La legge del 2017 sul lavoro agile impone all’imprenditore di informare per iscritto il dipendente che lavora da casa e il responsabile per la sicurezza sui “rischi specifici” di questo modo di svolgere la prestazione. Ora l’Inail ci spiega quali siano.
Autore: Pietro Ichino Pagina 3 di 8
Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.
L’esigenza di arginare il contagio da coronavirus induce molte aziende a consentire che i dipendenti svolgano il lavoro da casa. E spinge il governo a rimuovere alcuni vincoli inopportunamente imposti al “lavoro agile” con la legge di tre anni fa.
La sentenza della Corte suprema attribuisce al Jobs act un effetto sul lavoro dei rider identico a quello del decreto del governo M5s-Lega, col rischio di conseguenze incompatibili con questa forma di organizzazione del lavoro. A meno che intervenga la contrattazione collettiva.
Per un piano industriale complesso e impegnativo quale quello necessario per rilanciare l’acciaieria di Taranto, il problema maggiore è il difetto della fiducia reciproca che nasce da un senso civico diffuso. Senza il quale qualsiasi paese è condannato a languire nell’arretratezza.
La norma che la Camera si accinge a varare va molto al di là dell’introduzione delle protezioni essenziali per i ciclofattorini. Sostanzialmente si spinge a cancellare quasi del tutto i contratti di lavoro autonomo continuativo.
La nuova convenzione stipulata dall’Inps con le confederazioni maggiori e Confindustria è un passo avanti nella costruzione di un sistema di misurazione della rappresentatività dei sindacati. Ma non risolve tutti i problemi. La crepa interna dell’articolo 39.
La recente sentenza della Corte Suprema sui licenziamenti ingiustificati conferma un principio in sé ovvio. Ma l’applicazione di questo principio nel caso concreto sembra indicare il persistere di una “fronda giudiziale” contro la riforma dei licenziamenti del 2012-2015.
L’appello del 1° maggio non sembra poter preludere davvero al superamento delle divergenze tra Cgil Cisl e Uil. Il massimo di unità sindacale oggi possibile è probabilmente un avviso comune al governo per una legge leggera su rappresentanza ed effetti della contrattazione collettiva.
L’appello all’unità del movimento sindacale lanciato da Maurizio Landini nel suo discorso d’investitura deve concretarsi nello scioglimento di alcuni nodi strategici, sui quali negli ultimi anni si sono consumate diverse lacerazioni tra Cgil, Cisl e Uil.
Il dibattito tra i giuslavoristi sulla job property
Di Pietro Ichino
il 11/06/2019
in Commenti e repliche
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