L’organo di controllo delle imprese migliora la solidità patrimoniale e riduce il rischio di insolvenza delle Srl. Ma nelle aziende più piccole i costi di remunerazione superano i benefici. Bisogna alzare le soglie che fanno scattare l’obbligo di nomina.
Un organo di controllo che pesa sui bilanci
L’ordinamento italiano ha storicamente affidato l’attività di controllo sulla gestione delle imprese al collegio sindacale o organo di controllo (Odc). Semplificando, la sua responsabilità principale consiste nel vigilare sul rispetto della legge da parte degli amministratori, delle disposizioni statutarie e dei principi di corretta amministrazione. Nelle società a responsabilità limitata è di solito incaricato di effettuare la revisione del bilancio.
Negli ultimi quindici anni le norme che determinano la necessità dell’organo di controllo per un’impresa e la sua composizione (collegiale o unipersonale) sono state modificate più volte. Mentre le modifiche relative alla composizione si sono orientate verso un “alleggerimento”, attraverso l’introduzione della possibilità di nominare un organo di controllo unipersonale, le soglie a cui scatta l’obbligo di nomina sono invece state abbassate nel 2019 (con efficacia a partire dal 2023), all’esito di un complicato processo di riforma. Nel 2023 l’insieme delle Srl italiane ha pagato un totale di circa 1,2 miliardi di euro per la remunerazione dei suoi membri.
Il confronto con le principali economie europee
L’ordinamento italiano prevede la nomina di un Odc in un maggior numero di casi rispetto alle principali economie europee, dove peraltro si incarica semplicemente della revisione dei conti, non del controllo di legalità. Nel caso delle società a responsabilità limitata, ad esempio, come la société à responsabilité limitée francese, la Gesellschaft mit beschränkter Haftung tedesca o la private limited company britannica, la revisione legale dei conti diviene obbligatoria a partire da soglie di attivo, fatturato e dipendenti più alte, ed è richiesto il superamento della soglia secondo due criteri, non solamente uno come nel caso italiano. Ne consegue, ad esempio, che solo in Italia le piccole imprese tra i 20 e 50 dipendenti sono sottoposte alla vigilanza di un organo preposto (figura 1).
Figura 1 – Confronto tra paesi delle soglie per la nomina dei revisori

Migliorano solidità patrimoniale e modalità di gestione delle crisi
In un recente lavoro, si stima l’impatto dell’introduzione dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, sfruttando le modifiche normative riguardanti le soglie a cui la nomina diventa obbligatoria. Attualmente, lo diviene al superamento per due anni consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di ricavi, 4 milioni di attivo patrimoniale, 20 dipendenti (figura 1).
Con l’introduzione dell’Odc, le imprese tendono a incrementare le riserve e il capitale versato ma non si riscontrano effetti sulle altre variabili di bilancio. Cambia anche il comportamento quando ci sono difficoltà finanziarie, presumibilmente a causa della responsabilità dei suoi membri in caso di insolvenza: le imprese con l’Odc avviano le procedure di ristrutturazione del debito, come il concordato preventivo, con circa un anno di anticipo rispetto alle altre, e hanno una minore probabilità di avviare una procedura di liquidazione giudiziale. Il minor numero di procedure liquidatorie non si riflette, tuttavia, sul tasso di uscita: la presenza dell’Odc non ha effetti sul tasso di sopravvivenza delle imprese. Inoltre, i miglioramenti riguardanti la solidità patrimoniale e le modalità di gestione delle crisi non si traducono in condizioni più favorevoli di accesso al credito bancario.
Costi significativi soprattutto per le piccole imprese
Il costo medio annuo dell’Odc oscilla tra i 21mila e i 27mila euro per impresa. Rappresenta un onere particolarmente elevato per le imprese di minori dimensioni (figura 2): incide fra il 2,8 e il 3,5 per cento dei costi del lavoro per le imprese con venti dipendenti, mentre solamente fra lo 0,6 e lo 0,8 per cento per le imprese con 50-249 dipendenti.
Figura 2 – Costo dell’organo di controllo rispetto al costo medio del lavoro

Per valutare l’efficacia dell’organo di controllo in un’analisi costi-benefici, il lavoro misura i benefici identificandoli con la riduzione dei debiti non pagati dalle imprese che, in assenza dell’organo di controllo, sarebbero fallite. I costi aggregati dell’Odc risultano, nel complesso, ampiamente superiori ai benefici misurabili derivanti dall’aumento della solidità patrimoniale o da una più tempestiva attività di ristrutturazione. Eventuali miglioramenti di governance dovrebbero riflettersi in una maggiore produttività o in profitti più elevati, mentre la prima rimane invariata e i profitti calano di circa l’1 per cento dell’attivo, a causa dell’aumento dei costi.
Questi risultati devono tuttavia essere considerati parziali, per l’impossibilità di quantificare alcuni benefici, come il miglioramento della compliance regolamentare e fiscale, o la riduzione dei costi in capo ai lavoratori derivanti da una riduzione delle liquidazioni giudiziali. Inoltre, la stima causale dei benefici è per sua natura locale e i benefici possono aumentare più che proporzionalmente con la dimensione dell’impresa, mentre i costi si riducono in termini relativi. Non ne deriva perciò il suggerimento di abolire l’organo tout court, ma piuttosto una valutazione dell’innalzamento delle soglie a livelli comparabili agli altri paesi europei.
* Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente degli autori e non implicano in alcun modo la responsabilità della Banca d’Italia.
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Giacomo Rodano è un ricercatore presso il Servizio struttura economica della Banca d'Italia. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”, il dottorato in economia presso la London School of Economics ed è stato visiting scholar presso l’università di Stanford. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la macroeconomia, in particolare con imprese eterogenee, la corporate finance e l’economia delle crisi d’impresa.
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