L’accordo tra AssoDelivery e Ugl-Rider ha lacune e difetti. Ma è il primo Ccnl che regola il lavoro dei ciclofattorini garantendo loro alcuni diritti fondamentali. E ha il merito di salvare il settore dalla paralisi cui lo condanna la legge vigente.
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Un emendamento in discussione alla Camera rischia di fare della possibilità di lavorare da casa un privilegio per una parte dei dipendenti pubblici, senza l’indispensabile ammodernamento delle amministrazioni sul piano tecnico, organizzativo e culturale.
La legge del 2017 sul lavoro agile impone all’imprenditore di informare per iscritto il dipendente che lavora da casa e il responsabile per la sicurezza sui “rischi specifici” di questo modo di svolgere la prestazione. Ora l’Inail ci spiega quali siano.
L’esigenza di arginare il contagio da coronavirus induce molte aziende a consentire che i dipendenti svolgano il lavoro da casa. E spinge il governo a rimuovere alcuni vincoli inopportunamente imposti al “lavoro agile” con la legge di tre anni fa.
La sentenza della Corte suprema attribuisce al Jobs act un effetto sul lavoro dei rider identico a quello del decreto del governo M5s-Lega, col rischio di conseguenze incompatibili con questa forma di organizzazione del lavoro. A meno che intervenga la contrattazione collettiva.
Per un piano industriale complesso e impegnativo quale quello necessario per rilanciare l’acciaieria di Taranto, il problema maggiore è il difetto della fiducia reciproca che nasce da un senso civico diffuso. Senza il quale qualsiasi paese è condannato a languire nell’arretratezza.
La norma che la Camera si accinge a varare va molto al di là dell’introduzione delle protezioni essenziali per i ciclofattorini. Sostanzialmente si spinge a cancellare quasi del tutto i contratti di lavoro autonomo continuativo.
La nuova convenzione stipulata dall’Inps con le confederazioni maggiori e Confindustria è un passo avanti nella costruzione di un sistema di misurazione della rappresentatività dei sindacati. Ma non risolve tutti i problemi. La crepa interna dell’articolo 39.
La recente sentenza della Corte Suprema sui licenziamenti ingiustificati conferma un principio in sé ovvio. Ma l’applicazione di questo principio nel caso concreto sembra indicare il persistere di una “fronda giudiziale” contro la riforma dei licenziamenti del 2012-2015.
Il dibattito tra i giuslavoristi sulla job property
Di Pietro Ichino
il 11/06/2019
in Commenti e repliche
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