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Categoria: Infrastrutture e trasporti Pagina 32 di 59

Quel piano carico di interrogativi

L’Enac pubblica un poderoso studio in vista dell’elaborazione di un Piano nazionale aeroporti. Il primo problema è che si prende come base per le previsioni di traffico il 2008, quando ancora le ripercussioni della crisi non si erano fatte sentire. Così come lascia dubbi la classificazione dei diversi aeroporti italiani, dove ritorna l’idea di fare di Malpensa un “hub multivettore”. Ma l’interrogativo principale è sulla scelta di redigere un Piano nazionale. Non sarebbe meglio lasciare che ciascuna Regione decida su quali scali puntare, considerate le risorse a disposizione?

L’autorità che non decolla *

La neonata e lungamente attesa Autorità dei trasporti non può iniziare il proprio lavoro perché i membri designati dal Governo non hanno ancora ottenuto il gradimento del Parlamento. La causa sono i veti incrociati espressi dai gruppi maggiori su due dei tre nomi. Si rischia così di pregiudicare  una scelta che avrebbe dovuto scuotere dal torpore un settore infrastrutturale cruciale. Forse il presidente del Consiglio dovrebbe adottare anche in questo caso il “metodo Rai”, opponendosi alle pressioni dei partiti e facendo prevalere il bene comune. Nell’interesse primario degli utenti.

Area C, un successo. E può rinascere

Sospesa da una discussa ordinanza del Consiglio di Stato, torna la congestion charge milanese. Intanto, i dati mostrano chiaramente che Area C è stata un successo. Ha ridotto gli ingressi in città del 34 per cento. La minor congestione ha contribuito al calo delle emissioni di tutti i principali inquinanti locali. La velocità dei mezzi pubblici di superficie è aumentata del 6 per cento e gli incidenti sono scesi del 28 per cento. Paradossalmente, proprio la sospensione estiva ha fatto piazza pulita della tesi che la riduzione del traffico fosse dovuta alla crisi economica.

Come attribuire il rating di legalità

Il “rating di legalità”, previsto dal recente decreto liberalizzazioni, dovrebbe servire a selezionare le imprese virtuose in base allo status giudiziario dei responsabili delle società, ai certificati antimafia, alla rete delle forniture. In modo da aprire loro una corsia preferenziale nell’acquisizione degli incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche. Rimangono però poco chiari alcuni aspetti della normativa. E c’è il rischio che il “bollino blu” della legalità non si riveli davvero conveniente per le aziende.

Dove va il trasporto pubblico locale *

Diversi fattori stanno portando il trasporto pubblico locale italiano verso il collasso. A causare le maggiori difficoltà è l’incertezza del quadro normativo, con le continue oscillazioni tra orientamenti normativi pro-liberalizzazione e comportamenti pratici delle amministrazioni pro-monopoli esistenti. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale serve un riassetto profondo del comparto, che preveda politiche di accompagnamento all’apertura del mercato alla concorrenza, consentendo la ristrutturazione e riorganizzazione delle aziende.

UN PIANO PER LE CITTÀ MA CON RISORSE INCERTE

Nel decreto Sviluppo è prevista la realizzazione di un piano nazionale per le città, per riqualificare le aree urbane. Ancor prima di vederne i dettagli, si impongono due questioni. La prima è il filo diretto con i comuni e il ruolo marginale assegnato alle Regioni: una scelta che potrebbe rivelarsi poco opportuna. La seconda riguarda il finanziamento del progetto. Già di per sé piuttosto modesto, sorgono alcuni dubbi sulla sua effettiva disponibilità. Perché si tratta di risorse dirottate da altri piani di spesa. E alcune sono già state impiegate.

LA VALUTAZIONE AL TEMPO DEL GOVERNO TECNICO

La nuova legge di contabilità prevede una delega al governo per diffondere pratiche di valutazione degli investimenti pubblici. L’obiettivo è dare maggiore efficacia alla spesa in conto capitale. Il governo Monti, però, non ha varato nei tempi prescritti i decreti attuativi che avrebbero consentito l’effettivo avvio di nuove procedure di valutazione e del processo di riqualificazione delle strutture dovrebbero svolgerle. Possibile che sia proprio un esecutivo tecnico a ritardare uno dei più significativi provvedimenti ad alto contenuto innovativo?

ANCHE MONTI CI PROVA: UN PIANO INFRASTRUTTURE

Negli ultimi venti anni sono stati annunciati diversi piani di rilancio della spesa per infrastrutture. Nessuno è stato realizzato o ha avuto effetti significativi. Ora ci prova il governo Monti. Seppure a risorse pubbliche date, l’obiettivo è l’accelerazione della spesa per la realizzazione di opere che dovrebbero favorire la crescita del paese. L’operazione è però impostata con dati e criteri inadeguati, da rivedere radicalmente. Iniziando dal difficile esercizio di ricostruire la spesa fin qui sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. Per non ricadere negli errori del passato.

IN LOMBARDIA LA CONCORRENZA HA PERSO IL TRENO

La legge di riforma del trasporto pubblico locale approvata dalla Regione Lombardia è il classico esempio da non seguire. Sancisce un trattamento differenziato tra servizio ferroviario locale, privilegiandolo, e quello svolto dalle autolinee, che pure è meno costoso. Nelle gare ferroviarie aumentano le barriere all’ingresso, con l’adozione del contratto nazionale e di quelli integrativi. Ma l’elemento più anticompetitivo è la dimensione minima dei lotti, che impedisce le liberalizzazioni graduali attraverso bandi di gara per singole linee o gruppi di linee.

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Ringrazio tutti i lettori dei commenti ricevuti.
Nessuno mette in dubbio l’opportunità di identificare univocamente i soci delle società. Questa, però, è attività che potrebbe essere fatta a basso costo (per esempio) in sede di iscrizione nel registro delle imprese, né più ne meno di quanto accade dinanzi a un altro ufficio pubblico. Un controllo di questo tipo risponderebbe sia alle generali esigenze di tutela di corretta tenuta dei registri pubblici, sia a finalità di lotta al riciclaggio o a fini di polizia. D’altronde, anche oggi i notai certo non rifiutano, né ovviamente potrebbero, di rogare atti in cui parti siano società fiduciarie, italiane o estere, o società estere a loro volta formate senza le “garanzie” notarili nei rispettivi Paesi d’origine. Rispondo qui incidentalmente anche a chi afferma che le direttive prescrivano l’intervento del notaio. Non è così: l’art. 10 della I direttiva (art. 11 dell’attuale versione, 2009/101) richiede alternativamente il controllo amministrativo o giudiziario oppure  la forma dell’atto pubblico.
Quando invece si parla di “controllo di legalità” si parla della generale conformità dello statuto ad un “tipo” di società predeterminato dalla legge. Il controllo notarile ha il merito storico di aver consentito l’abolizione del controllo giudiziario, come ricorda un lettore, che a sua volta fu una grande conquista di libertà, perché sostituì quello governativo, erede della “concessione” sovrana. Questo controllo, tuttavia, è nella stragrande maggioranza dei casi una mera formalità: nelle operazioni più semplici le parti adottano statuti assolutamente standardizzati (i cui modelli potrebbero essere offerti anche dalle camere di commercio), in quelle più complesse gli statuti non sono che uno dei tasselli di una complessa serie di contratti negoziati con l’aiuto di avvocati, commercialisti e altri consulenti. D’altro canto, molte importanti deliberazioni societarie sono prese senza intervento del notaio: per esempio, l’approvazione del bilancio (che viene poi reso pubblico) e la determinazione dei compensi degli amministratori.
La distinzione – che un lettore mette in dubbio – circa l’intervento in materia di società e la circolazione della ricchezza resta a mio parere essenziale. In particolare, i diritti reali immobiliari fanno caso a sé per (almeno) due motivi: nel caso delle compravendite immobiliari il notaio garantisce sostanzialmente che chi compra, compri bene, funzione molto, ma molto più importante rispetto alla verifica di astratta legalità dell’atto rogato (com’è per le competenze propriamente “societarie”). In secondo luogo, per la stragrande maggioranza degli italiani la casa è un investimento in cui si concentra la grandissima parte del risparmio familiare, e che ha un rilevante valore sia di scambio, sia d’uso. Di conseguenza, la sicurezza dell’acquisto è di importanza fondamentale, e giustifica l’intervento di un soggetto che offra questa certezza, in mancanza di sistemi pubblici affidabili. Se il costo dei servizi notarili in questo ambito sia congruo è un problema aperto che non può certo essere liquidato con un “troppo caro”.  Il sistema a tariffa fissa su base territoriale (di fatto, a quanto mi è stato possibile capire, sono i Consigli notarili a stabilire i criteri applicativi della tariffa) che è invalso finora fa sì, a livello del singolo utente il costo del notaio può essere, in relazione allo specifico atto rogato, molto variabile. Poiché si paga in base al valore, e non alla complessità dell’atto e all’attività di fatto svolta dal notaio, il notaio costa poco (talvolta troppo poco, dal punto di vista del notaio) per quello che offre nelle transazioni di piccolo valore, e troppo per quelle di grande valore (specie se semplici). Ma, ripeto, questo è un altro problema, che non tocca la questione del se un notaio debba intervenire nelle compravendite immobiliari: a ciò risponderei, allo stato attuale del sistema, positivamente, pur non avendo mai approfondito la questione.
Circa, invece, la circolazione delle quote, si dimentica sovente che le azioni di s.p.a. circolano senza bisogno di notaio, con sottoscrizione autenticata dalla banca o, per le azioni dematerializzate, mediante mera annotazione in conti tenuti dagli intermediari con modalità informatiche.
Il tema del capitale sociale – toccato in modo del tutto incidentale – è ampiamente dibattuto; le direttive sul capitale minimo, comunque, non si applicano alle s.r.l. Il capitale sociale non è certo il metro del merito creditizio; e non fa alcuna differenza, dal punto di vista di una banca, che il capitale sia di 1 euro o 10.000.
Il notaio, poi, non svolge proprio alcuna funzione in relazione all’esistenza del capitale, limitandosi a constatare che è stato versato (per almeno il 25%) in banca. Ma, appena dopo la costituzione, l’amministratore è libero di prelevare quel denaro e spenderlo come desidera, che sia un euro, diecimila, o un milione; se lo spende male, ne risponderà ai soci e ai creditori.
Più in generale, il problema della responsabilità limitata è sovente mal posto. Nessuno costringe un contraente a entrare in affari con una s.r.l. e, di conseguenza, chi lo fa deve valutare se è il caso di erogare credito, o no; di vendere a credito, o no; ecc. Dubito che una decisione del genere possa essere influenzata dal fatto che la società sia costituita con atto notarile o, invece, mediante atto depositato nel registro delle imprese con sottoscrizione autenticata da un funzionario.

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