La riforma del mercato del lavoro fissa quattro livelli essenziali di prestazioni destinate ai lavoratori in mobilità, per reinserirli velocemente nel mercato e ridurre così i costi del welfare. Ma i servizi per l’impiego non dispongono né di personale né di risorse adeguate per garantirli. Oltretutto, non è nemmeno chiaro chi debba svolgere questi compiti. Perché oggi i servizi per l’impiego sono gestiti dalle province. Ma la spending review ha avviato un processo di riordino di questi enti che riguarda anche la ridefinizione delle loro competenze e funzioni.

La riforma Fornero ha il merito di avere fissato livelli essenziali delle prestazioni, posti a misurare con precisione obiettivi e risultati dei servizi per l’impiego; contestualmente, ha però il grave demerito di non aver tarato i risultati previsti e, d’altro lato, di non aver precisato chi deve gestire i servizi stessi.

QUATTRO LIVELLI ESSENZIALI

Mossa dall’intento di indurre i servizi per il lavoro a intervenire il più rapidamente possibile nei confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, così da reinserirli velocemente nel mercato e ridurre i costi del welfare, la riforma ha fissato quattro livelli essenziali delle prestazioni per i lavoratori in mobilità:
a) entro 3 mesi dall’ingresso nello stato di disoccupazione un colloquio di orientamento;
b) fra i 3 e i 6 mesi azioni di orientamento collettive, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) fra i 6 e i 12 mesi formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza;
d) entro la scadenza del periodo di percezione del sostegno al reddito, una proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo.
Inoltre, ai lavoratori “sospesi”, cioè beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni, senza che abbiano perso il rapporto di lavoro, con una durata della sospensione dall’attività lavorativa di almeno 6 mesi, i servizi debbono offrire formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane, adeguata alle competenze professionali dell’interessato.
Il sistema, fortemente orientato a obiettivi e risultati misurabili, varrà per verificare l’efficienza dei servizi; quelli maggiormente in grado di rispettare gli adempimenti si avvantaggeranno sugli altri, nel concorrere a finanziamenti provenienti dalla UE.
Se in teoria l’idea dell’aggancio delle attività a obiettivi concreti e alla premialità non fa una piega, pare evidente che il legislatore non abbia stimato l’oggettiva sostenibilità degli obiettivi proposti.
Ad esempio, il Veneto nel 2010 ha registrato 31mila nuove iscrizioni nelle liste di mobilità. Nella Regione operano circa 450 dipendenti nei servizi per l’impiego delle province. Il rapporto è perciò di circa 69 lavoratori in mobilità per ogni operatore. Teoricamente, ogni operatore sarebbe, dunque, chiamato a realizzare i quattro livelli di intervento richiesti per 69 disoccupati. Il carico di lavoro è proibitivo e le probabilità concrete di ottenere i risultati auspicati dal legislatore sono praticamente nulle. Anche perché si deve considerare che non tutti gli operatori dei servizi per l’impiego sono dedicati o in grado di effettuare i servizi specializzati richiesti dalla legge. Numeri e dimensioni ancora più sfavorevoli si possono trovare in altre Regioni d’Italia.
Il sistema potrebbe funzionare adeguatamente se si potesse garantire al 100 per cento dei lavoratori in mobilità la batteria di servizi minimi previsti dal legislatore. Ma, considerando le forze-lavoro in campo, ben difficilmente quella percentuale potrebbe essere anche solo sfiorata.

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TROPPA INCERTEZZA

A complicare la situazione, oltre tutto, sta il secondo problema, quello connesso all’identificazione dei servizi per l’impiego. Attualmente, sono una funzione che spetta alle province. Ma la spending review ha avviato il processo di riordino di questi enti che riguarda non solo l’estensione territoriale, ma anche la ridefinizione delle loro competenze e funzioni.
I servizi per l’impiego non rientrano tra le funzioni che il riordino lascia alle province. E vi è estrema incertezza se rientrino nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, nel qual caso dovrebbero essere polverizzati tra i comuni; oppure nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, le quali in questo caso potrebbero scegliere se affidarli ai comuni, oppure tenerle per sé stesse o, ancora, applicando l’articolo 118, comma 2, tornare ad affidarli alle province.
La legge Fornero, purtroppo, si è guardata bene dal risolvere il dilemma e indicare con chiarezza non solo “cosa” i servizi per l’impiego debbano fare, ma anche “chi” è chiamato a svolgere quelle attività.
La situazione di incertezza fa piovere sul bagnato. Non solo gli obiettivi previsti sono sul piano pratico molto difficilmente raggiungibili, ma nemmeno è possibile una pianificazione seria, che consenta ai servizi per l’impiego di organizzarsi allo scopo di provare a conseguire i risultati voluti dal legislatore.
Una possibile soluzione è affidare il “delta” dei colloqui di orientamento mancante ai servizi pubblici, al sistema dei servizi privati autorizzati a livello nazionale o accreditati dalle Regioni. Ma, per farlo, occorrono risorse: si tratta di appalti di servizi che hanno, ovviamente, un costo. Le province hanno subito, per effetto sempre della spending review, un taglio formidabile ai trasferimenti statali, che sarà di 1,5 miliardi nel 2013, calcolato sui servizi “intermedi”. Insomma si vedono private di una rilevantissima quantità di risorse per spese correnti, da impiegare in prestazioni di servizi, tale da impedire sostanzialmente di attivare gli appalti di servizio che, invece, si rivelerebbero necessari per raggiungere i risultati auspicati dalla riforma Fornero. Lo stesso si può dire per le proposte di formazione: in assenza di risorse per allestire i corsi, è velleitario immaginare proposte di percorsi di formazione per il 100 per cento dei disoccupati percettori. Ma, poi, le province, non sapendo se continueranno a gestire la funzione del mercato del lavoro, sarebbero disposte ad investire, facendo acrobazie contabili? E i comuni, che non sanno se riceveranno le funzioni al posto delle province, sono in grado di programmare l’organizzazione di un’attività per loro del tutto nuova e sconosciuta?
Mancanza di prospettive e di risorse per le province, incertezza sull’assetto dei servizi pubblici per l’impiego rischiano di far morire nella culla il tentativo del legislatore di rilanciare i servizi pubblici per l’impiego, sulla base della misurabilità dei risultati.
Il tutto, consiglierebbe un’urgente scelta, decidendo con chiarezza da subito quali enti siano competenti a intervenire e con quali risorse. Altrimenti, i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla riforma Fornero rischiano di restare una velleità.

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