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Rischio vaccinati di serie A e serie B

Il governo sembra intenzionato a estendere l’uso del Green pass e l’obbligo di vaccinazione. Poca attenzione si registra però sul fronte delle indennità per i soggetti danneggiati dalla somministrazione del vaccino. È un vuoto normativo da colmare.

Il patto di solidarietà tra individuo e collettività

Dopo avere tentato di illustrare le ragioni politiche a supporto della strumentazione messa in campo dallo stato per arginare la pandemia da Covid-Sars, sottolineandone le coperture costituzionali, merita qui di essere analizzata un’ulteriore questione già evidenziata nel tempo dal giudice delle leggi (sin dalla sentenza n. 307 del 1990 − pronunciata in materia di vaccinazione antipoliomielitica per i bambini) ma ancora oggi sottovalutata, anche dall’odierno legislatore emergenziale. In particolare, la Corte costituzionale (sent. n. 5/2018) nel legittimare lo stato a imporre ai propri cittadini un trattamento sanitario (obbligo di vaccinazione) nel caso in cui il trattamento è diretto a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato ma anche quello degli altri, afferma che, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

Peraltro, il “patto di solidarietà” fra individuo e collettività implica il riconoscimento, nel caso si verifichi un danno a seguito della somministrazione del vaccino, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. Finirebbe infatti con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.

In sostanza, una legge che dispone un intervento sanitario così invasivo e limitativo dell’autodeterminazione individuale, qual è l’obbligo vaccinale, è costituzionalmente legittima qualora preveda, contestualmente, la corresponsione di una equa indennità in favore di chi, malauguratamente, dovesse subirne un danno.

La normativa

Finora, il governo ha ritenuto di lavorare su tre fronti per raggiungere l’immunità di gregge attraverso la vaccinazione di massa: a) la persuasione sociale per mezzo di una vasta e incisiva campagna di sensibilizzazione; b) l’obbligo di vaccinazione per gli operatori impegnati nel settore sanitario e socio-assistenziale; c) l’introduzione del “Green pass” a estensione progressiva. Ora, se nessuna delle speciali discipline correlate ai tre strumenti prevede espressamente la citata indennità, l’unica che potrebbe ricevere implicitamente una copertura dall’ordinamento è quella che sancisce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Infatti, l’art. 1 della legge n. 210/1992 dispone che “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

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La misura indennitaria è destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo. A parere della medesima Corte costituzionale (sent. n. 107/2012) “sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati”.

Per il ministero della Salute (fonte: www.salute.gov.it), legittimati a richiedere l’indennità all’azienda sanitaria di residenza per la relativa istruttoria sono:

  1. i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria;
  2. i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere a uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
  3. i soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;

Apparentemente rimarrebbero scoperti dall’indennità coloro che si vaccinano spontaneamente e coloro che si vaccinano in forza di quella “scelta necessitata” sottesa al Green pass. Saremmo dunque in presenza di una paradossale discriminazione tra vaccinati: quelli (che magari si sono vaccinati solo perché minacciati di perdere il posto di lavoro) per i quali lo stato ha sottoscritto una sorta di polizza assicurativa e quelli (che magari si sono vaccinati per contribuire consapevolmente al raggiungimento dell’immunità di gregge) che non potranno contare neanche su una “pacca sulle spalle”.

La giurisprudenza costituzionale

Eppure così non è, e non certo grazie a un attento e pronto legislatore, ma a una coerente e satisfattiva Costituzione, capace di conservare i principi di uguaglianza e solidarietà per usarli nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo, secondi solo a quelli bellici. La Corte costituzionale (sent. n. 5/2018 e sent. n. 137/2019) ha infatti affermato che “nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo”. Ancora, “In presenza di un’effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli” (sent. n. 118/2020). Se ne è fatto conseguire che non vi è, dunque, ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui, in base a una legge, sia promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società.

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Se l’ordinamento reputa quindi essenziale garantire un’equa indennità per i danni eventualmente patiti, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata, sarebbe comunque cosa buona e giusta che il legislatore emergenziale provvedesse a colmare il vuoto normativo nei prossimi provvedimenti annunciati dal presidente Draghi.

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12 commenti

  1. Savino

    Finora i non vaccinati hanno continuato a fare ciò che volevano malgrado l’emergenza, pertanto semmai i cittadini di serie Z senza tutele sono stati i vaccinati, in Italia anche definiti come “i fessi”, per questo è dovuto intervenire il Presidente Mattarella a ripristinare il giusto ordine di valori e di priorità.

    • Giacomo

      Chi ha letto l’articolo ha letto che il tema sono i vaccinati coperti per eventuali danni e quelli non coperti. I non vaccinati non c’entrano niente.

      • Savino

        Qui si parla dei diritti e della tutela di tutti tranne di quelli che responsabilmente hanno già adempiuto ai propri doveri. Non oso immaginare cosa sarebbe successo a queste persone perbene se si fossero in qualche maniera sottratte, poichè in questo Paese la legge si applica solo per i modesti don Abbondio e non per gli arroganti don Rodrigo ed un Paese dove l’arroganza prevale sulla legge (vale per i vaccini, per le tasse, per il RdC e per altro) ha una credibilità che si commenta da sola.

  2. Giacomo

    Tutta la giurisprudenza citata in questo articolo va nella direzione completamente opposta alla manleva finora firmata dai vaccinati che, in sostanza, dichiara “mi voglio vaccinare io e qualunque conseguenza sarà soltanto a mio carico”. Chiedo all’autore dell’articolo: in tribunale prevarrebbe la manleva o la giurisprudenza?

    • massimo greco

      Il modulo che ho firmato io non prevedeva alcun tipo di manleva ma solo una scheda anamnestica e il consenso informato. A parte questo, la manleva altro non è che una scelta unilaterale di rinunciare a priori ad un eventuale risarcimento per danno patito dalla vaccinazione. La mia riflessione non verte sul risarcimento del danno ma sulla equa indennità che lo Stato riconosce in caso di danno all’integrità psico-fisica del vaccinato. La posizione giuridica è diversa, di diritto soggettivo per l’eventuale risarcimento dei danni (ex art. 2043 del Cod. civ.) di interesse legittimo per la richiesta di indennità all’ASP in cui si risiede. Per ottenere il risarcimento danni occorre rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, mentre per ottenere l’indennità occorre solo presentare un’istanza all’ASP. Ancora, sono diversi anche i livelli di responsabilità, soggettiva nel primo caso e oggettiva nel secondo caso.
      La citata giurisprudenza costituzionale ha esteso anche ai vaccinati non obbligatori il diritto alla corresponsione dell’indennità ma rimane sempre nella disponibilità del vaccinato presentare la richiesta. La manleva, di cui confermo le mie perplessità, chiude le porte ad un risarcimento ma non certo alla richiesta di indennità.

  3. sabrina fantauzzi

    molto interessante. c’è quindi un vuoto legislativo che rischia di inficiare la fiducia nella campagna vaccinale.

  4. Alberto Isoardo

    Davvero strano continuare a parlare di green pass senza evidenziare la mancanza della legge che impone il vaccino, come richiesto dalla Costituzione. Il tempo è galantuomo e con il tempo arriveremo anche davanti a qualche giudice con la schiena dritta che evidenzierà le forzature volutamente taciute dai giornali maggiori e coperte da giuristi particolarmente ossequiosi del potere. Sin dallo scorso marzo 2020 con gli arresti domiciliari generalizzati fu evidente l’eccesso di potere dell’esecutivo avallato dal quirinale senza che ci fosse un pronunciamento parlamentare che spiegasse l’eventuale bisogno di procedere in tal senso.
    Non solo anche i regolamenti europei istitutivi del green pass parlano di non obbligatorietà. Quindi soltanto in una repubblica delle banane come la nostra si è potuto violare tutte queste norme senza l’intervento del parlamento. Ricordo che i francesi hanno chiesto alla loro corte costituzionale e, nonostante questo, ogni settimana migliaia e migliaia di persone protestano.
    Da cittadino vaccinato chiedo il rispetto delle norme, tutte, non solo quelle che fanno comodo e mi aspetto che ci siano giudici in grado di fermare derive autoritarie assolutamente non dovute, stupide e pericolose che potrebbero in futuro creare chissà quali obblighi o proibizioni.
    Le leggi ci sono e vanno rispettate checché ne dicano i vari pennivendoli ben pagati. Fortunatamente qualcosa comincia a muoversi anche nelle università.
    In questo discorso non si parla di medicina ma di rispetto della legge da parte di tutti, particolarmente quando chi governa non sa che cosa fare.

    • gabriel04

      Grazie del suo intervento, Isoardo, e grazie a Massimo Greco per i chiarimenti, preziosi nella confusione informativa imperante, che penso che sia anche voluta dalla informazione ufficiale dei maggiori quotidiani: ne potrei fare tanti di esempi.

      L’importanza del rispetto della legge, in primo luogo da parte delle autorità, sempre e anche nei momenti difficili, purtroppo viene trascurata e poco compresa nel dibattito pubblico, se non addirittura considerata un sofisma di chi non capisce che c’è un virus e disquisisce di cose ‘astratte’, o addirittura rema a favore dellla pandemia.
      Perfino la Costituzione viene vista come un impiccio nella lotta al virus: ho sentito spesso la frase “il virus se ne frega della Costituzione”, frase che francamente fa rabbrividire.

      E sono d’accordo su un aspetto in particolare, lo svuotamento e l’emarginazione del ruolo del Parlamento. In Francia non solo c’è stato un pronunciamento della Corte Cosìtituzionale, ma il Green pass è stato istituito tramite una legge in Parlamento.
      Da noi si va avanti per decreti, e questo abuso del decreto legge è stato sottolineato dai giuristi da tempo, prima della pandemia.
      E ora anche gli emendamenti, modo naturale del Parlamento di far sentire la sua e esprimersi sul decreto, sembrano considerati un attacco alla facoltà del governo di decidere.
      Non ho simpatia per Salvini, ne mai lo voterò,e men che meno per Fratelli d’Italia, ma dopo che Salvini ha ritirato quasi tutti gli emendamenti (erano 900) si grida allo scandalo perché una parte della maggioranza ha votato a favore di un emendamento, l’emendamento di Fratelli d’Italia per togliere il Green Pass ai minorenni.
      CIoè, adesso neanche si può modificare un decreto tramite emendamenti, e parlamentari, senza vincolo di mandato, non possono in coscienza dare un voto a un emendamento che credono giusto?

      Questo per sottolineare un aspetto, tra i tanti che Lei, Isoardo, giustamente sottolinea.
      Anche io ho l’impressione che siamo la Repubblica delle banane.

  5. Lorenzo

    Non so perché, ma a me sembra che l’imposizione del GP stia funzionando verso chi non si vaccina allo stesso subdolo modo di chi decide di adire alla IVG.
    Il cittadino potrebbe non vaccinarsi, ma praticamente è esposto sia alle conseguenze delle leggi e sia allo stigma sociale; Lo stesso dicasi per chi decide per l’aborto: medici obiettori e stigma fanno propendere per il sommerso.

  6. Beba

    Non riesco a capire: perché sovralegiferare quando la sanità e’ praticamente gratuita in Italia e qualsiasi trattamento o invalidità di lungo termine potrebbe essere risolta da impianti esistenti?

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