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Autore: Simone Pellegrino Pagina 5 di 6

pellegrino Simone Pellegrino è professore associato di Scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche (ESOMAS) dell’Università di Torino. In precedenza è stato ricercatore presso la medesima Università. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in finanza pubblica presso l’Università di Pavia e il Master in public economics presso la University of York (UK). I suoi interessi di ricerca vertono prevalentemente su tematiche relative all’imposizione fiscale, alla costruzione di modelli di micro-simulazione tax-benefit e all’analisi dell’effetto redistributivo delle imposte.

La redistribuzione dell’Imu

Quello che accadrà all’Imu sulla prima casa potrebbe addirittura determinare le sorti del Governo Letta. Importante dunque conoscere quale sia l’impatto distributivo complessivo dell’attuale tributo sul possesso degli immobili. E le conseguenze distributive di una sua parziale eliminazione.

La patrimoniale di Bersani

Il segretario del Pd ha lanciato l’idea di introdurre una patrimoniale sulle grandi ricchezze immobiliari per alleggerire l’Imu sulle famiglie meno abbienti. Si applicherebbe agli individui o alle famiglie? Per valori catastali o di mercato dell’immobile? Ecco alcuni calcoli per le diverse ipotesi.

La risposta al direttore generale delle finanze

La Nota del Direttore generale delle finanze non può che essere condivisibile anche perché muove verso lo stesso obiettivo che si poneva il nostro contributo: precisare le affermazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze Grilli.

La manovra in pillole

Già dal 2012 aumenta l’Irpef per i contribuenti con reddito superiore a 15mila euro e che dichiarano oneri deducibili o detraibili: si introduce una franchigia di 250 euro per molti oneri deducibili e detraibili, compresa la spesa sanitaria, e si fissa un tetto di 3mila euro all’ammontare complessivo delle spese detraibili (in questo caso con l’esclusione delle spese sanitarie).

La legge di stabilità alla guerra dei numeri

Se si considera solo il taglio di un punto delle due aliquote più basse dell’Irpef, oltre 30 milioni di contribuenti ottengono uno sgravio, in media di 151 euro. Mentre il debito Irpef resta invariato per altri 10 milioni di contribuenti, per lo più incapienti. Ma se a questo si aggiunge l’aumento dell’Iva, il discorso cambia. I primi due decili subiscono un aggravio fiscale, che sarà dell’1 per cento per il primo. Tra il terzo e il nono decile il prelievo diminuisce rispetto a oggi in misura pressoché costante, attorno allo 0,2-0,3 per cento. Immutata la situazione per l’ultimo decile.

EFFETTO IMU

 Aver introdotto l’Imu sull’abitazione di residenza rende immediatamente iniqua la manovra Monti? In realtà, l’Imu sulla prima casa ha effetti distributivi meno negativi dell’Ici 2007. Non è così invece per le seconde case, per la contemporanea eliminazione delle rendite catastali dall’Irpef. Una scelta forse da riconsiderare perché assieme alla cedolare secca sui canoni di locazione erode ancor di più la base imponibile dell’Irpef, rendendola sempre più simile a un’imposta sui soli redditi da lavoro e pensioni. E se poi una parte dei “poveri” fossero solo evasori?

COME SARÀ LA NUOVA ICI?

Uno dei tasselli principali della manovra del governo sarà la revisione della fiscalità sugli immobili. Ma le ipotesi sono molte, spesso con finalità diverse. Il problema principale è che la legge delega sul federalismo fiscale vieta di tassare la prima casa. Un ostacolo che il governo Berlusconi ha cercato di aggirare con l’introduzione all’ultimo istante della Res-servizi, destinata a gravare non solo sui proprietari, ma anche sugli inquilini. Tutto sommato però funziona peggio della vecchia Ici. E allora perché non tornare semplicemente indietro?

La risposta ai commenti

L’’imposizione sull’’abitazione di residenza è la norma negli altri paesi. Il valore dell’’immobile di residenza è un ottimo indicatore di capacità contributiva, fortemente correlato con reddito e ricchezza.
L’esenzione da imposte sulla “prima casa” determina dunque iniquità orizzontale. Tale esenzione non si giustifica con il fatto che si tratta di un bene primario: molti altri beni primari (il cibo, il vestiario) sono tassati.
D’altra parte, l’’imposizione sulla casa di residenza non esclude la possibilità di applicare deduzioni o detrazioni in grado di modulare l’’onere impositivo tra le diverse famiglie (molto meglio che distinguere soltanto tra abitazioni di lusso e non di lusso).
Va anche detto che l’investimento immobiliare ha nel nostro sistema un trattamento di favore, visto che la rendita catastale sottostima fortemente la redditività effettiva dell’immobile. Ciò discrimina rispetto a investimenti alternativi ad esempio in attività produttive.
Non si dimentichi inoltre che l’’imposta sugli immobili rappresenta uno dei pochi esempi di tributo effettivamente locale, in quanto caratterizzata da una base imponibile sufficientemente uniforme e stabile sul territorio nazionale e che ben si collega ai benefici che i cittadini ricevono dall’’attività pubblica. Anche da questo punto di vista, è chiaro che l’’esenzione delle abitazioni principali non consente di ottenere un federalismo pienamente responsabile. Il punto sollevato nell’’articolo riguardava proprio questo aspetto: chi prende le decisioni deve essere anche chi sopporta i costi di queste decisioni; dunque non si possono escludere i residenti nel disegno dell’autonomia tributaria.

Prove di federalismo municipale

Più ombre che luci nella riforma della fiscalità comunale. Nascono dubbi sul fatto che possa garantire la certezza di risorse alla base di ogni seria prospettiva di responsabilizzazione degli enti territoriali. Nella seconda fase, l’Imup si profila come una super-patrimoniale sulle seconde case.

Imup, imposta dal futuro incerto

La seconda fase della riforma della fiscalità comunale scatterà dal 2014. A partire da quell’’anno, i comuni che decideranno di farlo potranno istituire una nuova imposta, denominata Imposta municipale propria (d’’ora in poi Imup), regolata dalla normativa statale ma con il riconoscimento ai comuni di margini di autonomia. Se istituita, l’’Imup cancellerà le imposte statali immobiliari devolute nella prima fase (con l’’eccezione della cedolare secca sulle locazioni) e l’’Ici.

DUE COMPONENTI PER UN’IMPOSTA

Dell’’Imup, il decreto fissa alcuni elementi fondamentali ma su altri rimanda la decisione al futuro. Sarà un’’imposta “doppia”, con due differenti componenti: la prima basata sul possesso dell’’immobile, come l’’Ici attuale, la seconda sul suo trasferimento, come oggi l’’imposta di registro e quella ipo-catastale. E sarà un’imposta patrimoniale, visto che la base imponibile resta il valore catastale, gravante prevalentemente sulle seconde case (a disposizione e locate) e sugli immobili non residenziali, con netta conferma dell’’esenzione totale dell’’abitazione principale per la “componente possesso”. Le aliquote base saranno fissate dallo Stato, ma si riconosce ai comuni la possibilità di manovrarle in aumento o in diminuzione entro limiti prefissati, addirittura fino al 3 per mille sulla “componente possesso”. Sulla stessa componente è poi previsto un regime fortemente agevolativo, addirittura metà dell’’imposta ordinaria, nel caso di immobili locati e in quello di immobili utilizzati nell’’esercizio dell’’attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali.
La nuova Imup sarà in realtà un tributo composito, basato su presupposti differenti (il possesso, il trasferimento di immobili), una collezione di tributi oggi esistenti che, sotto una etichetta unica, manterranno in gran parte i loro caratteri distintivi. Insomma, una forzatura dettata dall’’obiettivo di attribuire tutta la tassazione immobiliare ai comuni (con margini differenziati di manovrabilità) e di “semplificare” a tutti i costi, senza però cambiare nulla in sostanza, senza cogliere l’’occasione per mettere mano a una riforma concreta della tassazione immobiliare.

UNA SUPER-PATRIMONIALE SULLE SECONDE CASE

Valutare l’’Imup è esercizio arduo in quanto il decreto manca di fissare un elemento fondamentale del nuovo tributo: l’’aliquota base della sua componente principale, quella collegata al possesso dell’’immobile. Qualche considerazione di larga massima è comunque possibile.
Sotto il vincolo della “neutralità finanziaria”, data la riconferma della piena esenzione della prima abitazione, data la necessità di recuperare la perdita di gettito derivante dalla cedolare secca al 20 per cento rispetto all’’Irpef attuale e dati infine i regimi fortemente agevolativi previsti nella nuova imposta, il risultato non può che essere un pesante spostamento del prelievo fiscale a danno, in particolare, delle seconde case.
Le prime simulazioni indicano che per garantire parità di gettito, l’’aliquota base dovrebbe essere fissata nell’’intervallo tra l’’11 e il 14 per mille, ossia circa il doppio dell’’aliquota Ici attuale. Il risultato sarebbe pertanto una super-patrimoniale sulle seconde case. Questa prospettiva avrebbe qualche vantaggio in termini redistributivi, ma penalizzerebbe fortemente l’’investimento immobiliare diverso da quello finalizzato all’’acquisizione della prima abitazione. La possibilità di fissare l’’aliquota base a un livello un po’’ più basso dipende criticamente dall’’effettivo recupero di evasione nella tassazione sugli immobili che dovrebbe derivare dagli incentivi all’’emersione generati dall’’abbattimento dell’’aliquota previsto con la cedolare secca e dal maggiore coinvolgimento dei comuni nell’’attività di accertamento. Ma su entrambi i fronti, i margini di incertezza sono forti.
Anche per la seconda fase rimangono i problemi evidenziati sul piano perequativo, in quanto la nuova Imup concorre al finanziamento del fondo di perequazione. Un punto di ambiguità che permane nel testo del decreto è poi quello che riguarda il carattere facoltativo del passaggio dalla prima alla seconda fase. La Relazione sul federalismo fiscale del 30 giugno affidava l’’istituzione dell’’Imup “a una verifica di consenso popolare su iniziativa dei singoli comuni”. Si tratta di una previsione alquanto singolare poiché nel caso in cui solo alcuni comuni decidano di passare alla nuova imposta, si avrebbero seri problemi di funzionalità per il sistema perequativo municipale. E ciò perché il meccanismo perequativo dipende dalla determinazione della capacità fiscale, la quale deve necessariamente riferirsi a tributi di applicazione generale in tutti i comuni. Il testo del decreto sembra allontanare questo scenario, ma non risolve tutte le ambiguità.
Da ultimo, la riforma va valutata sul piano dell’’obiettivo della semplificazione della tassazione immobiliare rispetto al quadro attuale. Il combinato dei differenti trattamenti differenziali previsti per le diverse tipologie di proprietari e di immobili porta a un sistema di tassazione di redditi e patrimoni immobiliari (vedi tabella 1) che sembra francamente coraggioso definire più semplice e più neutrale rispetto a quello attuale.

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