Il sistema finanziario e industriale italiano รจ al centro di un importante sforzo riformatore, attraverso la riforma del diritto fallimentare, del risparmio, e del Codice Preda. Dalla crisi asiatica degli anni Novanta possono venire interessanti insegnamenti. Intanto che si tratta di questioni interdipendenti. Poi che la legislazione fallimentare deve riservare ai creditori poteri direttivi nella procedura. Mentre va limitato l’interventismo delle autoritร  governative nelle crisi d’impresa. Ma il punto decisivo รจ la governance bancaria.

Le istituzioni del nostro sistema finanziario e industriale sono al centro di un importante sforzo riformatore: il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di decreto legislativo per la riforma del diritto fallimentare, mentre la Commissione Preda sta continuando i propri lavori sulla revisione del codice di corporate governance e infine, la riforma del risparmio continua il suo iter faticoso in Parlamento. Lย’esempio della crisi asiatica degli anni Novanta mostra per altro come i vari fronti aperti di riforma siano strettamente interdipendenti, e che miglioramenti sensibili dellย’efficienza del nostro sistema industriale e finanziario potranno venire soltanto una volta che tutti questi temi avranno trovato una risposta.

Le riforme dellย’Asia

Le iniziative assunte nei vari paesi asiatici per rispondere alla crisi creditizia che ha colpito la regione negli anni Novanta sono state di due tipi: di breve periodo, volte a prevenire una crisi sistemica, e di lungo periodo, volte a introdurre incentivi per i creditori a sorvegliare lย’operato dei debitori. In realtร , gli interventi del primo tipo, concretizzatisi in operazioni di “salvataggio” nella maggior parte dei casi, hanno avuto lย’effetto di ostacolare un risanamento strutturale del rapporto tra debitori e creditori, di fatto rinviando i problemi. Spesso le autoritร  di governo si sono infatti limitate a finanziare il condono del debito o la mera dilazione delle scadenze, disincentivando i creditori dallย’esercitare una sorveglianza piรน attenta della loro clientela. Si sono cosรฌ in parte vanificate le potenzialitร  delle riforme del diritto fallimentare, incentrate in primo luogo sullย’attribuzione ai creditori di poteri direttivi nel fallimento.
Il caso italiano puรฒ dunque ricavarne un insegnamento: un sistema fallimentare efficiente presuppone che i creditori non siano soltanto nelle condizioni di potere esercitare il loro ruolo di sorveglianza sui debitori, ma che siano anche disposti a farlo veramente. Il primo aspetto chiama in causa la riforma del diritto fallimentare. Il secondo rivela lย’importanza di un efficiente governo societario dei creditori stessi.

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Legislazione fallimentare orientata al mercato ed efficienza della giustizia civile

Lย’esperienza dei paesi asiatici nella ristrutturazione del portafoglio crediti delle loro istituzioni finanziarie conferma lย’importanza di porre in relazione analisi teoriche talvolta slegate tra di loro, segnatamente le riflessioni svolte in materia di procedure fallimentari, efficienza della giustizia e corporate governance. Ne emerge, in primo luogo, la convinzione che la legislazione fallimentare debba essere orientata al mercato, debba cioรจ riservare ai creditori poteri direttivi nella procedura. Ciรฒ a prescindere dal tipo di procedure che si vogliano adottare, siano queste procedure di liquidazione dellย’impresa insolvente o di ristrutturazione finanziaria, volte a favorire il recupero di imprese in difficoltร . Sotto questo profilo, il confronto con i paesi asiatici appare particolarmente severo per il nostro paese, che rimane uno dei pochi al mondo a non garantire poteri direttivi ai creditori.
Ma una riforma del solo diritto fallimentare puรฒ non essere sufficiente. Unย’altra condizione necessaria รจ rappresentata dallย’efficienza della giustizia, vale a dire dalla garanzia che le procedure fallimentari (e i processi civili che spesso le accompagnano) si svolgano in tempi ragionevoli nel rispetto dei diritti delle parti interessate.
La presenza di queste prime due condizioni conferisce ai creditori gli strumenti per sorvegliare lย’operato delle imprese debitrici al fine di prevenirne le difficoltร  finanziarie nonchรฉ, se queste si manifestano, di poterle affrontare nella maniera piรน efficiente. I problemi della giustizia civile in Italia riguardano perciรฒ direttamente anche il nostro diritto fallimentare.

Limitare lย’interventismo delle autoritร  governative nelle crisi dย’impresa

Un altro punto di interesse riguarda il mancato utilizzo delle procedure fallimentari in Asia, spesso dovuto alla circostanza che la gestione dellย’insolvenza viene assunta direttamente dalle autoritร  governative, le quali impongono (e in parte finanziano) soluzioni al di fuori delle procedure.
Nel nostro paese, lย’intervento delle autoritร  governative avviene allย’interno delle procedure. (1) Ciรฒ contribuisce a spiegare, almeno in parte, perchรฉ le spinte a riformare le procedure fallimentari in un senso compatibile con le esigenze di mercato siano meno forti che nei paesi asiatici. (2)
Tuttavia, la crisi asiatica insegna che, anche e soprattutto quando la gestione dellย’insolvenza viene assunta dalle autoritร  governative, il problema resta sempre di dare una risposta ai creditori. Lย’intervento pubblico si risolve invariabilmente nellย’alterare i termini del rapporto tra debitori e creditori, imponendo a questi ultimi ulteriori costi oppure finanziandone la cancellazione dei debiti, o ancora con una combinazione delle prime due misure. Sono interventi ispirati alla volontร  delle pubbliche autoritร  di perseguire disegni di politica industriale. Hanno avuto un effetto gravemente depressivo sullย’efficienza delle imprese e sulla crescita economica di questi paesi.

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Importanza della governance bancaria

Dal confronto tra i casi del Giappone e della Corea, emerge infine la necessitร  che i creditori siano interessati a esercitare il loro ruolo di sorveglianza sui propri debitori, e questo a sua volta richiede che il loro processo decisionale risponda a moderni criteri di corporate governance.
In ultima analisi, il fattore decisivo sembra essere il governo societario delle istituzioni creditizie, gli intermediari in grado di prevenire le crisi anche in paesi caratterizzati da una scarsa efficienza del diritto fallimentare. รˆ infatti nella governance bancaria che i temi precedenti si ritrovano: il perseguimento di politiche industriali presuppone inevitabilmente lย’esercizio da parte delle pubbliche autoritร  di unย’influenza sul processo decisionale delle istituzioni creditizie; in via diretta, nei confronti di intermediari sotto il controllo dellย’azionista pubblico; in via indiretta, attraverso vari processi di “moral suasion”.

Per saperne di piรน

Paolo Santella, “Diritto fallimentare, corporate governance e attivismo dei creditori: riflessioni dallย’esperienza dei paesi asiatici”, Bancaria, dicembre 2004.


* Banca dย’Italia e Commissione europea. Le opinioni qui espresse sono esclusiva responsabilitร  dellย’autore e non impegnano in alcun modo la Banca dย’Italia o la Commissione europea.

(1) Ci riferiamo qui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, la quale rafforza i giร  ampi poteri governativi nella gestione dellย’insolvenza delle grandi imprese italiane previsti dalla “Legge Prodi” del 1999.

(2) Ne sono testimonianza le difficoltร  incontrate dalla Commissione Trevisanato nel delineare una proposta univoca di riforma “compatibile con il mercato” alla presente legislazione fallimentare.

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