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LA RISPOSTA DEGLI AUTORI

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Ringraziamo Carla Ponterio e Roberto Riverso per il loro commento e per l’occasione straordinaria che esso offre a tutti di discutere di una questione rilevante.

Ci sembra che la difesa del “diritto al lavoro” (articolo 4 della Costituzione) come “diritto di svolgere un’attività lavorativa, strumento di emancipazione sociale, mezzo per un’esistenza libera e dignitosa” non possa prescindere da una attenta considerazione dei dati che risultano dalla nostra ricerca. Ciò che questi dati mettono in discussione non è ovviamente, l’opportunità dell’assegnazione casuale dei procedimenti ai magistrati di una stessa sede, che costituisce il modo in cui viene applicato, in molti tribunali, l’art. 25 della Costituzione (“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”) assicurando che non vi sia alcun tipo di correlazione tra il giudice e i casi a lei o lui assegnati. I termini che abbiamo usato a questo proposito (lotteria e roulette russa) non intendono affatto criticare questo metodo di assegnazione e tantomeno si riferiscono ai criteri di giudizio del singolo giudice. Servono solo a sottolineare il dato di fatto della marcatissima aleatorietà che ne deriva sia nei tempi di giudizio sia nei criteri con cui vengono giudicate fattispecie statisticamente identiche.
Questa aleatorietà non può lasciarci indifferenti, anche solo pensando a come è percepita dal cittadino. Una corsia preferenziale per le cause di licenziamento forse la ridurrebbe quanto ai tempi ma certo non quanto ai risultati.
La pluralità degli orientamenti giurisprudenziali è un valore positivo, quando serve a correggere un orientamento dominante, sostituendolo con un altro orientamento dominante migliore. Ma se – particolarmente nella materia del lavoro – dovesse risultare che la pluralità degli orientamenti giurisprudenziali è il puro e semplice effetto, stabile nel tempo, dell’orientamento pro-business o pro-labor di ciascun singolo magistrato, allora occorrerebbe chiedersi se non esistano tecniche normative migliori per proteggere la sicurezza economica e professionale dei lavoratori.

Sottolineiamo, a questo proposito, che noi non abbiamo messo in discussione la protezione contro i licenziamenti discriminatori, per la quale l’affidamento al meccanismo dell’accertamento giudiziale è l’unico ragionevole. Ma dubbi forti sulla ragionevolezza di questo affidamento sorgono almeno per quel che riguarda il licenziamento per motivi economici e organizzativi, dato che in questo caso l’accertamento riguarda eventi futuri (ossia se la prosecuzione del rapporto sia destinata ad avvenire in perdita per l’impresa), sui quali i criteri di valutazione sono inevitabilmente molto disomogenei.

Ci sembra inoltre importante osservare come proprio la trasparenza del fenomeno (resa possibile soltanto dalla piena disponibilità dei dati e dalla libertà per chiunque di analizzarli e studiarli) possa consentire:
- al legislatore di valutare costi e benefici dell’adozione di ciascuna tecnica normativa;
- ai magistrati di tenere maggiormente sotto controllo le disomogeneità dei comportamenti individuali, sia per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro, sia per quel che riguarda gli stessi orientamenti giurisprudenziali.
Al cittadino interessa l’effetto reale delle norme, non l’effetto che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero avere. Il nostro articolo voleva solo sollevare un dubbio. Ossia che l’attuale disciplina generi risultati troppo aleatori per essere accettabili, proprio in considerazione del rango costituzionale degli interessi in gioco. Abbiamo provato semplicemente a “dissotterrare” il problema, perché se ne possa discutere con piena cognizione di causa.
Osserviamo infine che la trasparenza totale è principio fondamentale di democrazia oggi sancito e precisato dalla legge n. 15/2009 e dal comma 3-bis aggiunto dall’art. 14 del Collegato-Lavoro 2010 all’art. 19 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy):

“La trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”
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“Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni [quelle c.d. sensibili] di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d.”

Non riusciamo a vedere il motivo per cui questo principio non dovrebbe applicarsi agli uffici giudiziari, anche al fine di consentire l’analisi dei meccanismi interni della giurisdizione. Proprio per questo consideriamo invece estremamente positivo il fatto che, per la prima volta nel nostro Paese, gli uffici giudiziari dei tre più importanti Tribunali italiani abbiano applicato integralmente questo principio, consentendo concretamente la ricerca di cui stiamo discutendo e, in particolare a Roma, sperimentazioni innovative finalizzate ad analizzare e risolvere questi problemi. Auspichiamo che questo esempio sia seguito da tutti gli altri uffici giudiziari, perché l’indispensabile e urgente perseguimento della maggiore efficienza della giustizia in Italia, a cui in primo luogo i magistrati tengono, passa anche attraverso questa scelta.

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  1. Mario Bolzonello

    Mi semba che la legge debba garantire una procedura e stabilire dei criteri concreti ma generali di comportamento a cui si devono attenere i giudici in materia di diritti di cui fa parte il diritto del lavoro tutelato dall’art. 4 della cost.Tutto questo per assicurare la convivenza pacifica dei cittadini e sociale nello stato.Questo non vuol dire che il risultato del procedimento sia la verità, ma un sistema di criteri e procedure che garantiscano di risolvere in via pacifica con il giudizio, il migliore posssibile(e qui si attueranno dei controlli e si metteranno in campo un adeguato sistema operativo – sapendo che gli uomini posssono sbagliare) di un organo esterno controversie e ai conflitti che sorgono tra i cittadini. Se il funzionamento dell’organizzazione giudiziaria non é perfetto e produce distorsioni si cambia e si modifica questa, non si rinuncia al perseguimento di un diritto legato ai cittadini altrimenti questa crisi economica viene fatta pesara su coloro che sono più deboli e non hanno strumenti per tutelarsi e non ne hanno colpa. Ma qui il discorso si fa lungo.

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