per fare il paragone con una guerra, sarebbe come se un cittadino chiamato alle armi volesse, “prima”, valutare personalmente le armi del proprio esercito, la competenza dei comandanti ecc. beh, passerebbe per matto e avrebbe, diciamo,… dei guai!

    • Pino

      Anche su queste tesi sono perfettamente d’accordo. Perché io non fumatore devo pagare i contributi per il ssn per fumatori che si ammalano e fanno ammalare gli altri? Perché gente che corre con la macchina e finisce in ospedale la dobbiamo curare con soldi nostri? Perché gente che si abbuffa con cene e pranzi sproporzionati si ammala e le cure le dobbiamo pagare noi? Etc etc etc.

      • Francesca

        Perchè non siamo ancora in uno Stato neo liberale. Non si preoccupi, ci stiamo arrivando, cominciamo già a percepirne le avvisaglie

  6. Guido

    Sinceramente a parte questa piega ingiustificabile di imposizioni che stiamo prendendo in tutti i campi, la cosa che non capisco dal punto di vista legale è:

    Premesso che sia il vaccinato che il non vaccinato trasmettono il covid, cosa accertata:

    Com’e’ possibile moralmente e legalmente che con gli ultimi dpcm viene vietato l’ingresso di una persona ad un locale pubblico se sprovvisto di Super Green Pass?

    Io il green pass lo capisco, il dimostrare di non esser contagioso tramite tampone, ma legalmente come si fa a discriminare una persona che dal punto sanitario è identica ad un’altra (e sicuramente negativo al coronavirus) avendo fatto un tampone?

    Spiegatemi il ragionamento perchè la motivazione che una persona con il Super Green Pass puo’ contaggiare un sano e ne ha “ben donde di farlo” mi pare una spieazione veramente esile nel contenuto.

    Tutti i discorsi sulla prevenzione dovrebbero tutelare la persona sana a mio avviso anche perchè ad oggi il 90% della persona si preoccupa delle cure al 10% della popolazione, se tra 10 anni i casi di tumore nelle fasce di popolazione 12-50 saranno aumentate chi ne pagherà le conseguenze a parte i malati?

    Vorrei anche far presente che i vaccini sono stati studiati per 1 applicazione , massimo 2 …
    ad oggi si parla di almeno 4 applicazioni all’anno, , siamo tutti sicuri che questa cosa alla lunga non abbia controindicazioni? Obiettivamente il covid è endemico e ci seguirà per anni sperando in varianti sempre meno invasive, ma se si porta avanti il concetto che non sia importante essere sani, ma essere con super green pass potremmo pentircene in futuro.

    La goccia scava la roccia!

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