Lavoce.info

Cosa significa “obbligo di vaccinazione”

L’obbligo di vaccinazione, ammesso dalla Costituzione, è un’eccezione alla regola dell’autodeterminazione nelle cure e non può essere imposto con l’utilizzo della forza. La sanzione per i non vaccinati sta nei limiti e restrizioni previste per loro.

La strategia del governo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto legge che introduce “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole”.

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass “rafforzato” per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L’obbligo di Green pass “ordinario” è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali.

Nel bilanciamento degli strumenti a disposizione e all’interno di una “strategia gradualistica”, sottesa al principio di doverosa tutela della salute dei terzi, il governo ha preso atto dell’impennata della curva del contagio su tutto il territorio nazionale e, considerando che il pericolo non potesse essere fronteggiato in altro modo, ha stabilito di estendere l’obbligo vaccinale (inizialmente previsto solo per alcune categorie di lavoratori) all’intera popolazione over 50. Peraltro, si continua a puntare sulla “persuasione” per convincere la restante fetta di popolazione a vaccinarsi e su pediatri e genitori per vaccinare i bambini da 5 a 11 anni.

L’arrivo della quarta ondata, guidata dalla nuova variante “Omicron”, ha quindi riacceso il dibattito sull’obbligo vaccinale tout court e per questo vale la pena soffermarci sulla natura giuridica del presidio, cercando di capire fino a che punto il nostro ordinamento può spingersi per fare rispettare il trattamento sanitario imposto.

Il sistema sanzionatorio

Il governo ha ritenuto di rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale per assicurare una prevenzione efficace dalla malattia infettiva da Covid-19, calibrandone variamente le misure sanzionatorie volte a garantire l’effettività dell’obbligo.

La vaccinazione obbligatoria, costituendo uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l’articolo 32 della Costituzione, rappresenta un’eccezione alla regola del diritto alla salute come diritto fondamentale all’autodeterminazione nelle cure e nella disposizione del proprio corpo e, come tale, costituisce un trattamento sanitario coatto, ma non “coercibile”. Una siffatta regola di condotta precettiva “meramente obbligatoria” non può, cioè, essere imposta con l’utilizzo della forza da parte dell’autorità sanitaria. L’espressione “trattamento sanitario obbligatorio” viene spesso erroneamente identificata esclusivamente con il procedimento previsto per la malattia mentale, mentre deve essere riferita a una serie di situazioni più ampie, la più frequente delle quali è rappresentata proprio dalle vaccinazioni obbligatorie. L’obbligatorietà di un trattamento sanitario risulta già prevista nel nostro ordinamento dall’articolo 33 della legge n. 833/78, ma il trattamento più noto, conosciuto con l’acronimo “Tso”, è introdotto dal successivo articolo 34 della medesima legge, che abilita il sindaco all’uso della forza solo in presenza di circostanze puntualmente verificate. All’inosservanza dell’obbligo vaccinale può quindi conseguire solamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa, stabilita anch’essa per legge.

Leggi anche:  Ma la "tessera a punti" può far bene alla salute

Le sanzioni dirette

Corollario dell’obbligo vaccinale è l’assoggettamento a sanzioni di vario tipo. Sono una forma di reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto e si connotano per il carattere afflittivo e per le finalità di prevenzione generale e speciale. Le sanzioni dirette sono quelle che colpiscono direttamente colui che rifiuta di vaccinarsi e comportano l’immediata sospensione dal servizio prestato per il comparto pubblico (articolo 4 e 4-ter, comma 3, decreto legge n. 44/2021). Le sospensioni non sono vere e proprie sanzioni amministrative, ma comuni provvedimenti del datore di lavoro, la cui unica peculiarità risiede nella circostanza per cui l’effetto afflittivo che il lavoratore subisce è solo la conseguenza indiretta della realizzazione dell’interesse pubblico, primariamente orientato a scongiurare il contagio professionale in quei luoghi a elevata fruizione pubblica. Per le categorie non sanitarie di lavoratori è prevista anche una sanzione pecuniaria. Anche quella prevista per i cittadini non lavoratori over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale non potrà che essere di tipo pecuniario.

Le sanzioni indirette

Un sistema di sanzioni indirette messo in atto dal governo è quello incentrato sulla necessità di disporre ed esibire il cosiddetto Green pass (più o meno rafforzato) attestante la vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione di un test negativo al Covid-19 allo scopo di fruire di alcune tipologie di servizi o frequentare luoghi ed esercizi aperti al pubblico. Il sistema è destinato a operare in modo coordinato al fine di garantirne l’efficacia sul piano della regolazione delle interazioni sociali, con particolare riguardo ai contatti tra soggetti vaccinati, o altrimenti immunizzati, e soggetti non vaccinati. In questo caso, è più corretto parlare non tanto di obblighi, quanto di sanzioni indirette, ovvero di “oneri” a carico di tutta la collettività, fatta eccezione per i bambini fino a 12 anni. La sanzione verso i non vaccinati si nasconde dietro i limiti e le restrizioni imposte. Si tratta di conseguenze talmente fastidiose da spingere il ministro Brunetta a definire il Green pass un “geniale strumento di cattiveria del governo Draghi”. 

Leggi anche:  I rischi della salute brevettata

La strategia fin qui adottata dal governo nella scelta, a monte, degli strumenti più efficaci per ottenere la più ampia platea di cittadini vaccinati (obbligo, Green pass e raccomandazione) applicando, a valle, un sistema sanzionatorio misto (sanzioni dirette e sanzioni indirette) sembra avere dato risultati positivi alla luce della percentuale di popolazione over 12 che ha completato il ciclo di vaccinazione, pari all’86,13 per cento, e quella che ha già fatto il richiamo, pari al 69,5 per cento (fonte: governo.it). Non ci resta che continuare ad avere fiducia nella “riserva di scienza” per sconfiggere il Covid, consapevoli però che le politiche sanitarie non devono essere sottratte alle scelte democratiche con la scusa della complessità tecnica, come spesso ripeteva Stefano Rodotà.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Si fa presto a dire Lea

Precedente

Meno nascite e più scuola: la doppia sfida dell’Africa

Successivo

Fino a che punto è attuato il federalismo fiscale

  1. MICHELE DE BERARDINIS

    Come si fa a sottomettere il godimento di servizi essenziali quali quelli bancari e postali al possesso di un green pass. Hanno giudicato essenziale e dunque non limitabile l’accesso ai negozi di generi alimentari, ma se il pensionato non può ritirare la pensione a meno di…è inutile che sia libero di frequentare il negozio di generi alimentari. Se non si può andare in posta a pagare le bollette a meno di….i fornitori dei servizi elettrico, telefonico, staccano le utenze. Si creano condizioni di disagio, al limite di pericolo, e tutto questo in nome di una presunta volontà di tutela della salute pubblica. Mah!

    • Stefano La Porta

      Il governo dei migliori ha fatto sei DL e DCPM in 40 giorni, spesso modificando quanto deciso la volta prima. Nel privato se un capo struttura facesse così lo manderebbero a casa.

  2. Paolo Coduri de' Cartosio

    Ringrazio per l’impeccabile analisi giuridica, presentata con lodevole chiarezza e facilmente comprensibile anche per me che non sono ovviamente in grado di aggiungere alcunché.
    Riguardo al ministro Brunetta e al “geniale strumento di cattiveria del governo Draghi”, vorrei solo dire, che, nei confronti dei non vaccinati, (ma anche di tutti gli italiani, direi), più che di sistema sanzionatorio, possiamo parlare di sistema canzonatorio.
    Se tanta genialità fosse stata usata per mettere in sicurezza aule di scuola, trasporti e luoghi pubblici, mettendo subito al lavoro centinaia di migliaia di tecnici ed operatori, rimasti invece a casa, ad aspettare i sussidi sul divano, o a cantare dalla finestra, i risultati sarebbero stati senz’altro migliori.
    Il greenpass è un “pasticcio pericolosissimo” (Paolo Musso – https://www.fondazionehume.it/societa/la-frattura-tra-ragione-e-realta/ – da leggere, non solo in relazione al Covid) sparato come un fuoco d’artificio nel cielo del “paese più bravo del mondo”, con il “booster” della sciagurata conferenza stampa del 22 luglio.
    “Il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono continuare ad esercitare le proprie attività, a divertirsi, andare al ristorante, a partecipare a spettacoli all’aperto, al chiuso, con la garanzia, però, di ritrovarsi fra persone che non sono contagiose”.
    Quando sentirono queste parole, i liberi pensatori fecero un salto sulla sedia di alcuni centimetri; tutti gli altri, sciamarono felici al ristorante, al cinema, in discoteca, agli happy hour, al grido “Dio stramaledica i non vaccinati!”
    Forse, il geniale Brunetta, prima della conferenza stampa, avrebbe dovuto sussurrare queste parole: “Presidente, prima di parlare, pensi a quello che dirà”

  3. Stefano La Porta

    Burioni, Crisanti, Brusaferro, Galli, Bassetti
    sono medici e scienziati orientati verso l’obbligatorietà vaccinale, appoggiano il Governo in carica nelle sue decisioni. Come loro, altri.

    Donzelli, Bizzarri, Cosentino, Frajese, Bellavite
    sono medici e scienziati dubbiosi o contrari all’obbligatorietà vaccinale, critici verso le decisioni del Governo in carica. Come loro, altri.

    Nulla di male in linea di principio che ci siano posizioni diverse o opposte che si confrontano anche animosamente su un tema così sentito come quello del covid e delle misure per contenerlo.

    E’ inaccettabile invece, rimanendo sul piano scientifico, che il Governo decida di far suo il parere di una parte e ignorare completamente il pensiero e gli studi dell’altra. Perché invitare in audizione in Senato importanti nomi della ricerca scientifica e poi non prendere per nulla in considerazione il loro parere? Evidentemente il Governo ha classificato i medici in competenti o incompetenti senza però avere alcuna autorità scientifica e morale per farlo.
    Sul piano politico il Governo deve prendere decisioni per il bene della nazione e dei suoi cittadini, mi aspetterei quindi ponderazione e prudenza, ascolto e saggezza, dubbio e riflessione e mai decisioni volte a schiacciare una parte e il pensiero che la rappresenta.
    Almeno in democrazia.

  4. Carlo Fabiano

    più volte in questo articolo, anche esplicitamente, ci si è riferiti a questi particolari trattamenti sanitari come “immunizzanti”. Circostanza corroborata dalla “tutela dei terzi” che, sola, può porre in discussione la possibilità estrema di “un’eccezione alla regola dell’autodeterminazione nelle cure”.

    Trovo disdicevole che in questo articolo non si sia fatta menzione alcuna circa la mancanza totale di presupposti scientifici (e dunque scrupolosi, documentati, regolari e falsificabili) circa il presunto potere immunizzante dei trattamenti sanitari imposti obbligatoriamente e surrettiziamente attraverso un sistema non già di premialità ma bensì di coercizione lesive e offensivo. Anche statisticamente è ormai chiaro che la suddetta presunta capacità immunizzante non è risolutiva del problema.

    Dunque, citando ancora l’articolo se “il pericolo non potesse essere fronteggiato in altro modo”, il fatto di fronteggiarlo attraverso un metodo non risolutivo e oltretutto dannoso sia nei confronti dei cittadini legittimamente contrari alle disposizioni governative in oggetto, ma soprattutto della credibilità del diritto italiano, che sta alla base della convivenza pacifica delle persone.

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén