Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: solo l’Italia concede una forma di protezione umanitaria ulteriore rispetto a quanto garantito dal diritto internazionale e dal diritto comunitario?
La dichiarazione di Meloni
In un punto stampa a margine della missione in Etiopia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul controllo dell’immigrazione, ha affermato (min: 05:59):
“La protezione speciale è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa. L’Italia non ha ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”.
Le forme di protezione riconosciute
Il diritto internazionale e comunitario garantiscono due forme di tutela ai cittadini stranieri: l’asilo politico, riconosciuto a coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, e la protezione sussidiaria, complementare e supplementare alla precedente. Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, si qualifica come rifugiato lo straniero che per “timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche” non può fare rientro nel paese di appartenenza o di dimora abituale e ottenere protezione da tale paese. I requisiti per la protezione sussidiaria sono invece contenuti nella direttiva europea 2011/95. Si può beneficiarne quando l’individuo può subire “danni gravi” nel caso in cui fosse rimpatriato, come la condanna a morte, la tortura o la minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da un conflitto armato.
L’Italia prevede anche una terza forma di tutela dei cittadini stranieri, la protezione speciale. In precedenza, questa forma complementare era denominata protezione umanitaria: era stata ampiamente ridimensionata nel 2018 dai cosiddetti “decreti sicurezza”, promossi dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini durante il primo governo di Giuseppe Conte (sostenuto da Movimento 5 stelle e Lega); fu poi ripristinata con alcune modifiche nel 2020 dall’allora ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante il secondo governo Conte. Come indicato dal Testo unico sull’immigrazione (articolo 19), la protezione speciale viene concessa nel caso in cui la Commissione territoriale non riconosca alla persona richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma sussistano “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Precedentemente, la protezione speciale era concessa anche nel caso in cui il rientro avrebbe comportato una “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, ma tale criterio è stato soppresso dal decreto legge n. 20 del 10 marzo 2023, noto anche come decreto “Cutro”.
Il confronto con gli altri paesi europei
Meloni conferma l’obiettivo del governo di eliminare la protezione speciale sostenendo che, solo in Italia, esiste questa forma di protezione ulteriore rispetto a quella presente a livello internazionale.
Secondo Eurostat, che raccoglie periodicamente le richieste d’asilo ricevute da tutti i 27 paesi europei dell’Ue, nel 2022, in aggiunta alle richieste accolte per lo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, undici paesi hanno effettivamente applicato una forma di protezione per motivi umanitari a cittadini stranieri. Nel 2018, secondo un dossier pubblicato dalla Camera dei deputati, erano diciotto i paesi europei, compreso il Regno Unito, che prevedevano forme di protezione complementari a quelle riconosciute a livello internazionale e comunitario.
I dati Eurostat evidenziano come la Germania abbia concesso il maggior numero di protezioni umanitarie nel 2022 (30.020, ossia il 46 per cento delle concessioni totali), seguita dalla Spagna (20.925, ossia 32 per cento) e dall’Italia (10.865, ossia 16 per cento). Il numero delle protezioni speciali concesse dall’Italia si è ridotto significativamente dopo l’approvazione dei “decreti sicurezza”. Nel 2018, infatti, questa forma di tutela è stata garantita a 19.970 soggetti, rappresentando il 65 per cento delle richieste accolte in totale. Negli ultimi anni, il numero di protezioni speciali concesse è aumentato nuovamente, anche grazie ai criteri meno stringenti, che non richiedono di dimostrare l’esistenza di una persecuzione personale, che è invece necessaria per avere accesso alle altre due forme di protezione. Tuttavia, il numero di quelle concesse in Italia è in linea con la media europea, rappresentando il 40 per cento del totale delle domande accolte nel 2022.
Germania e Spagna, i due paesi che hanno riconosciuto il maggior numero di protezioni umanitarie, hanno criteri di accesso a questa forma di tutela simili all’Italia, come la necessità di trattamenti medici, la cura di familiari gravemente malati, la conclusione della formazione scolastica o professionale e l’aiuto a vittime di tratta o sfruttamento.
Verdetto
Secondo Giorgia Meloni, la protezione speciale è “una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa”. Questo però non è vero: di fatto, nel 2022 undici paesi europei hanno riconosciuto protezione per motivi umanitari ai migranti, con uno strumento legislativo paragonabile alla protezione speciale italiana. Pertanto, l’affermazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni risulta essere FALSA.
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Daniela
Sarà anche un falso ma l’unica certezza è che l’Italia si fa carico di molti più migranti degli altri paesi Europei,perchè alcuni hanno il privilegio di sceglierseli come la Germania,oppure semplicemente li respingono come Francia e Grecia…..
Ricordo che Con le parole e le ideologie non si fa accoglienza ma con i fatti, e devo confessare che questo articolo purtroppo mi pare un pò fazioso da questo punto di vista.
Bruno Scaltriti
Definire un articolo di fact checking pieno di dati come fazioso… sembra essere un commento un po’ fazioso