Il disegno di legge originario del Governo avrebbe completamente liberalizzato il settore della previdenza complementare grazie alla cosiddetta “portabilità selvaggia del TFR” ma la Camera invece l’ha stravolto in senso fortemente anti-concorrenziale. Un paradosso per la Legge sulla Concorrenza.
Cambio di rotta arrivati alla Camera
La “portabilità selvaggia del TFR”, proposta inizialmente dal Governo, avrebbe aperto la previdenza complementare alla concorrenza consentendo al lavoratore di spostare il proprio montante contributivo dal fondo pensione “chiuso” o “negoziale” a quello scelto nel mercato. I fondi più efficienti avrebbero visto crescere la propria dotazione di capitale grazie alle adesioni di nuovi risparmiatori. Il pungolo della concorrenza avrebbe quindi spinto i fondi peggiori a migliorarsi, anche eventualmente aggregandosi tra loro secondo logiche di economicità ed efficienza. La Camera, nell’approvare in prima lettura la legge annuale sulla concorrenza, non solo ha stralciato l’ipotesi di portabilità del TFR ma ha addirittura previsto il futuro accorpamento ex lege dei fondi pensione di piccole dimensioni, con una palese (e direi sorprendente, visto il nome della legge) limitazione della concorrenza.
L’art.16 comma 2 del testo approvato dalla Camera prevede infatti la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, che comporterebbe per i fondi pensione:
– la fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;
– l’individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Tutto ciò è, paradossalmente, all’interno della Legge sulla Concorrenza che dovrebbe essere finalizzata a rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, alla libera concorrenza ed alla tutela dei consumatori, seguendo i principi e le politiche dell’Unione Europea in materia. Al contrario, c’è il fondato rischio che la fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima, come prospettato dai principi della riforma, danneggi la concorrenza più che stimolarla.
Piccole differenze oggi, grandi inefficienze domani
In ordine all’efficienza e alla riduzione dei costi di gestione paventata dalla proposta di riforma, va ricordato che i fondi piccoli e a maggiore rischio di aggregazione forzosa sono quelli chiusi o negoziali. Si tratta di enti senza scopo di lucro che, nella maggior parte dei casi, sono anche finanziati dall’azienda che li ha istituiti grazie ad accordi aziendali che, in caso di aggregazioni, non avrebbe più motivo di esistere. Non a caso, i fondi chiusi sono gli strumenti previdenziali meno costosi sul mercato: in questi prodotti, viene applicata ogni anno sul capitale versato dai lavoratori una commissione di gestione media dello 0,2 per cento, contro l’1,1 per cento dei fondi aperti e l’1,5 per cento dei pip. A prima vista, sono piccole differenze. A ben guardare, invece, si tratta di un abisso! Su orizzonti temporali lunghi, piccole differenze nei costi producono infatti effetti rilevanti sulla prestazione finale.  La stessa COVIP, nella sua relazione annuale 2014, chiarisce che su un orizzonte temporale di 35 anni e a parità di altre condizioni – in particolare, i rendimenti lordi – la maggiore onerosità media rispetto ai fondi pensione negoziali si può tradurre in una prestazione finale più bassa del 17 per cento nel caso dei fondi pensione aperti e del 23 per cento per i PIP.
Un mancato miglioramento delle condizioni concorrenziali
Infine, il concetto di libera concorrenza dovrebbe essere teso alla liberalizzazione del mercato e rispettare due presupposti: la prova che esista la distorsione della concorrenza e la simulazione dei benefici post-intervento, sia a breve, sia a medio termine. In altre parole: occorre dimostrare che l’effetto auspicato sia a somma positiva. Paradossalmente, nelle intenzioni del Parlamento la fissazione di soglie minime patrimoniali e l’individuazione di procedure di aggregazione dovrebbe costituire un miglioramento delle condizioni di concorrenza nel settore. Al contrario, la nuova formulazione della legge (rispetto al testo originario del Governo) si palesa invece come incoerente con la libertà di scelta degli aderenti e come forma di concorrenza sleale. Di sicuro, non realizza un miglioramento delle condizioni concorrenziali del settore, ma induce uno squilibrio di posizioni relative tra i vari attori, contravvenendo ai più elementari principi di libero mercato.
Alessandro Fiori Maccioni
 

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