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Dalla Corte tedesca un bicchiere di veleno per la Ue

La sentenza con cui la Corte di Karlsruhe ha di fatto svincolato la Bundesbank dalla partecipazione al programma Pspp della Bce non avrà solo conseguenze economiche. Si tratta di un pericoloso precedente giuridico e politico in grado di minare le basi stesse dell’Unione.

Non confondano i titoli rassicuranti di qualche giornale in merito alla sentenza resa il 5 maggio 2020 dalla Corte costituzionale tedesca. Forse da una prospettiva economica la sentenza può apparire innocua o comunque priva di effetti attuali. Ma da altri punti di vista essa rappresenta un’iniezione di un veleno potente nel corpo dell’Unione Europea che potrebbe, se questo non svilupperà un’adeguata immunità, indebolirla in modo forse letale.

Per comprendere la sentenza della Corte di Karlsruhe occorre ricordare che l’11 dicembre 2018 la Corte di giustizia dell’Unione Europea (che chiameremo Corte Ue) nella sentenza Weiss aveva ritenuto il programma della Bce di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari lanciato nel 2015 per un valore di 700 miliardi (Pspp, Public Sector Purchase Programme) proporzionato rispetto agli obiettivi della politica monetaria affidata alla Banca centrale e dunque non esorbitante dai compiti e dalle attribuzioni di quest’ultima.

Cosa dice la sentenza

La sentenza tedesca riesamina e contesta aspramente le soluzioni della Corte Ue, enunciando i seguenti cinque punti fondamentali.

1) I rapporti tra stati membri e Unione Europea sono regolati dal “principio di attribuzione”, in base al quale quest’ultima agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Laddove l’Unione eserciti competenze non attribuite (ultra vires) le sue decisioni mancano di legittimità democratica (par. 113).

2) Nella sentenza Weiss la Corte Ue, verificando se il Pspp rimanesse nelle competenze della Bce, si è limitata ad accertare se esso non andasse “manifestamente” al di là di quanto era necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Questa “auto-limitazione” del controllo giudiziario ha consentito alla Bce di espandere le proprie competenze al di là dei confini stabiliti dai trattati, vale a dire di non limitarsi alla politica monetaria ma di invadere il settore della politica economica che l’art. 119 Tfue riserva agli stati (par. 156 e seguenti).

3) Un programma come il Pspp non è (per il momento) contestabile in principio, ma se persegue i suoi obiettivi ignorando gli effetti di politica economica che produce disattende il principio di proporzionalità fissato nei trattati (par. 165). È stato il caso della sentenza della Corte Ue dove non sono stati presi in considerazione gli effetti di politica economica e sociale del programma quali quelli sul debito pubblico, sul risparmio personale, sui regimi pensionistici e previdenziali, sui prezzi degli immobili e sul mantenimento a galla di imprese economicamente non redditizie (par. 139).

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4) Il limite di acquisto del 33 per cento e la distribuzione degli acquisti secondo lo schema di capitale della Bce rappresenta una “salvaguardia cruciale” per evitare che il divieto di facilitazione creditizia fissato nell’art. 123 del Tfue sia eluso e l’Eurosistema diventi il creditore maggioritario di uno stato membro (par. 217).

5) Sia il Pspp della Bce sia la sentenza Weiss della Corte Ue sono atti ultra vires (parr. 163 e 178) e pertanto non vincolanti per gli organi costituzionali, amministrativi e giudiziari tedeschi, nonché per la Bundesbank (par. 234). Di conseguenza, dopo un periodo transitorio non superiore a tre mesi che consenta il necessario coordinamento con la Bce, la Bundesbank non può più partecipare all’attuazione e all’esecuzione della decisione del Pspp a meno che la Bce stessa non dimostri “in modo comprensibile e motivato” che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale derivanti dal programma (par. 235).

Falle e conseguenze

Le falle giuridiche e i cortocircuiti politici di questa sentenza sono innumerevoli, mi limiterò a segnalare i più evidenti.

Primo: la Corte costituzionale tedesca ha usato la dottrina degli atti ultra vires, con annesso richiamo ai rischi per la legittimità democratica, fingendo di non sapere che la distinzione tra politica monetaria – di competenza europea – e politica economica – di competenza statale –  è sottile e spesso inesistente e in circostanze di questo genere il giudice deve, come ha fatto la Corte Ue nella sentenza Weiss, limitarsi a un controllo di non manifesta irragionevolezza delle decisioni prese dagli organi tecnici, in questo caso dalla Bce. Questi giudizi sono ovviamente opinabili ma in ogni sistema giuridico quando sono oggetto di attenta e consapevole considerazione da parte di una corte suprema – come la Corte Ue – vanno accettati e basta.

Secondo: dal discutibilissimo sconfinamento delle istituzioni europee nell’area riservata agli stati la Corte costituzionale tedesca fa discendere l’inapplicabilità in Germania del Pspp e della sentenza Weiss, violando così il principio fondamentale del primato del diritto europeo su quello nazionale, principio su cui regge l’intera casa comune. Se gli stati potessero applicare o disapplicare il diritto dell’Unione a seconda dei loro interessi o – come in questo caso – delle loro opinioni, in pochi mesi l’intero sistema europeo si sfalderebbe. V’è da ritenere che già oggi i governi di Ungheria e Polonia si domandino perché dovrebbero rispettare gli obblighi di ricollocamento dei migranti stabiliti dalla Commissione e della Corte Ue se alla Germania è consentito non rispettare un programma della Bce.

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Terzo: la Corte costituzionale tedesca ha sostanzialmente sostituito il suo opinabile giudizio sul Pspp a quello espresso dalla Corte Ue, senza spiegare perché gli altri stati membri e i loro cittadini dovrebbero accettare l’interpretazione di una corte nazionale in luogo di quella espressa dalla Corte Ue. In quest’ottica bene ha fatto la Bce, subito dopo il pronunciamento della Corte tedesca, a ricordare che essa è soggetta solo alla sentenza Ue, la quale ne ha legittimato le scelte. E, nella stessa ottica, è incomprensibile perché la Bce dovrebbe essere accountable nei confronti della Germania, anche tenendo conto che – ai sensi dell’art. 282 Tfue – la Bce è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e le istituzioni dell’Unione e i governi degli stati membri devono rispettare tale indipendenza. Su questo principio la sentenza tedesca è allegramente evasiva.

Cosa accadrà ora? Certamente si seguirà la via diplomatica e il governo tedesco cercherà una soluzione che soddisfi, almeno formalmente, le richieste della Corte costituzionale. Certo è che, in punta di diritto, la Commissione potrebbe aprire una procedura di infrazione contro la Germania, dato che a nessuno può essere consentito di non rispettare le sentenze della Corte Ue. L’ironia è che una tale procedura potrebbe a sua volta sfociare in un processo di fronte alla Corte Ue, la quale avrebbe allora l’occasione di sindacare la sentenza della Corte costituzionale tedesca, in un surreale girotondo giudiziario.

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26 commenti

  1. Henri Schmit

    Sono d’accordo con la lettura critica della sentenza. Ritengo solo che l’argomento della sovranità democratica, menzionato maldestramente dai giudici tedeschi, sia decisivo e determinerà – al di là delle conseguenze giuridiche dirette, poco rilevanti, della sentenza – il dibattito politico in seno all’Euro-gruppo sul futuro dell’unione monetaria, sui nuovi strumenti di finanziamento comune (PEPP, E-Recovery Fund) e sulle responsabilità dei singoli stati. Quindi non sono d’accordo con le motivazioni della sentenza, né con la possibilità che il BVerfG possa fare ingiunzioni alle autorità europea (la BCE, ma in realtà ci mette di mezzo la Bundesbank), né con il criterio della proporzionalità applicata alla politica monetaria, indipendente, cioè decisa anche nei suoi limiti dalla BCE stessa, se no il “whatever it takes” non funzionerebbe più. Ma condivido le intenzioni del tribunale: evitare una mutualizzazione rampante del debito degli stati diciamo divergenti. Se l’euro-zona vuole diventare una comunità finanziariamente solidale, lo devono decidere gli organi democraticamente preposti, cioè governi e parlamenti degli stati partecipanti, responsabili davanti ai loro cittadini-elettori-contribuenti. Visto così, si capisce che è l’Italia, la sua politica economica e fiscale altalenante, il principale ostacolo a una unione più coesa. Chi lo spiegherà agli elettori?

    • Paolo Mariti

      Perfettamente d’accordo. Inclusa la frase finale e cioè che sia l’Italia il “principale ostacolo ad unione più coesa”. Principale non è unico. Quos Jupiter perdere vult, dementat prius..

  2. Michele Lalla

    A me sembra anche che la Corte Costituzionale si sia assunto un ruolo proattivo che, in genere, dovrebbe esorbitare dai suoi compiti, invadendo il campo della politica.
    Henri Schmit ci dice che condivide le intenzioni volte a evitare la “mutualizzazione rampante”, ma anche questo spetta alla politica e alla cooperazione tra gli Stati membri. Vi sono stati casi dove i forti di oggi erano i deboli di ieri e gli altri solidalmente hanno fatto la loro parti di aiutanti. Oggi tutti gli attori devono aiutare i deboli e magari disorganizzati a migliorare la loro efficienza. Se restiamo insieme siamo tutti piú forti, se ci separiamo, non è detto che la conquista sia da parte tedesca e non da parte cinese/ russa/ americana.
    La domanda ferale che ci pone Henri, penso rivolta a noi italiani, la rivolgo anche a lui: chi lo spiegherà agli elettori tedeschi bene?
    Ecco, il popolo tedesco, che sa essere anche molto generoso, forse non merita una classe dirigente un po’ protervia o speranzosa in un fallimento degli altri per inglobarsi tutto, perché vi sono ben altri piú potenti e agguerriti contendenti.

    • Henri Schmit

      Ringrazio dell’interesse per la mia interpretazione. L’alternativa è fra 1. evoluzione rampante delle istituzioni europee, senza dibattito pubblico, contraddittorio e consenso popolare e 2. riforme decise dalle autorità democraticamente responsabili davanti ai loro elettori. La sentenza è un’applicazione maldestra di una precisa dottrina costituzionale: la UE è un sistema democratico indiretto, fondato in ultima analisi su un accordo unanime fra stati democratici, cf. primo punto nell’analisi del prof. Manzini. La sentenza invoca espressamente il principio di sovranità democratica. Questa dottrina (che condivido) è riconducibile a Dieter Grimm, ex presidente del BVerfG, Europa ja – aver welches? 2016 The constitution of the European democracy 2017. Per queste ragioni è illusorio, pericoloso, sbagliato contestare la condizionalità della nuova finanza comune. Bisogna preparare l’opinione che la partecipazione all’unione monetaria è soggetta a condizioni (di politica fiscale), più dolorose nei paesi divergenti che non in quelli convergenti.

      • Michele Lalla

        Anche io ringrazio per la risposta preziosa. Le alternative 1 e 2 le vedo in una ottica diversa, ma potrebbe dipendere dalla mia conoscenza debole. Le istituzioni europee sono elette da noi direttamente e non sarebbe disdicevole se si progredisse verso uno Stato federale, proiettato lentamente nel tempo. Anche in uno stato federale secolare esistono conflitti, come esistono all’interno di un singolo stato. Personalmente non amo la finanza allegra, sono un “francescano”. Una finanza “condizionata”, in generale, può essere accettabile, ma rimane sempre una questione politica e non costituzionale di un singolo Stato; per questo “maldestra” ben sta. Vi sono casi in cui uno sforzo controllato solidale (forse un po’ spendaccione?) è necessario e, oggi, questo potrebbe essere il caso. Nei singoli paesi (regioni), come in una federazione (Stati), vi sono divergenze e per i divergenti è spesso e piú doloroso ineluttabilmente. Gli obiettivi delle politiche economiche di una comunità dovrebbero essere dirette a ridurle, non è facile e si fa con fondi comuni (di tutti e, quindi, solidali): l’impegno di tutti dovrebbe essere di rendere efficienti il piú possibile i fondi impegnati. All’Italia potrebbe darsi che un aiuto in tal senso (organizzativo per l’efficacia) da parte dell’UE (o altri paesi) potrebbe essere utile. Insomma, i divergenti si rimbocchino le maniche per convergere, ma chi è converge in alto, non li guardi dall’alto, perché non si fa cosí comunità.

        • Henri Schmit

          Penso invece che, a prescindere dall’indipendenza della BCE, si tratti di un problema costituzionale, di democrazia e di responsabilità di coloro che decidono del debito nazionale (emettendolo, gestendolo, spendendolo) davanti ai loro elettori. In un sistema democratico (“no taxation without representation”) coloro che eleggono i gestori del debito sono gli stessi che in ultima analisi ne garantiscono il rimborso sul loro reddito e sul loro patrimonio. L’UE è solo una democrazia indiretta, appoggiata non sul PE (un’assemblea alla quale mancano numerosi requisiti di legittimità democratica), ma sulla democrazia degli stati membri. Nell’UE il metodo comunitario vale per le materie di competenza europea, non per altro. In ultima analisi decide il Consiglio, all’unanimità. Soprattutto quando si intende estendere le competenze dell’UE, procedere al trasferimento di nuove responsabilità, come la condivisione di una quota del debito nazionale. Nel caso discusso davanti al BVerfG si tratta esattamente di questo, solo che essendo la BCE indipendente, nessun potere politico può ovviamente dettarle quello che deve fare, nemmeno fissare i limiti del suo operato. La sentenza non critica la BCE, ma fa ingiunzioni agli organi costituzionali tedeschi.

      • Luca Pesenti

        Mi permetto di andare off topic e rispondere brevemente a Henri Schmit in relazione all’ultimo passaggio del suo commento. “Bisogna preparare l’opinione che la partecipazione all’unione monetaria è soggetta a condizioni (di politica fiscale), più dolorose nei paesi divergenti che non in quelli convergenti”. Giustamente si fa riferimento al fatto che l’UE sia il frutto di accordi fra stati democratici, il che potrebbe implicare che democraticamente i “divergenti” (ovvero come si dice oggi Porci?) non accettino subalternità alle politiche dei “convergenti” (qualsiasi cosa voglia dire). Ma lei è proprio sicuro che in un regime di cambi fissi (che per definizione esasperano le divergenze economiche tra paesi con livelli di produttività e inflazione diversi) si possa “convergere” senza costanti trasferimenti di risorse dalle aree più competitive a quelle meno competitive (non discuto in che forma)? La teoria economica sembra dire proprio di no. E se invece fosse necessario “Bisogna preparare l’opinione che la partecipazione all’unione monetaria è soggetta a condizioni (di politica fiscale), più generose nei paesi convergenti che non in quello divergenti”? Se l’obiettivo è la convergenza, è necessario attuare politiche che sul lungo periodo riducano i divari di competitività, che però vengono sbandierati come cartina tornasole “morale” delle politiche fiscali dei paesi. Davvero la Germania non vede l’ora di perdere competitività nei confronti dell’Italia?

      • Federico Leva

        La BCE risponde al Parlamento europeo. Chi non è d’accordo colle sue azioni può candidarsi al Parlamento europeo. Chi invece sventola trattati e ricorsi costituzionali non ha maggiori credenziali democratiche di chi sventola trattati, dichiarazioni di riunioni intergovernative e sentenze lussemburghesi.

        Claeys, Grégory; Hallerberg, Mark; Tschekassin, Olga (2014). European Central Bank accountability: How the monetary dialogue could be improved, Bruegel Policy
        Contribution, No. 2014/04, Bruegel, Brussels.
        http://hdl.handle.net/10419/106320
        https://www.econstor.eu/bitstream/10419/106320/1/779994744.pdf

    • Vincent

      Penso sinceramente, che se gli americani avessero voluto mangiarsi il nostro paese, come altri, non ci avrebbero incoraggiato e finanziato la ricostruzione. Ritengo pertanto ingenerosa l’assocazione con i famigerati comunisti cinesi e, anche russi a questo punto.

  3. Luigi

    La Corte Costituzionale tedesca, stando alla successive dichiarazioni sia della Lagarde che della Corte di Giustizia europea, con quella sentenza ha invaso una campo non di sua competenza e pertanto ha i connotati di una posizione politica. Ma poichè in Germania la politica compete al Parlamento è in Germania, più che nella UE, che si è aperta una faglia tra Istituzioni. E’ quindi un mal di pancia tutto tedesco. Come se avessero scoperto ora lo scambio Kohl-Mitterand.

  4. Pietro

    Con un debito pubblico così alto è impossibile convergere, lo si dovrebbe aver capito. Poi io da italiano non posso pagare per sempre gli errori fatti da altri, ed in altre condizioni, per esempio in una valuta differente. Forse bisogna ammettere che non può funzionare ed arrendersi ad una Italia certamente non più sovrana di adesso. Ma più a stelle e strisce.

  5. Henri Schmit

    Un breve riscontro a Luca Pesenti e “Pietro”: non penso che il problema irrisolvibile sia il debito italiano (tanti più esperti di me, fra cui Carlo Cottarelli condividono questa valutazione), ma la politica fiscale. I fondatori scommettevano su una dinamica spontanea alla convergenza economica e fiscale, per ragioni di interesse nazionale dei vari paesi membri. Convergenza vuol dire coerenza, coordinamento, stabilità, competitività, efficienza … Non consideravano la possibilità che dei governi adottassero deliberatamente misure divergenti, per ragioni di politica elettorale contingente o peggio inserite in un‘ideologia politica anti-europea, solo provocatoria o mirando alla disaggregazione dell’intera costruzione. Ma proprio quello scenario si è realizzato. In Italia. Non adesso con la crisi dell’epidemia (peraltro abbastanza simmetrica, non specifica a uno o più paesi), ma sin dal principio. Pensiamo solo agli ultimi 12 anni di politica fiscale altalenante. Tutti possono osservare che lo spread varia non tanto in funzione dell’aumento del debito quanto in funzione delle misure di politica economica e fiscale emanate o solo annunciate. Serve stabilità e consenso – come tutto sommato succede negli altri paesi – intorno a una politica fiscale sostenibile e credibile nel medio-lungo termine. Non la vedo.

    • Luca Pesenti

      Temo dovremo metterci d’accordo sul concetto di convergenza. Convergenza rispetto a cosa? Se si vuole che le economie dei paesi europei convergano, ovvero che sul lungo periodo gli indicatori economici tendano agli stessi valori, i paesi del centro DEVONO NECESSARIAMENTE perdere relativamente competitività rispetto ai paesi della periferia. Politicamente di può discutere di come fare, ma rimane prima di tutto la questione matematica. In un sistema fondato sulla competizione, dove le risorse devono sono artificiosamente scarse e seguono i differenziali di produttività in direzione dei massimi, non è matematicamente possibile che spontaneamente i mercati investano nelle aree meno produttive, che a colpi di austerità aumentano il divario infrastrutturale e produttivo con i paesi che in partenza performano meglio. Fa bene a dire che il problema non è il debito, perché il declino relativo della periferia europea non è dovuto alle politiche fiscali dei paesi del sud, bensì all’assenza di politiche fiscali che invertano i flussi di capitali, portando risorse e investimenti verso il sud. Se un paese è meno produttivo per condizioni strutturali (ritardo infrastrutturale, territorio fragile ecc ecc) e PER QUESTO MOTIVO gli si impongono costi di finanziamento più alti, come potrà convergere (cioè fare crescere la propria economia PIÙ VELOCEMENTE DEI PAESI DEL CENTRO) riducendo costantemente la domanda interna, gli investimenti e il welfare?

      • Henri Schmit

        Utilizzo il termine convergente perché neutro, non offensivo. “Strutturalmente” l’Italia non è messa peggio di tanti altri, a parte il debito e alcuni difettucci istituzionali e normativi, che si possono correggere. All’inizio quando il paese era beneficiario netto, la CEE piaceva. La partecipazione all’euro sembrava la manna dei tassi bassi. Purtroppo il paese, la sua classe dirigente, non ha capito (non 20 ma almeno 35 anni fa; il mercato comune è stato creato oltre 60 anni fa!) che bisognava “convergere”, cioè essere aperti, curiosi, dialoganti, capaci, competitivi. Convergere su che cosa? Ovviamente su quanto concordato in seno all’euro-gruppo. L’argomento di uno svantaggio strutturale, ereditato dalla natura, insuperabile da soli, è quello della demagogia anti-europea: a casa nostra comandiamo noi, e se facendo di testa nostra non riusciamo a seguire, ci dovete aiutare! Eh no. Bisogna coordinarsi con gli altri, se no prima o poi loro saranno obbligati di metterci davanti all’alternativa di continuare a fare di testa nostra ma per conto nostro o di sottostare alle loro condizioni. Graecia docet. Alcuni paesi diventati membri molto dopo l’Italia, hanno imparato e cambiato in fretta. Perché l’Italia non riesce a fare altrettanto?

        • Luca Pesenti

          Convergente quindi nel senso “fare come gli altri”? A parte il fatto che questo a conti fatti vorrebbe dire aver fatto meno austerità e meno avanzi primari (ovvero più spesa pubblica, come hanno fatto gli altri) questa risposta aiuta a chiarire il concetto che voglio esprimere. Dal momento che la struttura economica e la competitività dei paesi UE, così come i loro fondamentali economici, sono diversi NON È POSSIBILE ottenere risultati convergenti applicando le stesse politiche a tutti gli stati. Non c’entra assolutamente nulla il vittimismo farlocco dei sovranisti italiani né il finto buonismo degli altri che si appellano alla solidarietà, è una questione matematica. Un paese che è più indietro nello sviluppo, o che ha fondamentali economici più fragili per sopravvivere all’interno di un’unione monetaria ha bisogno di più investimenti non di meno. Il moralismo con cui i sovranisti veri (quelli del nord, come la sentenza dimostra) hanno dipinto la finta storia delle formiche del sud (che ha conti fatti sono in realtà le cicale) potrà servire a guadagnare voti ma non risolverà le disfunzioni del sistema monetario Europeo. Che forse riusciranno a resistere a una seconda crisi devastante come quella che ci aspetta, ma non sopravviveranno alla terza. Per tenere insieme paesi così diversi è NECESSARIO che il sistema consenta velocità diverse, altrimenti i paesi più deboli vengono stritolati, indipendentemente dalle politiche fiscali che adottano.

  6. Nicola Giocoli

    Commento molto bello, grazie. Mi rimane però un dubbio, da non giurista.
    L’autore scrive: “in circostanze di questo genere il giudice deve, come ha fatto la Corte Ue nella sentenza Weiss, limitarsi a un controllo di non manifesta irragionevolezza delle decisioni prese dagli organi tecnici”. Questo però è proprio il punto centrale contestato dalla Corte tedesca, che afferma invece che anche su questi temi molto tecnici una corte deve ragionare secondo il criterio della proporzionalità valutata sulla base degli effetti (in questo caso, effetti macro).
    La mia domanda, ripeto, da ignorante è: c’è dibatttto in dottrina e giurisprudenza su questo snodo cruciale, la cui portata va ovviamente al di là del caso specifico? Oppure la decisione tedesca è un unicum in materia? Grazie.

    • Pietro Manzini

      Caro Nicola
      in realtà l’approccio della Corte UE è abbastanza classico ed è normalmente seguito in tutti i settori tecnici. Faccio un sempio: se un giudice dovesse pronunciarsi sulla correttezza di 1 metro come distanza sociale, che tipo di valutazione farebbe? Potrebbe dire che è meglio 2 metri, o 3 metri, o 80 centimetri? I giudici in questi casi si limitano a constatare che il parametro è fissato da tecnici e che non sembra ‘manifestamente irragionevole’ (forse concluderebbero diversamente se i metri fossero 5…). La Corte tedesca invece vuole che la Corte UE decida, essa stessa, cosa è politica monetaria e cosa è politica economica ed inoltre che motivi adeguatamente. Naturalmente per poi poter vagliare, secondo parametri interni, la correttezza delle decisioni UE.

      • Nicola Giocoli

        Grazie mille del chiarimento. Quindi il criterio di proporzionalità effects-based sarebbe categoria residuale e non primaria, come invece sembra considerarla la Corte tedesca. Bene (si fa per dire visto il pasticcio che rischia di accadere…).

  7. carlo giulio lorenzetti settimanni

    Prima ancora dell’analisi del merito della sentenza, occorre forse porsi una domanda: è lecito considerare l’Unione Europea – come sembrano pensare i giudici di Karlsruhe – alla stregua di una qualsiasi intesa tra stati, rigidamente ed esclusivamente disciplinata dai trattati istitutivi ? A mio avviso, per ragioni storiche e giuridiche, la risposta non può che essere negativa. L’Unione europea è infatti un organismo del tutto originale, senza precedenti, dotato di personalità giuridica e di soggettività internazionale, nel quale si intrecciano e si combinano poteri e funzioni che fanno capo ai governi dei Paesi membri (non semplicemente “aderenti”) e poteri e funzioni proprie che risiedono nella Commissione e nel Parlamento e che ne consentono una sorta di autopropulsione.

  8. Henri Schmit

    A prescindere dall’applicazione alla politica monetaria della BCE, l’analisi precisa della natura giuridica dell’UE da parte del BVerfG è confermata da una giurisprudenza costante affinata nel tempo (sentenze Solange I, 1974, Solange II, 1986, entrambe in materia di diritti fondamentali, poi le sentenze Maastricht 1993 e Lisbona 2009, e infine, in materia monetaria e finanziaria, la sentenza OMT del 2015, il rinvio alla CGUE, e ora la sentenza che riguarda il PSPP. Mi permetto di precisare che ho un diploma di laurea in “Institutions et finances de l’UE (allora CE)” alla (Panthéon-)Sorbonne e che inizialmente scettico ho studiato la giurisprudenza tedesca appena elencata. La migliore analisi, non nazional-reazionaria, ma progressista, democratica e europeista, che ispira o riflette tale giurisprudenza, e che personalmente condivido, è quella di Dieter Grimm, non tradotto in italiano. Si comprende che gli economisti non sono a loro agio con le teorie giuridiche. Lo stato dell’analisi giuridica in Italia (mi riferisco agli studi di diritto costituzionale) è desolante, fumoso e confuso. O se preferite agli antipodi della mia interpretazione. La strategia del governo supportato da tale narrativa è, secondo me, condannato alla sconfitta sicura e genera un sacco di polemica inutile.

    • carlo giulio lorenzetti settimanni

      Non dubito della sua competenza in questa materia, così come apprezzo sempre il rigore delle sue analisi.
      Ho però l’impressione che la visione espressa nei suoi ultimi interventi sia un po’ troppo influenzata dalla cultura tedesca, che del resto cita esplicitamente.
      Accanto alle sentenze da Lei citate ve ne sono altre che confermano un orientamento diverso. Riporto in sintesi la sentenza Van Gend & Loos (26/62). ” Lo scopo del trattato CEE, cioè l’instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci tra gli Stati contraenti. Ciò è confermato dal preambolo del trattato il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli e, più concretamente ancora, dalla instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli stati membri sia dei loro cittadini…… (omissis). In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini”.

      • Henri Schmit

        Stimatissimo avv. Lorenzetti Settimanni, Il BVerfG non mette in questione i principi di Van Gend & Loos (l’applicazione diretta) e Costa c. ENEL (il primato del diritto europeo . Precisa solo che, essendo l’UE un’organizzazione (sui-generis … ma) inter-statale, le istituzioni interne dell’UE non possono decidere dell’estensione delle competenze. Solo gli organi costituzionali dei paesi membri eletti democraticamente, governo e parlamento (ev. referendum) possono farlo, all’unanimità. La stessa cosa vale per un’estensione degli oneri fiscali dei cittadini dei vari paesi. Di cultura francese e di simpatia per l’Italia, ho per anni snobbato la giurisprudenza del BVerfG, perché ci vedevo la dispregiata cultura giuridica tedesca, H. Kelsen c. C. Schmitt, per me entrambi contestabili e sopravalutati. Ho dovuto superare i miei pregiudizi. L’analisi proposta da D. Grimm rispetta la miglior teoria costituzionalista liberal-democratica: Locke, Rousseau, la due rivoluzioni, Jefferson, Condorcet; non sono idee fumose di un passato lontano, ma la base del nostro ordine pubblico, anche della Costituzione italiana, non abbastanza apprezzata perché confusa con il pessimo ordine politico vigente. La lettura delle pubblicazioni di Grimm mi ha spinto a riconsiderare la giurisprudenza del BVerfG. Non sono quindi influenzato né dalla cultura giuridica né dalla giurisprudenza tedesca, ma da conoscitore ostile della prima, ho dovuto superare dei pregiudizi per valutare correttamente la seconda.

        • Pietro Manzini

          Caro dott. Schmit, purtroppo non è così semplice. Se uno Stato definisce il campo di competenze della UE de facto nega il primato a quelle materia che ha deciso, unilateralmente, di escludere da quel campo. Pertanto temo proprio la BVerfG sia in rotta di collisione con Costa/ENEL. Peraltro Lei afferma che solo gli organi costituzionali democratici possono definire le comptenze all’unanimità, ma allora perché il BVerfG pretende di stabilire unilaterlamente quali sono le comtenze UE (e, mi viene da osservare, i giudici non sono nemmeno eletti)? La realtà è che solo una corte comunitaria – nel senso riconsociuta tale da tutti gli Stati – può decidere sull’estensione delle competenze UE e può farlo legittimamente per tutti.

          • Henri Schmit

            Stimatissimo prof. Manzini, grazie dell’attenzione; sono largamente d’accordo con la sua analisi (la sentenza discussa non altererà la politica della BCE), ma non sulla questione della competenza per decidere delle competenze di un’organizzazione (sui generis, ma), la “Kompetenz-Kompetenz”. Quella spetta ai “Herren der Verträge”, ai padroni cioè alle controparti sovrane, dei trattati. Il primato del diritto europeo vale per le materie di competenza europea, non per decidere dell’allargamento (e quindi dell’interpretazione) delle competenze. L’argomento sembra sofisticato, ma in realtà è abbastanza semplice. Il BVerfG non si sostituisce alla CGUE, ma si pronuncia come guardiano della costituzione tedesca, dei diritti democratici ivi sanciti a garanzia dei cittadini tedeschi, e quindi come controllore dell’operato del governo tedesco e del Bundestag. Noi dovremmo fare esattamente la stessa cosa. Ma preferiamo nasconderci nel fumo della sovranazionalità europea per elemosinare solidarietà su fondi comuni da levare nel prossimo futuro e che noi poi vorremmo pure spendere come meglio crediamo, anzi come il governo allora in carica meglio crederà, e preferibilmente a fondo perduto. Follia! Questo discorso non regge. Dieter Grimm, che ho citato qualche parte, ha capito la logica giuridica inter-statale e i rischi che l’interpretazione sovranazionalista implicano, inizialmente in materia di diritti fondamentali, ora soprattutto in materia fiscale.

          • Henri Schmit

            Nella correzione si è persa la parola chiave: … un’organizzazione (sui generis, ma) inter-statale ….

  9. La Corte tedesca ha correttamente chiesto chiarimenti se gli acquisti sono proporzionali, in difetto la BCE violerebbe il Trattato.
    Nell’attuale programma QE Covid-19, se dobbiamo rispettare la proporzionalità, abbiamo solo un aiuto da parte della Bce di 160 miliardi circa, come affronteremo il rinnovo delle restanti scadenze?

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