Il protocollo del 7 dicembre non contiene novità rispetto alla legge che da quattro anni disciplina il lavoro agile. Ma è il primo accordo interconfederale che riconosce esplicitamente il ruolo centrale della contrattazione tra azienda e dipendente.
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La linea delle confederazioni sindacali maggiori, guidate dalla Cgil, sull’obbligo di vaccinazione anti-Covid in azienda sancisce la rinuncia all’autonomia e al rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel governo delle condizioni di lavoro.
Una legge che, come nella sanità, prevedesse l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico sarebbe altamente auspicabile. Ma la misura potrebbe essere adottata dal ministero, quale datore di lavoro, a norma dell’articolo 2087 del codice civile.
Anche senza emanare una legge ad hoc, opportuna ma non indispensabile, possono essere i rapporti contrattuali a sostenere la diffusione della copertura vaccinale. Perché il contratto può prevedere questa misura di protezione, là dove essa sia praticabile.
La decisione di JustEat di inquadrare i propri ciclofattorini come dipendenti implica la sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione del rapporto di lavoro. Ma servirà comunque una deroga rispetto alla disciplina generale del lavoro subordinato.
Anziché congelare le eccedenze di forza-lavoro in attesa che ciascuna azienda possa riassorbire la propria, andrebbe sostenuta la transizione dalle aziende in crisi a quelle che cercano manodopera e non la trovano. Che sono più di quante si pensi.
L’accordo tra AssoDelivery e Ugl-Rider ha lacune e difetti. Ma è il primo Ccnl che regola il lavoro dei ciclofattorini garantendo loro alcuni diritti fondamentali. E ha il merito di salvare il settore dalla paralisi cui lo condanna la legge vigente.
Un emendamento in discussione alla Camera rischia di fare della possibilità di lavorare da casa un privilegio per una parte dei dipendenti pubblici, senza l’indispensabile ammodernamento delle amministrazioni sul piano tecnico, organizzativo e culturale.
La legge del 2017 sul lavoro agile impone all’imprenditore di informare per iscritto il dipendente che lavora da casa e il responsabile per la sicurezza sui “rischi specifici” di questo modo di svolgere la prestazione. Ora l’Inail ci spiega quali siano.