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Salvare la scuola con l’obbligo di vaccinarsi

Una legge che, come nella sanità, prevedesse l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico sarebbe altamente auspicabile. Ma la misura potrebbe essere adottata dal ministero, quale datore di lavoro, a norma dell’articolo 2087 del codice civile.

Perché gli insegnanti devono vaccinarsi

Ora che il vaccino anti-Covid è disponibile per tutti, la questione dell’obbligo di vaccinarsi – risolta per il personale addetto ai presidi medico-sanitari con il decreto legge n. 44/2021 – si ripropone, come era prevedibile, per il personale scolastico: il solo modo per sventare il rischio di un altro anno funestato dal confinamento a casa di bambini e ragazzi, costretti alla didattica a distanza, è chiedere di sottoporsi alla vaccinazione a tutti, insegnanti e allievi, con la sola eccezione di coloro per i quali ci siano controindicazioni mediche.

Se si considerano non solo i danni prodotti dalla diffusione dell’infezione sul piano della salute pubblica – che si misurano in migliaia di morti – ma anche quelli indiretti che colpiscono il livello di istruzione di un’intera generazione, sembra impossibile dubitare della necessità di una legge che imponga questa misura di sicurezza, almeno al personale insegnante e amministrativo della scuola, come già è stato fatto per il settore sanitario.

Anche senza bisogno di una legge, comunque, il ministero dell’Istruzione, in qualità di datore di lavoro, ben potrebbe prendere l’iniziativa di chiedere ai propri dipendenti a norma dell’articolo 2087 del codice civile e dell’articolo 15 del Testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) di sottoporsi a questa misura di prevenzione, nell’interesse proprio, degli altri dipendenti, degli studenti e di ogni altra persona che frequenta gli istituti scolastici. E altrettanto possono – ovviamente – fare tutti gli istituti scolastici privati.

Se la misura non viene adottata dal governo né sul piano legislativo, né sul piano amministrativo, è solo per la difficoltà politica nascente dalla presenza, in seno alla coalizione che lo sostiene in Parlamento, di una frazione rilevante, ancorché largamente minoritaria, di oppositori della campagna di vaccinazione di massa. Ecco un caso nel quale sarebbe molto opportuna una assunzione piena di responsabilità da parte del capo del governo, la cui autorevolezza sarebbe sicuramente sufficiente a superare le opposizioni no-vax interne alla compagine.

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Scialpinisti e no vax: lo stesso errore rovinoso

  1. alberto

    professore mi scusi, senza approfondire la questione se i “vaccini” possono essere definiti tali, usando lo standard internazionale, e non, piuttosto, terapie sperimentali e che, di conseguenza, la definizione di vaccino (insieme agli obblighi che lei desidera introdurre) potrà essere usata solo alla fine della sperimentazione in atto, il documento definito Costituzione della Repubblica Italiana, per lei è subordinato a una previsione del codice civile?
    grazie
    Alberto Santel

  2. gabriel04

    Mi chiedo, e lo chiedo davvero, perché non ho una risposta chiara, se sia eticamente e giuridicamente sostenibile un obbligo di vaccinazione con vaccini che non hanno ancora ricevuto una approvazione piena, ma solo una approvazione di emergenza.
    E l’approvazione piena non sta ancora atrrivando perché, che io sappia, l’EMA non ritiene di avere ancora dati sufficienti.
    Parlo non solo della scuola ma in generale, poiché si parla molto di obbligo di vaccinazione, ma è una cosa che al momento non esiste in nessun paese.

    Mi riferisco in particolare alla vaccinazione degli under 16, che è una questione controversa, anche data l’esiguità del numero di ragazzi su cui sono state fatte le sperimentazioni, i nuovi e finora non conosciuti effetti collaterali che stanno emergendo (miocarditi e pericarditi in particolare, e soprattutto nei giovani) e il fatto che alcuni paesi ritengono di non attuarla: la Germania non consiglia la vaccinazione sotto i sedici anni a meno che non si tratti di soggetti fragili.

    In questo caso, degli under 16, per la verità l’etica sembrerebbe contro l’obbligo.

  3. Ulderico

    Sig. Santel, senza approfondire la fondatezza della sua obiezione sui vaccini, se avesse letto l’art. 32 del documento definito Costituzione della Repubblica Italiana, avrebbe trovato scritto che ” … Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario SE NON PER DISPOSIZIONI DI LEGGE …”
    Le faccio una rivelazione sconvolgente: il codice civile é una legge come lo é il testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008)

    Ulderico Fassa

  4. Giuliano Quattrone

    Buongiorno Professore. Personalmente ritengo che sia controproducente individuare questa o quella categoria da vincolare alla vaccinazione. Io credo che bisogna lasciare a ciascuno la libertà di decidere per se stesso e contemporaneamente mettere in atto strumenti efficaci di tutela della comunità. In tal senso basterebbe una norma che consentisse a ciascun soggetto pubblico o privato ( ministero, banca, impresa, scuola, supermercato, bar o negozio che sia) di subordinare o meno (rendendolo noto ai cittadini) l’accesso alle proprie strutture esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. A questo punto si risolverebbe il problema dei docenti e degli studenti (se non sei vaccinato stai a casa), ma anche quello di chi deve andare a fare la spesa, perché io in un supermercato che non vincolasse l’accesso al green pass non ci metterei piede ( e altrettanto farei per i bar, i cinema, i negozi, ecc).
    Giuliano Quattrone – Reggio Calabria

  5. Ottimo! L’ho sostenuto un anno fa, e non solo per la scuola. Macron e la Francia ora sembrano muoversi in quella direzione. Altrove si discute ancora durante una pandemia le autorità pubbliche possano limitare le libertà individuali, lo sport preferito della maggior parte dei giuristi, facilitato da Twitter, non solo in Italia. Penso anche alla Germania, ai dibattiti sterili su Verfassungsblog.

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