È stato appena approvata dal Parlamento la nuova legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Ma in alcune zone sul controllo dei meccanismi decisionali della democrazia sembra agire una zona grigia, nella quale è difficile distinguere tra politico e mafioso. Senza bisogno di voto di scambio.
LA NUOVA NORMA SUL VOTO DI SCAMBIO
Il cosiddetto reato di scambio elettorale politico-mafioso (introdotto nel 1992) è disciplinato dall’art. 416-ter del codice penale italiano. Prevede una pena per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata in cambio dell’erogazione di denaro.
Un recentissimo disegno di legge, approvato dalla Camera, trasmesso “blindato” al Senato e da questo approvato nei giorni scorsi, ha ridotto le sanzioni: prima erano previsti da sette a dodici anni di reclusione, ora invece la pena va da quattro a dieci anni. La motivazione è di voler differenziare la pena rispetto a quella prevista per i soggetti colpiti dall’art. 416-bis cp, che si riferisce alle associazioni di tipo mafioso. La nuova norma ha riscritto poi il ruolo del politico nell’esecuzione del reato: chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cp, in cambio dell’erogazione o della promessa di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi permette di procurare voti con le caratteristiche di cui al primo comma, cioè con l’uso del cosiddetto metodo mafioso.
Il metodo si sostanzia nella forza d’intimidazione prodotta dal vincolo associativo di tipo mafioso, nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire e ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
UN DIBATTITO PER ADDETTI AI LAVORI
La nuova definizione dell’articolo pone la parola “fine” a un dibattito di esperti (Raffaele Cantone, Gian Carlo Caselli, Felice Casson, Antonio Ingroia, Piergiorgio Morosini), in cui, a seconda delle tesi sostenute, si era auspicata o criticata l’introduzione, nella nuova definizione del reato, di termini come “procacciamento” (piuttosto che “promessa”),“consapevolezza” del soggetto che avrebbe fruito del “procacciamento” e “qualunque altra utilità” al posto di “altra utilità”.
Si osservava come fosse difficile provare il “procacciamento”, un’attività concreta di ricerca e raccolta di voti per quel determinato candidato da parte dell’organizzazione criminale. Appariva impossibile dimostrare che un elettore avesse venduto il proprio voto o votato sotto pressione. Se questo fosse avvenuto, si osservava, era per un patto stipulato tra boss e politico che si realizzava con modalità apparentemente all’insegna della libertà di voto, fatto che poteva e può essere sempre negato in virtù di una necessaria “consapevolezza” difficile da provare. Ecco perché nel confronto di idee nasceva la richiesta di eliminare nella nuova norma i termini “consapevolmente” e “procacciamento”, pur cari ad alcune posizioni ideologiche di centro-destra. Richiesta esaudita.
L’AVANZARE DELLA ZONA GRIGIA
Traspare comunque dalla ricognizione della contesa giuridica la necessità di un aggiornamento sul rapporto tra politica e mafia. Rapporto che presuppone due soggetti i quali, a seconda dei casi, interloquiscono, si accordano, studiano progetti di profitto comune. Si è detto che la norma precedente non appariva efficace: era stata applicata solo due volte nel 2010, sei nel 2011, dodici nel 2012. E, con l’occhio rivolto ad alcune ipotesi di voto di scambio politico mafioso in Lombardia (il caso dell’assessore regionale Domenico Zambetti), era giustificato temere che la “colonizzazione” di aree del Nord Italia da parte delle organizzazioni mafiose potesse avvenire attraverso una precisa offerta di asset al sistema politico: di carattere finanziario e di controllo del territorio anche nelle sue espressioni di consenso elettorale.
Ma occorre aggiungere che, oggi, nel Mezzogiorno va profilandosi in molti casi una identificazione tra politico e mafioso. In sostanza, sovente il politico non ha bisogno del voto mafioso e il mafioso non ha bisogno dell’appoggio politico per il semplice fatto che le figure si identificano, nel senso che il politico, se necessario, utilizza metodi mafiosi e il mafioso assume il ruolo del politico. E a volte anche quello dell’imprenditore. I rapporti sullo scioglimento dei consigli comunali lo dimostrano con grande evidenza. Superati i tre livelli di Giovanni Falcone, domina la zona grigia illegale senza netta distinzione di ruolo. Capita così anche di trovare mafiosi in associazioni anti-mafia e politici mediatori di affari mafiosi.
L’esperienza sembra dimostrare che il voto di scambio ha ceduto il passo a una forma di consenso che viene acquisita attraverso holding integrate e non più sulla base di accordi tra singoli soggetti. (1) Se così fosse, sono i fenomeni di associazioni mafiose assurte a “sistema criminale” (Scarpinato) che dovrebbero essere al centro della politica giudiziaria, più che il voto di scambio. In Sicilia, Calabria e Campania la zona grigia, nella quale è difficile distinguere tra politico e mafioso, sta ottenendo un controllo definitivo sui meccanismi decisionali della democrazia. (2) Senza bisogno di dover ricorrere al voto di scambio. E se il vecchio 416-ter cp, come scrive Gian Carlo Caselli, sembrava ormai un inutile imbroglio, la nuova norma non sembra apportare significative novità sul voto di scambio politico mafioso nel Sud. Documentato ormai solo nei libri di storia sulla mafia.
(1) È illuminante in questo senso la lettura della relazione presentata dalla commissione di accesso al comune di Reggio Calabria ex art. 143 Dlgs n. 267/2000. “Un ulteriore e purtroppo inquietante elemento che ha qualificato, nei tempi più recenti, l’evoluzione dell’organizzazione criminale in esame (la ‘ndrangheta, n.d.r.) è rappresentato (…) dall’essere riuscita a penetrare anche i settori più delicati della pubblica amministrazione (si registrano arresti di amministratori, di appartenenti alle forze dell’ordine e persino della magistratura) adeguandosi con flessibilità ed intuito, alle mutate esigenze di controllo del territorio e di esercizio della propria influenza sugli aspetti della vita economica e sociale della comunità calabrese. Recenti operazioni giudiziarie hanno evidenziato come tale interferenza non si sia limitata al condizionamento di singoli provvedimenti amministrativi, ma abbia riguardato, ancora più a monte, la fase elettorale (…) al fine di fare eleggere candidati rappresentativi di interessi criminali onde poter così ottenere, durante l’esercizio del mandato, favori ed agevolazioni tali da consentire la più ampia tutela dei propri interessi sul territorio” (pag. 2). Un sistema unico di “governo mafioso” insomma, più che una forma di scambio tra sistemi indipendenti
(2) Sui questi meccanismi influisce paradossalmente anche un altro soggetto politico, il movimento dell’antimafia. Per quanto non voglia e non possa definirsi un partito in quanto tale, tende alla conquista del potere. Grande è il rischio di abusi quando il movimento antimafia bolla con una sorta di lettera scarlatta gli avversari come estranei alla società civile e ipso facto nemici della giustizia, quando pretende di includere e soprattutto di escludere a suo piacimento, quando invoca il consenso politico per divisione e non per inclusione, utilizzando forme di discredito e insinuando sospetti e complotti (cfr. S. Lupo, Antipartiti, Donzelli, 2013 pag. 190).
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salvatore
Se ci sono voluti ben 22 anni per aggiungere “o altre utilità” significa semplicemente che in Parlamento gravitava una cosca che simili cose non le faceva passare.
Con una ottantina di parlamentari tra indagati e condannati non c’era da sperare.
E oggi hanno depotenziato la pena con la scusa di doverla diversificare dal 416bis.
Ma si poteva diversificare da 7- 12 a 6 – 11 e non a 4 – 10 (che con la diminuzione di 1/3 della pena non si va in galera) !
Significa che in Parlamento di delinquenti ce ne sono ancora tanti.
Enrico
Dato che evitare il reato è troppo “visibile”, fanno in modo di evitare la pena. Tanto la memoria collettiva è corta e non ci sono media “watchdog” all’orizzonte.
rob
Ma le liste civiche di appoggio non sono voto di scambio fatto solo in maniera legale? Ci sono sindaci eletti con 10 liste civiche. Vogliamo andare a vedere dove sono piazzati i capilista?
Guest
Ringrazio gli Autori per il lavoro in oggetto. Ma al di là dell’interesse meramente teorico o teoretico, a questo punto per i fenomeni Mafiosi, è da tempo più che evidente la natura sistemica e la portata del fenomeno. Mi interessa soprattutto questo secondo profilo: i dati sulla percentuale di affiliati sono inquietanti. Stiamo parlando, in breve, di un ”datore di lavoro” pur con tutte le evidenti forzature che un simile riferimento semantico comporta. Occorre parlare di “next steps”! In assenza di una riforma fiscale, di un serio regionalismo, di una revisione dell’efficienza dei processi decisionali e dei gestori e di una seria riforma del sistema scolastico sarà sempre come abbaiare alla luna. Ormai, reclamano la propria ”rappresentanza” parlamentare, con il beneficio dell’art. 27 Cost e del diritto di espatrio!
Guest
Per essere ancora più espliciti: ”Sono 380 le cosche della ‘ndrangheta attive ed oltre 50 mila gli affiliati. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto Demoskopika”. Uno “stato nello Stato”. E qui siamo ancora agli articoli del codice penale.
bellavita
bisognerebbe introdurre qualche forma di aggravante molto pesante per il politico legato alla mafia che briga per entrare nella commissione antimafia o organismi similari, cosa che gli consente di vantare immunità e potenza nel suo collegio elettorale