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Mercato del lavoro, il monitoraggio non basta *

Il primo rapporto di monitoraggio sulla legge Fornero offre indicazioni interessanti. Ma per stabilire l’effetto della riforma sul mercato del lavoro mancano ancora informazioni rilevanti, non sempre semplici da trovare. Servirebbe una vera e propria valutazione, come in Spagna.

I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

In tempi in cui si torna a parlare di riforme delle regole del lavoro, è uscito il primo rapporto ministeriale di monitoraggio (fino al primo semestre 2013) sulla legge n. 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero. Comunque la si pensi su quella legge, è necessario partire da qui per costruire qualcosa di nuovo.
La comunità scientifica e non ripone giustamente molte aspettative nei risultati del monitoraggio (e poi della valutazione) della legge 92. La cultura della valutazione in Italia è assai scarsa e questa è la prima legge a istituire effettivamente una struttura di valutazione, che nei suoi diversi componenti (il comitato tecnico e quello scientifico) si è insediata nell’aprile 2013 ed è quindi al lavoro da nove mesi.
I primi risultati del monitoraggio offrono tre principali indicazioni: 1) le forme di lavoro molto flessibili, come i co.co.pro e il lavoro a chiamata, hanno registrato una netta riduzione, come percentuale di assunzioni, a favore dei contratti a tempo determinato, mentre continua (certamente anche a causa dell’andamento economico negativo) la tendenza negativa dei contratti a tempo indeterminato; 2) il contratto di apprendistato, su cui si puntava come contratto di inserimento a tempo indeterminato, non ha aumentato la sua incidenza nel totale delle assunzioni; 3) dal lato dei licenziamenti, la riforma dell’articolo 18, combinata con la previsione di una procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti economici, ha indotto un numero molto maggiore, rispetto al passato, di conciliazioni volontarie, mentre restano criticità (non affrontabili in breve) sul funzionamento del nuovo rito processuale.
[tweetability]Mancano ancora informazioni molto rilevanti per stabilire l’effetto della riforma sul mercato del lavoro [/tweetability]. Alcune di queste, in verità, non sono semplici da reperire, ma ci auguriamo che il processo di acquisizione proceda spedito. In particolare: 1) sugli ammortizzatori sociali, cassa integrazione e sussidi di disoccupazione, non è chiaro quanto la riforma, che pure si è impegnata con serietà (per la prima volta) in tale direzione, abbia di fatto ampliato la platea degli aventi diritto, né quanto sia maggiore o minore il take up rate (ovvero, quanto sia più semplice per gli aventi diritto fare richiesta e ottenere il sussidio); 2) non è chiaro se la riforma dell’articolo 18 abbia indotto, nelle grandi imprese, una pur tendenziale sostituzione dei licenziamenti collettivi con licenziamenti individuali per motivi economici; 3) non è ancora noto quale sia la percentuale delle conciliazioni sul totale delle pratiche di licenziamento aperte (anche se da dati parziali si ricava l’impressione che sia elevata), né tanto meno quale sia l’ammontare economico (potenzialmente più basso di quello ante-riforma) a cui si chiudono in media le transazioni; 4) non sono ancora disponibili dati completi sull’applicazione giudiziaria dell’articolo 18, tali da suffragare l’impressione, accreditata dalle prime ricognizioni, che quando si trovano di fronte a un licenziamento disciplinare ingiustificato i giudici tendono ancora ad applicare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro (sebbene con la novità, rispetto al passato, di un tetto di dodici mensilità per i danni retributivi), mentre in caso di licenziamenti economici ingiustificati è applicata più spesso la nuova sanzione risarcitoria, in genere a un livello intermedio tra dodici e ventiquattro mensilità, tenuto conto dell’anzianità del lavoratore.
Su tutti e quattro i punti sono stati avviati supplementi di ricerca che scontano tuttavia tempi lunghi, sia per la difficoltà di reperire le informazioni sul territorio che per quella di combinare banche dati diverse.

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IL BUON ESEMPIO DELLA SPAGNA

L’importanza dei nodi segnalati è evidente. Ai fini della costruzione di una rete di protezione davvero universale è importante stabilire quanti siano i lavoratori coperti dalla cassa integrazione e dai sussidi di disoccupazione e quanti degli aventi diritto effettivamente esercitino il proprio diritto al sussidio, eppure allo stato i dati Inps non permettono di stabilirlo con certezza. Per capire se l’attuale disciplina consente alle imprese di sostituire i licenziamenti collettivi di più lavoratori con licenziamenti individuali, bisogna individuare se i licenziamenti individuali registrati nelle statistiche avvengono nelle imprese con più o meno di 15 dipendenti, ma purtroppo combinare i dati dei licenziamenti con i dati sulla dimensione d’impresa non pare un’impresa facile. Per stabilire un “giusto costo di licenziamento” che possa fungere da benchmark per le conciliazioni, è fondamentale capire quanto “vale” un posto di lavoro per lavoratori di diversa anzianità di servizio, il che è però ostacolato dalla difficoltà di raccogliere in modo uniforme sul territorio nazionale i dati sul numero delle conciliazioni e soprattutto sull’ammontare concordato nelle transazioni; occorrerebbe costruire una scheda di raccolta di dati che sia utilizzata da tutte le Direzioni territoriali del lavoro, e che permetta di isolare il dato sulle transazioni che hanno come unico oggetto la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro dalle transazioni di controversie nelle quali il lavoratore aveva proposto anche altre richieste retributive o risarcitorie. Infine, resta ancora molto lavoro da fare per raccogliere organicamente (e poi per interpretare) i dati sull’applicazione dell’articolo 18 da parte della giurisprudenza.
C’è sicuramente molto da fare per migliorare la valutazione e la disponibilità pubblica dei dati, per cui bisogna poter contare sulla collaborazione dei diversi enti depositari e delle loro strutture territoriali. In prospettiva, sarebbe opportuno che il rapporto di monitoraggio si inoltrasse maggiormente in un’interpretazione dei risultati, quantomeno limitatamente alle conclusioni di maggiore evidenza, e seppure scontando il fatto che un’affidabile valutazione statistica richiede un tempo congruo. Suggeriamo quindi di approntare, per il futuro, una vera e propria valutazione. Come noi, [tweetability]la Spagna ha adottato una riforma del mercato del lavoro nel 2012 e due mesi fa ha prodotto un rapporto completo [/tweetability], affidato alla Banca di Spagna e all’Oecd per garantire una maggiore indipendenza di giudizio. Per una volta, l’esempio spagnolo è da seguire.

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* I due autori sono componenti del “Comitato scientifico per l’indirizzo del monitoraggio sulla legge n. 92/2012”. Non sono quindi gli autori del rapporto ma i consulenti scientifici (a titolo puramente gratuito).

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  1. maurizio angelini

    In caso di licenziamenti economici ingiustificati, laddove il datore di lavoro ha avanzato motivazioni oggettive smascherate come infondate da parte del giudice (al termine del doveroso contraddittorio) sembra prevalere la tendenza a monetizzare e non a riconoscere il diritto. Complimenti! Una brusca sterzata verso il socialismo!

  2. cristiano

    Già dall’entrata in vigore della riforma sono stati sollevati dubbi, da parte degli addetti ai lavori, sulla costituzionalità della modifica dell’articolo 18; dubbi che condivido in pieno. Un lavoratore colpevole ma non troppo, viene licenziato per motivi disciplinari ma ottiene il reintegro ( confermato anche dal monitoraggio); un lavoratore, del tutto “innocente” (passatemi il termine ) viene licenziato per motivi economici ed ha scarsissime possibilità di ottenere il reintegro. Non è un paradosso? Vengono applicate diversissime gradazioni di tutela (non si può paragonare il reintegro con l’erogazione di un modesto indennizzo, cioè dalle 12 alle 24 mensilità): è corretto tutto ciò? A mio parere no.

  3. cristiano

    Caro Maurizio, era molto prevedibile che prevalesse la monetizzazione rispetto al reintegro nel licenziamento economico ingiustificato, vista anche la formulazione della norma; figurati che anche in caso di manifesta insussistenza (caso limite, palese) il giudice può ordinare il reintegro, non deve, non è obbligato a farlo! Bel compromesso ottenuto da Bersani nell’aprile 2012. Abbiamo portato a casa l’eccezione mentre la regola è diventata l’indennizzo (modestissimo poi perché non credo che dalle 12 alle 24 mensilità ripaghino per il danno subito di restare disoccupati senza giusta causa né giustificato motivo) Grazie a tutti.

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