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Autore: Pietro Ichino Pagina 5 di 8

ichino Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

Il diritto del lavoro nell’epoca di internet*

La nuova frontiera del diritto del lavoro non è in un radicale ridisegno della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro tradizionale. Ma è nella costruzione di un diritto soggettivo al sostegno efficace nella transizione da vecchio a nuovo lavoro.

Lavoro occasionale, addio alla semplificazione burocratica*

Il nuovo lavoro occasionale reintroduce una normativa relativamente complessa, che richiede un consulente per essere compresa e applicata. Così tornerà probabilmente a essere relegato al di sotto dello 0,01 del totale del lavoro regolare svolto in Italia.

La storia surreale del voucher “che toglie dignità al lavoro”*

Prima di far scomparire i voucher, si sarebbe dovuto stabilire se hanno o meno prodotto effetti positivi. Ma la Cgil ne fa una questione di principio, considerando sbagliata gran parte della legislazione per la semplificazione della disciplina del rapporto di lavoro dipendente.

Referendum sul Jobs act? Un’arma impropria*

I referendum proposti dalla Cgil su licenziamenti, voucher e appalti devono ancora sottostare all’esame della Corte costituzionale. Ma si può iniziare a ragionare sul loro contenuto e sugli effetti che una ipotetica vittoria dei “sì” provocherebbe sul nostro mercato del lavoro.

Rappresentanze sindacali, una legge è necessaria

L’autonomia del sistema di relazioni industriali è un principio nobile, ma rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e contrattazione collettiva aziendale sono già regolate da almeno due norme. Si tratta di una disciplina insufficiente, che rende necessario un nuovo intervento legislativo.

SI VOLTA PAGINA NEL RAPPORTO SINDACATI-IMPRESE

L’accordo firmato martedì dalle tre confederazioni sindacali maggiori con Confindustria è di grande importanza. Può forse concludere la lunghissima fase del cosiddetto diritto sindacale transitorio, aperta nel 1944. Sicuramente mette fine a un decennio di relazioni sindacali rissose e poco concludenti. Le divergenze tra la Cgil e le altre due confederazione non sono superate, ma l’accordo detta le regole di democrazia sindacale che consentiranno di dirimere i contrasti.

Libere professioni in libertà vigilata

Due anni fa, nel novembre 2008, il ministro Alfano, al Congresso nazionale forense di Bologna, fece agli avvocati un discorso che suonava sostanzialmente così: “se mi portate un disegno di riforma sul quale concordino tutte le componenti e le voci dell’avvocatura, io mi impegno a farlo passare in Parlamento”. Questo discorso avrebbe avuto un senso nel contesto dell’ordinamento corporativo. Dopo la sua abrogazione, la disciplina della professione forense deve intendersi come posta esclusivamente nell’interesse dell’amministrazione della giustizia e della collettività degli utenti del servizio. Sulle linee e sui contenuti della riforma, dunque, non poteva certo bastare un accordo limitato alle componenti interne dell’avvocatura.

LA BOTTEGA DELL’AVVOCATO

Questo è sicuramente uno dei motivi per cui il disegno di legge, in un primo tempo affrettatamente licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato, ha visto poi il proprio iter procedere con grande difficoltà, incagliandosi più volte, avversato fortemente dall’antitrust, dalle associazioni imprenditoriali, da quelle dei consumatori e persino da quelle dei giovani avvocati. A tutte queste voci il ministro ha preferito non dare ascolto, mantenendo il proprio appoggio al  progetto approvato dal Consiglio Nazionale Forense, che segna un netto ritorno all’indietro rispetto al decreto Bersani del 2006.
Contro un principio preciso dell’ordinamento europeo e del nostro ordinamento nazionale, il progetto si propone di reintrodurre l’inderogabilità delle tariffe minime (mercoledì scorso, al termine di un dibattito lungo e molto teso, il Senato ha approvato in prima lettura questa norma, che ribalta la regola posta dal decreto Bersani nel 2006); di reintrodurre il divieto della pubblicità commerciale per gli studi professionali; di reintrodurre la necessità (da tempo superata) dell’iscrizione all’albo anche per poter svolgere attività di consulenza stragiudiziale; di ribadire e rafforzare il divieto di costituzione degli studi legali in forma di società per azioni (consentita invece, sia pure con qualche opportuna limitazione, nella maggior parte dei Paesi occidentali); di rafforzare le barriere che devono essere superate dai giovani per accedere alla libera professione; di sfoltire drasticamente gli albi escludendone tutti coloro che esercitano la professione secondo un modello diverso da quello tradizionale (a tempo pieno, in modo esclusivo e continuativo per tutta la vita); di tornare ad attribuire esplicitamente all’Ordine una funzione di sostanziale rappresentanza degli interessi economici e professionali della categoria. Il modello di studio legale a cui si ispira questo progetto di riforma è quello tradizionale dello studio-bottega artigiana, nel quale il professionista opera a tempo pieno in modo continuativo ed esclusivo, in collaborazione con un numero limitato di colleghi e di collaboratori: ogni altra forma di esercizio della professione, secondo questo disegno, deve considerarsi sostanzialmente vietata.

DA CERNOBBIO AL SENATO

Soltanto poche settimane fa il ministro Tremonti proponeva di sancire esplicitamente nella Costituzione il principio per cui “tutto ciò che non è vietato è permesso”. In questo disegno di legge si dice sostanzialmente il contrario: “tutto ciò che non corrisponde al modello tradizionale di esercizio della professione forense è vietato”.
Deve aver provato qualche imbarazzo per questo progetto anche lo stesso ministro della Giustizia Alfano quando, meno di due mesi fa, al seminario Ambrosetti di Cernobbio, di fronte ai protagonisti dell’economia e della finanza globale e alla stampa internazionale, lo ha in parte sconfessato dichiarando pubblicamente che non era intenzione del Governo reintrodurre l’inderogabilità delle tariffe minime. Ma mercoledì scorso in Senato il Governo è tornato a difendere il progetto nella sua interezza, comprese le tariffe minime inderogabili e tutti gli altri divieti mirati a perpetuare, rendendolo esclusivo, il modello tradizionale dello studio legale-bottega artigiana che piace tanto al Consiglio Nazionale Forense
L’imposizione di quel modello tradizionale come unico modo possibile di esercizio della professione da parte degli avvocati italiani, oltretutto, impedisce loro di competere ad armi pari con i colleghi stranieri, all’estero e persino sullo stesso nostro territorio nazionale. Ve lo immaginate uno studio legale italiano che prova a offrire i propri servizi sulla piazza di Londra o di Chicago dovendo rispettare questa legge, quindi non potendo raccogliere nel mercato azionario i capitali per gli investimenti necessari, non potendo di fatto promuovere una class action perché il divieto del patto di quota-lite non lo consente, non potendo neppure informare i potenziali clienti della propria esistenza per via del divieto della pubblicità? Gli studi di Londra e di Chicago, però, sono già venuti da noi, stanno già incominciando a prendersi il meglio del nostro mercato dei servizi legali, senza certo render conto al nostro Consiglio nazionale forense sul come hanno reperito i capitali necessari, quali tariffe applicano ai loro clienti, con quale tipo di contratto ingaggiano i collaboratori e così via.
La verità è che con questo disegno di legge si sta facendo un’’operazione regressiva, che non va nell’’interesse del Paese, ma non va neppure nell’’interesse particolare della stessa avvocatura italiana.

Come la Fiat può svincolarsi dal contratto nazionale

1. Secondo l’’orientamento oggi prevalente della giurisprudenza, per poter derogare al contratto collettivo nazionale con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’’azienda, un contratto aziendale deve essere firmato da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

La risposta ai commenti

Sul primo punto sollevato da Giorgio Conti e da altri lettori. Ho lavorato per quattro anni come sindacalista della Fiom-Cgil (in una zona della Brianza), poi per altri sei anni alla Camera del Lavoro di Milano, in mezzo agli operai e con una retribuzione pari alla loro. Conosco da vicino la fatica del loro lavoro. In seguito, il mio lavoro è sempre stato di natura intellettuale e non manuale; ma ho sempre lavorato per sette giorni alla settimana e per almeno dieci ore al giorno: ne è prova quello che ho fatto fin qui, e chiunque può controllarlo direttamente sul mio sito e nell’Archivio dei miei scritti. Insomma, so che cosa è il lavoro.
Il dovere dello studioso è dire tutto quello che pensa anche quando questo va controcorrente; e dirlo senza asservirsi ad alcun interesse costituito. Nel caso di Pomigliano ho detto e dico ciò di cui sono convinto: il motivo pregiudiziale addotto dalla Fiom per rifiutare l’accordo è indifendibile. E osservo che quel motivo (pretesa contrarietà alla Costituzione della clausola sui tassi anomali di assenza per malattia e della clausola di tregua) non ha alcuna attinenza con la faticosità dell’organizzazione del lavoro proposta dalla Fiat.
D’altra parte, i diritti dei lavoratori si difendono prima di tutto combattendone gli abusi. Una regola di tutela del lavoratore che si ammala non può avere lunga vita, se essa si presta a essere diffusamente utilizzata per assistere alla partita di calcio; una disposizione che, “chirurgicamente”, impedisce questo abuso mi sembra il modo migliore per difendere la tutela generale dei lavoratori che si ammalano. La stessa disposizione, peraltro, prevede che una apposita commissione esamini i casi in cui c’è l’evidenza di una situazione reale di infermità del lavoratore, nonostante la coincidenza con la partita. Mi sembra, questo, un modo molto ragionevole per far fronte alle anomalie gravi che, su questo terreno, nello stabilimento di Pomigliano si registrano da decenni; qualche cosa, comunque, su cui accettare la discussione, non certo da respingere pregiudizialmente.
Sul secondo punto. La Costituzione attribuisce a ciascun cittadino, oltre al diritto di sciopero, un diritto più fondamentale ancora: una amplissima libertà personale; questo non toglie che, quando il cittadino è anche lavoratore, questa libertà sia legittimamente limitata per quaranta ore alla settimana, né che un contratto collettivo possa disciplinare questa limitazione, regolando il tempo e le modalità del lavoro con effetti direttamente vincolanti per i singoli lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione. Non basta, dunque, affermare che la Costituzione prevede il diritto di sciopero, per trarne la conseguenza che il contratto collettivo non possa regolarne modalità e limiti di esercizio. E il riferimento alla legge n. 146 del 1990 lo conferma; perché, se così non fosse, sarebbe incostituzionale la previsione, contenuta in quella legge, di contratti collettivi che regolano modalità e limiti del diritto di sciopero con effetti direttamente vincolanti per i singoli lavoratori, sia pure soltanto in alcuni settori (servizi pubblici) e non in altri. Invece, in vent’anni nessuno ha mai sostenuto che quella legge sia incostituzionale.
“Suicida” per un sindacato serio non è accettare una clausola di tregua rigorosa ed effettivamente vincolante per tutti i lavoratori cui il contratto si applica, ma semmai proprio il suo rifiuto, che priva il sindacato stesso della principale moneta di scambio di cui esso dispone al tavolo negoziale e lo espone al rischio di essere ridicolizzato dai concorrenti opportunisti.
Lo stesso discorso vale anche per rispondere a Stefano Liebman, secondo il quale è “pura mistificazione” far passare per normale la clausola n. 15 dell’’accordo (quella che qualifica come illecito disciplinare la partecipazione individuale a scioperi vietati dalla clausola di tregua). L’articolo 40 della Costituzione stabilisce soltanto che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”; non stabilisce né che la titolarità di questo diritto appartenga al singolo lavoratore piuttosto che al sindacato (questione, peraltro, un po’ “di lana caprina”), né che questa materia non possa essere oggetto della disciplina contenuta nel contratto collettivo, applicabile anche ai singoli lavoratori, come lo sono le materie della retribuzione o dell’orario di lavoro (queste pure oggetto di previsione costituzionale, nell’articolo 36). Che la titolarità del diritto di sciopero appartenga al singolo lavoratore, e che questa materia non possa essere oggetto della disciplina contenuta nel contratto collettivo applicabile anche ai singoli lavoratori, sono due affermazioni nate da una elaborazione dottrinale risalente agli anni ’50 e ’60; elaborazione che è stata messa in crisi dalla legge n. 146/1990, la quale prevede esplicitamente la negoziazione collettiva di limitazioni anche molto drastiche dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici, con efficacia diretta anche nei confronti dei singoli lavoratori. E’ vero che a Pomigliano d’Arco si producono automobili e non servizi pubblici; ma diversi giuslavoristi hanno sottolineato come, sul piano logico-sistematico, quella legge del 1990 contraddica la tesi dottrinale secondo cui lo sciopero è un diritto individuale di cui il contratto collettivo non può disporre. A meno che si voglia sostenere che lo sciopero nei servizi pubblici è una fattispecie ontologicamente diversa rispetto allo sciopero nell’industria manifatturiera (ma questo non mi sembra realisticamente sostenibile).
Questo per rispondere all’obiezione strettamente giuridica di Stefano Liebman (al quale consiglierei di usare con maggiore prudenza il termine “mistificazione”). Resta poi il problema di capire se e come un sistema di relazioni industriali degno di questo nome possa reggersi senza la chiave di volta costituita da una clausola di tregua sindacale affidabile: non è un caso che in quasi tutti gli altri Paesi europei quella chiave di volta sia pacificamente riconosciuta e rispettata, anzi rivendicata dai sindacati come propria prerogativa essenziale e garanzia del proprio potere contrattuale. Che in Italia questo sia vietato dall’articolo 40 della Costituzione non mi sembra davvero sostenibile.
A tutti gli altri lettori, che ringrazio dei loro commenti, propongo infine questa considerazione: nel libro “Gomorra” di Roberto Saviano sono descritte le condizioni impressionanti in cui centinaia di migliaia di operai al nero lavorano nei sottoscala e scantinati delle periferie delle città campane, senza vedere il sindacato neanche di lontano, senza malattia pagata, senza diritto di sciopero, senza contributi previdenziali, per nove o dieci ore al giorno, per un salario di 700 o 800 euro al mese. Sono tutte “aziende” che potrebbero essere individuate immediatamente, anche soltanto confrontando i tabulati dei consumi dell’’energia elettrica con quelli dell’’Inps o dell’’Erario: se non lo facciamo, se il sindacato stesso non lo chiede con convinzione, è perché temiamo l’’impatto economico-sociale pesante della chiusura di tutti quei posti di lavoro. Ma, così facendo, accettiamo ormai da decenni delle violazioni gravissime alla legge dello Stato, che consegnano alla gestione della Camorra interi pezzi di società civile; e accettiamo delle “deroghe” al contratto collettivo nazionale infinitamente più rilevanti di quelle proposte a Pomigliano da un imprenditore come la Fiat, cui si potranno imputare durezze e spigolosità, ma che opera pur sempre alla luce del sole e nel rispetto della legge. Ha un senso tutto questo? A me non sembra.

Appunti di un giurista su Pomigliano

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