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LE SOCIETÀ E I RISCHI DEL SINDACO UNICO

La legge di stabilità ha modificato il sistema dei controlli interni delle società. Ora tutte le srl e le spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro possono nominare un solo sindaco invece di un collegio sindacale. È sacrosanto liberare le imprese da oneri normativi che ne bloccano lo sviluppo. Ma un buon sistema di controllo significa aiutarne la maturazione verso assetti più efficienti e trasparenti. Proprio quello di cui le piccole e medie imprese avranno sempre più bisogno. Ed è illusorio fare affidamento sulle capacità di autocontrollo dei soci.

La legge di stabilità ha sensibilmente modificato il sistema dei controlli interni delle società.

LA FRETTA DI UN EMENDAMENTO

Anche in questo caso, come per lo statuto delle imprese, si trattava di dar seguito alla famosa lettera indirizzata alla Comunità europea, dove nella parte sulla semplificazione normativa e amministrativa ci si impegnava a “ispirare i controlli sulle imprese a criteri di semplicità e proporzionalità per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle imprese”.
Nessun dubbio che il problema sia rilevante: il continuo stratificarsi di obblighi imposti per rafforzare i controlli interni spesso genera confusione e inefficienze che finiscono con l’avere il classico effetto boomerang, pregiudicando gli obiettivi che quegli obblighi vorrebbero realizzare.
Nessun dubbio, però, che affrontare queste complesse criticità nella fretta di un emendamento approvato di gran carriera da un governo che sta per cadere, corre il rischio di aumentare la confusione e intralciare ancor di più le attività imprenditoriali che invece si dovrebbero semplificare.
Andiamo con ordine.

UN UOMO SOLO AL COMANDO

È stato innanzitutto modificato l’articolo 2397 del codice civile consentendo alle spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro di nominare non più il collegio sindacale, ma un solo sindaco. Per quanto riguarda invece le srl, per le quali il codice prevede l’obbligatorietà del collegio solo al superamento di determinate soglie indicate dall’articolo 2477, d’ora in poi sarà possibile avvalersi sempre dell’organo monocratico. A prescindere da alcuni dubbi interpretativi, il messaggio è chiaro: se ci sono società di ridotte dimensioni o che adottano una forma organizzativa (appunto la srl) dove i soci possono in prima persona meglio controllare l’amministrazione, si abbassano i costi dell’apparato di controlli. (1)
Messaggio semplice e condivisibile, ma che, se non inserito all’interno di un serio e meditato disegno di riforma, butta via il bambino con l’acqua sporca.
In futuro, quando per le fonti di finanziamento si arriverà a una durissima selezione darwiniana, le piccole e medie imprese avranno sempre più bisogno di assetti di governance trasparenti e corretti ed è illusorio fare affidamento sulle capacità di autocontrollo dei soci. Non si può certo escludere il rischio che anche i collegi sindacali chiudano un occhio (se non tutti e due), ma è innegabile che, rispetto a un solo individuo, la collegialità è maggiormente funzionale alla reale indipendenza e alla prevenzione di comportamenti collusivi. E, realisticamente, bisogna chiedersi  quanta capacità e tempo abbia un unico sindaco di occuparsi della complessa ragnatela di controlli interni ai quali anche le Pmi si devono sottoporre. Un solo esempio: sempre sulla strada della semplificazione, la legge di stabilità consente di attribuire al collegio sindacale le competenze in materia di vigilanza e di modelli organizzativi per la responsabilità delle società (Dlgs 2002/231) per reati compiuti da propri dipendenti. Anche in questo caso l’affrettata formulazione della norma genera molti dubbi interpretativi, ma lasciando da parte le tecnicalità, se si pensa di estendere queste attribuzioni all’organo monocratico, significa di fatto abolire una attività di vigilanza che, sommata a quella tradizionale del collegio sindacale, diviene di fatto ingestibile con la dovuta attenzione e professionalità da parte di una sola persona.

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L’’IMPORTANZA DEI CONTROLLI INTERNI

Quale può essere allora una linea di equilibrio per una reale semplificazione dei controlli, facendo sì che questi funzionino senza gravare le imprese di eccessivi oneri?
La prima direttrice dovrebbe innanzitutto riguardare una più attenta delimitazione e specializzazione delle competenze, attribuendo la revisione contabile a un revisore esterno e lasciando al sindaco i controlli sulla correttezza della amministrazione.
Bisognerebbe poi vincolare con chiarezza l’organo monocratico a ridotti vincoli dimensionali, esplicitando che una srl di grandi dimensioni deve avvalersi di un collegio.
Infine, andrebbero individuati più stringenti limiti di indipendenza per l’unico sindaco, ad esempio introducendo un periodo di “raffreddamento” tra eventuali incarichi di consulenza e quello successivo di sindaco, e stabiliti più rigorosi limiti al cumulo di incarichi per favorire un serio impegno (anche di tempo) nell’attività di controllo.
Riforme semplici e per alcune delle quali, oltretutto, non ci sarebbe nemmeno bisogno di una legge potendo essere introdotte, se ci fosse la reale volontà, in via di autoregolamentazione statutaria.
Un cosa però deve essere, per il futuro, definitivamente chiarita: è sacrosanto liberare le imprese da oneri normativi che ne bloccano lo sviluppo e deve essere prioritario l’obiettivo della semplificazione e della qualità delle regole, ma non si può pretendere di avere la classica moglie ubriaca e la botte piena: affrontare i costi per un buon sistema di controllo significa aiutare la maturazione delle organizzazioni imprenditoriali verso assetti più efficienti e trasparenti. E di trasparenza ed efficienza il nostro sistema produttivo ha un grandissimo bisogno.

(1) Sui dubbi interpretativi si veda Consiglio nazionale dottori commercialisti, “La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle spa e nelle srl alla luce della legge di stabilità”, sul sito www.Sole24ore.com

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L’EURO, LA CRISI E IL LUPO CATTIVO

  1. l.scalzo

    Il collegio sindacale nelle piccole società svolge prevalentemente il ruolo di revisore contabile. Le note vicende Parmalat , Cirio, Enron ( per citare i casi più noti) dovrebbero far riflettere sull’efficacia dei controlli della “carta” effettuati anche dai colossi della revisione contabile. Sarebbe superfluo rimarcare che sebbene i bilanci delle banche di tutto il mondo sono stati o saranno dichiarati conforme alle leggi e agli standard internazionali nella realtà non lo sono affatto. Se s’impone ( per legge o regolamento) alle banche di svalutare i titoli greci del 50% in realtà si consente loro una sopravvalutazione del 50% degli stessi titoli . Cosa hanno oggi in pancia le banche? Le turbolenze dell’interbancario dimostrano che nessuno è in grado di rispondere tranne i redattori e i controllori dei bilanci che attesteranno la piena e conforme regolarità delle procedure di valutazione. Ripensare il ruolo della revisione contabile ritornando all’origine del termine”auditing”( derivante dall’italiano ” audire” ) potrebbe,forse, essere una soluzione. Per quanto riguarda le PMI pongo una domanda: quanti stakeholders guardano e valutano le relazioni del collegio sindacale?

  2. ottavia

    Negli Stati Uniti e in Inghilterra adottano il sistema monistico, che per le società non quotate non prevede alcun tipo di controllo da parte di un organo quale quello sindacale. Lo stesso vale in Inghilterra e in Francia, per le società per azioni di minori dimensioni. Qui invece pretendiamo sempre la presenza del collegio sindacale con tre persone da pagare (per non fare prevalentemente nulla, e con tariffe professionali elevatissime, se applicate alla lettera). Responsabilizziamo i manager e gli amministratori, invece che tenere in piedi un organo che al più è tale da garantire una ennesima rendita di posizione per la casta dei dottori commercialisti.

  3. AM

    I sindaci non stazionano permanentemente in azienda. Se non vi sono soffiate da parte di dipendenti (qualcuno in Parmalat sapeva che non vi erano spedizioni di merci a Cuba) i sindaci difficilmente se ne accorgono. Le tariffe professionali sono elevate (anche se spesso disattese) non tanto per il lavoro svolto, ma per i gravi rischi che anche un sindaco onesto e attento è costretto a correre. La magistratura in caso di fallimento colpisce duramente anche i sindaci (ritenendoli responsabili solidali con il dominus aziendale). In certi casi sono stati condannati anche sindaci che per primi si erano accorti della malagestione dell’impresa e che avevano fatto tempestiva segnalazione alla magistratura. Nel caso di banche e intermediari finanziari poi i sindaci possono essere colpiti da pesanti sanzioni dalle autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, ecc.) anche in assenza di specifiche responsabilità personali. Talora le sanzioni sono di poco inferiori rispetto a quelle dei veri responsabili.

  4. giacomo giurintano

    Perchè non perfezionare la riforma, da un lato rendendo obbligatorio per tutte le s.r.l. l’organo di controllo monocratico e dall’altro prevedendo esplicitamente anche per le s.r.l.di una certa dimensione l’obbligo dell’organo collegiale al superamento dei parametri di patrimonio e di fatturato previsti per le s.p.a. Una lettura in tal senso sembra già plausibile con un’interpretazione sistematica delle norme appena modificate. Ma in merito serve chiarezza. La riforma rischia di non essere nei fatti applicata. D’altro canto il sindaco unico sarebbe un buon deterente contro il dilagare del fenomeno delle s.r.l. cartiere o bare fiscali e previdenziali. Fare emergere tempestivamente crisi o dissesto sembra alla portata di un sindaco che faccia appena il suo mestiere. I veri “utilizatori” dei bilanci sottoposti al controllo obbligatorio di un sindaco – revisore sarebbero le imprese concorrenti di tali aziende che ne subiscono la concorrenza sleale. Puntare sulla responsabilità degli amministratori è pura utopia, le piccole s.r.l. costituite per la bancarotta sono in genere amministrate da teste di legno, che hanno ben capito quanto sia spuntata la sanzione penale.

  5. Armando Guerra

    Non voglio entrare nel merito dell’articolo. Dico solo che ogniqualvolta si tenti, a torto o a ragione, di snellire o ridurre pratiche amministrative c’è sempre qualcuno che allarma dicendo che così vengono meno controlli essenziali in mancanza dei quali sarebbe il caos. Dimenticando che nonostante questa miriade di controlli l’evasione fiscale e le pratiche disoneste sono pervasive nel sistema economico italiano. Con ciò non voglio affermare una liberalizzazione totale dei controlli. Voglio solo dire che quelli attuali sono indifendibili.

  6. Francesco R.

    Faccio presente, a chi parla di rendite perpetue dei commercialisti, che il controllo contabile viene effettuato anche con i sistemi monistico e dualistico, solo che non si chiama Collegio Sindacale l’organo preposto. Inoltre ricordo che non solo i Dottori Commercialisti fanno parte di collegi sindacali, ma anche Avvocati e Revisori Contabili. Una società che fattura circa due milioni di € spende per il proprio collegio sindacale tra lo 0,5% e l’1% e la stragrande maggioranza dei Dottori Commercialisti di Collegi Sindacali non campa. Semplificazione ben venga, abrogazione di tariffe minime altrettanto (anche se il piccolo Dottore Commercialista non le ha mai applicate, tanto per inciso) ma evitiamo di fare di tutta l’erba un fascio.

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