La decisione di prorogare i poteri di intervento statali in settori strategici appare difficilmente giustificabile. L’area di azione e di monitoraggio andrebbe invece delimitata per emancipare i settori regolamentati da un costoso “occhio” pubblico.

La norma

La disciplina dei poteri di intervento dello stato in settori strategici trova, in Italia, nuovi vigore ed estensione. L’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha infatti disposto una ulteriore proroga dei termini, fino al 31 dicembre 2022.

La modifica, passata quasi “sotto traccia” nel contesto del decreto “Milleproroghe”, ha effetti notevoli. Ancora per un anno, continuano a essere soggette all’obbligo di notifica alcune operazioni in settori definiti strategici (tra cui in Italia sono ricompresi quello creditizio e assicurativo). Si tratta in particolare delle operazioni che (i) si sostanziano nelle deliberazioni di modifica della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi; (ii) riguardano gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, nel caso in cui questi determinino l’insediamento stabile dell’acquirente (anche europeo) o anche solo attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale superiore a certe soglie prestabilite (nel caso di investitori non Ue).

Le criticità

La nuova estensione dei termini apre diverse problematiche e inevitabilmente acuisce le criticità già messe in evidenza in un altro mio articolo.

Innanzitutto, l’ampliamento per altri 12 mesi del controllo governativo sembra slegato, malgrado gli intenti e le premesse generali, dall’effettiva evoluzione della crisi pandemica (che ci si augura termini ben prima del dicembre 2022). Dimostra più che un atteggiamento cauto e prudenziale, di essere la “scusa” per un crescente e inarrestabile revirement dell’interventismo statale, attuato proroga per proroga, in dinamiche economiche che di norma dovrebbero essere tipicamente private.

Se l’“ingresso” del pubblico in queste vicende poteva trovare una sorta di giustificazione nello “stato di agitazione” della prima ondata pandemica, l’attuale proroga non trova ragioni condivisibili, ma solo esigenze di mero, e a detta di chi scrive non apprezzabile, protezionismo economico.

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Quanto al resto, la decisione di estendere i termini di durata del regime speciale non è certo priva di conseguenze negative: in prima battuta perché conferma che spesso e volentieri cosa nasce come temporaneo, in Italia si dimostra assai duraturo (con conseguente incertezza per gli operatori). In seconda battuta, perché è innegabile che la previsione incrementi i costi transattivi del mercato, e di conseguenza allontani dal “sistema paese” flussi di denaro non per forza dannosi o nocivi di interessi nazionali (e sempre che questa dicitura sia ancora attuale oggigiorno).

Va poi aggiunto che la proroga sembrerebbe non tenere in debita considerazione i frutti dell’esercizio dei poteri speciali nel recente passato: va infatti evidenziato che i dati, per ora riferiti al 2020, dimostrano uno scarso utilizzo dello strumento dei golden power nel settore creditizio (ma non solo) che, di fatto, è rimasto immune dall’esercizio più pervasivo dell’intervento statale (ma tuttavia oggetto del “Grande Fratello” governativo).

Lo scarso esercizio conduce quindi a non condividere, sotto un punto di vista di diritto dell’economia, le ragioni di un’estensione che appare immotivatamente costosa e solo indirizzata a rispondere a ragioni economiche e di parte, che tuttavia non dovrebbero influenzare la regolamentazione (si auspica sempre imparziale) di settori già fortemente regolati.

Infine, giova ricordare che il recente intervento normativo non risolve i (molti) problemi della disciplina, già sollevati in passato: si preoccupa infatti solamente del dato temporale e si dimentica di trovare soluzione (anche se l’occasione sarebbe stata ottima) ad altre questioni assai critiche, che di fatto creano forte incertezza tra gli operatori e dunque conducono a uno smodato utilizzo della notifica.

Sono questioni di natura terminologica: per esempio, nuovamente non vengono chiariti i perimetri della nozione di controllo (troppo ampi) e il tema delle attività meramente strumentali a quelle ritenute strategiche. Sono anche questioni di sostanza, che riguardano (i) la possibilità (dubbia?) di utilizzare i golden power in caso di strumenti partecipativi atipici e, soprattutto, (ii) il difficile rapporto che intercorre tra disciplina dei poteri speciali e settori bancario e assicurativo (specificità, questa, tipica del contesto italiano).

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In conclusione, il punto più importante: la nuova disciplina, forse fin troppo noncurante dell’impianto normativo europeo (tuttavia richiamato), conferma ancora il regime protezionista anche nei confronti di stati membri dell’Unione. Decisione, questa, che pur se ricondotta a certe ipotesi limite, nella sua nettezza non può che fare trapelare un diffuso senso di diffidenza tra paesi dell’Ue, francamente incomprensibile ancor più se relazionato alle libertà fondanti l’impianto comunitario e allo spirito del regolamento (Ue) 2019/452.

I golden power continuano dunque a caratterizzare i punti chiave del mercato italiano e la novità apportata non “aggiusta”, ma anzi “aggrava”, i problemi già evidenziati in passato.

La decisione di estendere il “blocco all’ingresso” di capitali in settori strategici appare difficilmente condivisibile sotto un punto di vista – quello meramente giuridico – che invece richiederebbe un intervento di messa a punto normativo, capace (i) di definire il più possibile l’area di azione, di monitoraggio e di invasione statale, e, soprattutto, (ii) di emancipare i settori regolamentati – in quanto sottoposti a un’attenta e sovranazionale opera di vigilanza (già indirizzata a garantire la “tenuta” del “sistema”) – da un ulteriore e costoso “occhio” pubblico.

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