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La web tax si farà. Ma non si sa come

Il vertice UE di Tallinn ha rimandato ogni decisione sulla web tax ai lavori della Commissione. Che sostiene che i profitti di un’impresa devono essere tassati dove il “valore” è creato. Ma come farlo tecnicamente? Tre le ipotesi e tutte da definire.

Tutto delegato alla Commissione

La Commissione UE ha preso sul serio le istanze sulla web tax formulate dalla “banda dei quattro” (Francia, Germania, Spagna e Italia) il 21 settembre. Ci si aspettava, quindi, che il vertice UE di Tallinn del 29 settembre – incentrato sull’economia digitale – vi desse un seguito.

La riunione, purtroppo, si è limitata a ribadire la necessità di un intervento rinviando, nel merito, ai lavori della Commissione. Questa, a sua volta, ha presentato le iniziative che intende adottare entro fine anno: quella sulla web tax però manca. Certo, la proposta è stata illustrata e un accorato appello a intervenire formulato (“It is time to act”). Ma sulla tempistica si va alla primavera del 2018.
Insiste, invece, nel merito, la “banda dei quattro”. E che propone la Commissione? Almeno una scelta di campo la fa: i profitti di un’impresa devono essere tassati dove il “valore” è creato. Il che comporta una radicale revisione della centralità del ruolo della stabile organizzazione per la tassazione in quel luogo (quello di creazione del valore) dei profitti ivi realizzati da imprese non residenti.
Insomma: o si smette di concepire la stabile organizzazione come luogo fisico o non c’è alternativa al suo pensionamento. Le lungaggini dell’Ocse sull’argomento sono esplicitamente prese di mira e la minaccia è netta: se ad aprile 2018 l’Organizzazione non presenta realistiche ed efficaci proposte, la UE – che nel frattempo “esaminerà tutte le altre possibili opzioni” – procederà per conto suo.

Esibiti i bicipiti, però, la Commissione mostra realismo domandandosi dove stanno gli ostacoli – solo tecnici – veri: (i) dove tassare, il che vuol dire come stabilire e proteggere la sovranità fiscale di uno stato in cui il servizio digitale è fruito pur in assenza di una struttura fisica del prestatore del servizio non residente. (ii) Che cosa tassare, ovvero come allocare il profitto delle attività digitali guidate da asset intangibili.

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Sono domande la cui risposta è tutt’altro che scontata, tanto che si torna a invocare un approccio multilaterale sostenuto da scelte di tipo politico; e dalla consapevolezza che se dette scelte dovessero ritardare, la UE deve trovare almeno una sua soluzione interna che faccia sì che i profitti generati nell’Unione siano ivi tassati dai singoli stati europei, ma anche redistribuiti adeguatamente fra loro.
Non a caso la Commissione richiama l’avanzato – ma non concluso – stato dei lavori della Ccctb (Common Consolidated Corporate Tax Base) che prevede una formula di redistribuzione del profitto consolidato europeo sulla base di quattro parametri: impianti, fatturato, dipendenti e attività digitali, peraltro non meglio chiarite.

Le tre ipotesi in campo

Ciò detto, la Commissione formula tre ipotesi che, al momento, costituiscono solo titoli di capitoli ancora da scrivere (e il diavolo sta nei dettagli).

La prima gira intorno a una “equalisation tax” sui profitti non tassati o “insufficientemente tassati”; spendibile come credito d’imposta nel paese di colui che la subisce o avente natura di imposta separata. Numerose le contraddizioni. Chi stabilisce quando un profitto è “insufficientemente tassato”? Dire poi che l’equalisation tax dà luogo a un credito d’imposta spendibile contro le imposte dovute nel paese di provenienza significa qualificare il prelievo come imposta sul reddito: ma se è così, si torna dritto alla tassabilità subordinata all’esistenza della stabile organizzazione. Tant’è che se ne ipotizza, in alternativa all’emersione di un credito d’imposta, la natura di “imposta separata”. La soluzione sfuggirebbe la tagliola della stabile organizzazione, ma pare un po’ troppo indeterminata per giudicarla.

La seconda ipotesi tratteggia una ritenuta secca applicabile su alcuni pagamenti fatti a non residenti che vendono beni o servizi ordinati “online”. Evidente anche la sua debolezza, visto che il suo cuore sta nell’individuare quali sono questi pagamenti. Solo quelli fatti attraverso intermediari finanziari? Ma è l’intero circuito dell’economia digitale che opera attraverso incaricati che ricevono pagamenti per conto di soggetti privi di organizzazione fisica. Il problema sta nella capacità degli intermediari di identificare il titolo del pagamento e la natura (individuo o impresa) del beneficiario.

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La terza prevede un prelievo – non meglio definito – sugli importi corrisposti a non residenti su transazioni concluse “in remoto” con soggetti residenti se l’operatore non residente mostra una significativa presenza economica (ancorché non fisica), cioè un volume d’affari di una certa consistenza, nel territorio UE.
Questa ipotesi, pur assai generica, sembra la più realistica anche se assomiglia a un’imposta sul giro d’affari e dovrebbe essere coordinata con l’Iva per evitarne inopportune duplicazioni. Oppure sostenuta come indice di esistenza di una stabile organizzazione: tesi, questa, da affermare, però, in sede Ocse. Oppure, ancora, come reddito di natura residuale, esistente in tutte le legislazioni UE, ma senza alcun coordinamento.

Insomma, la volontà politica sembra aver fatto significativi passi avanti. Ma sulla tecnica siamo all’invenzione della ruota.

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Ma la Catalogna ha un futuro nella Ue?

  1. DDPP

    Il guadagno dei fornitori si beni e servizi su piattaforme web, per semplificare, è determimato da tre criteri: Dalla differenza tra prezzo di acquisto del bene e prezzo di vendita (criterio tradizionale); dalla percentuale sul fatturato retrocessa alla piattaforma dai fornitori che direttamente forniscono i beni/servizi; dal traffico pubblicitario a pagamento che la visibilità della piattaforma riesce a catturare.
    Considerando la diversa natura di questi introiti, a mio parere l’unica forma di tassazione potrebbe essere una sorta di dazio sul valore della merce transata.
    E mi tremano i polsi a pensare quale percentuale potrebbe essere quella giusta!
    Ma poi, sarebbe una percentuale unica per tutta la UE? Ogni stato potrebbe decidere la sua? O avere percentuali diverse a seconda della merce in vetrina? E se la piattaforma non ha stabile organizzazione come pretendere l’imposta?
    Attendo fiducioso il nuovo Testo Unico sul balzello telematico.

  2. stefano fontana

    Dove si forma il valore di un’impresa esportatrice? Come sarebbe assurdo pretendere di tassare in Italia gli utili della Nissan, così è corrispondentemente assurdo sostenere che il valore dei colossi del web si forma dove sono localizzati gli inserzionisti della pubblicità. La verità è che la Ue, con la sua folle legislazione in tema di divieto di brevetto delle opere dell’ingegno, ha lasciato campo libero agli americani in un settore essenziale.

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