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Categoria: Giustizia Pagina 24 di 34

QUANDO IL PADRINO SI RIPRENDE I BENI CONFISCATI

Il governo modifica la destinazione dei beni sottratti alle mafie. Non tornano più alla società civile, ma sono dirottati ai ministeri e alle spese correnti, tramite aste pubbliche. Si tratta di una norma frettolosa e incoerente sotto il profilo giuridico. E’ inefficiente dal punto di vista economico e amplia l’area di illegalità perché incentiva i mafiosi a cercare prestanomi in ambienti sempre più allargati. E i ricavi per lo Stato potrebbero essere davvero minimi. La logica sembra quella di sottrarre sequestri penali e misure di prevenzione al controllo del giudice.

POTERI SULLA BILANCIA

La Costituzione consente al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e urgenza. Affida al Capo dello Stato un potere di controllo e di veto sospensivo, al Parlamento la decisione definitiva e alla Corte costituzionale il compito di sindacarne la costituzionalità, dopo la conversione in legge. Il sistema è ispirato a equilibrio e saggezza e non sembra esserci l’esigenza di ripensarlo. Semmai si potrebbe prevedere una ulteriore limitazione del potere di decretazione: la prassi ha mostrato più tendenze all’abuso che limiti eccessivi al suo impiego.

PIU’ CONCILIAZIONE PER LA GIUSTIZIA-LUMACA *

Per ottenere il recupero di un credito in Italia ci vogliono in media 1.210 giorni. Si tratta di un vero e proprio collo di bottiglia per l’economia e la competitività del paese. Gli organismi di conciliazione possono avere un ruolo importante nel miglioramento dell’efficienza della giustizia civile. Le soluzioni legislative dovrebbero quindi viaggiare su un doppio binario: rafforzare la qualità della conciliazione amministrata e introdurre il ricorso preventivo a questo strumento come condizione di procedibilità, almeno per alcune tipologie di controversie.

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. La maggior parte dei commenti solleva i seguenti punti, strettamente connessi tra loro:
1- Perché il lavoro si concentra sull’andamento del tasso di criminalità complessivo anziché sulla (maggiore) propensione al crimine dei cittadini stranieri che emerge dalle statistiche sulla popolazione carceraria?
2- Come si concilia il risultato principale della nostra analisi, e cioè che l’aumento dei flussi migratori non abbia portato ad un aumento significativo del crimine in Italia, con la maggiore incidenza dei cittadini stranieri (rispetto a quelli italiani) sul totale della popolazione carceraria?

In questa risposta provo a chiarire la nostra scelta riguardo alla variabile di interesse (punto 1.) e suggerisco alcune ipotesi che possono riconciliare i nostri risultati con gli alti tassi di incarcerazione osservati tra la popolazione straniera (punto 2.).
Relativamente al primo punto, abbiamo scelto SI–>DI studiare l’effetto dell’immigrazione sul tasso di criminalità complessivo perché ci sembra quello maggiormente rilevante ai fini delle politiche sulla sicurezza, in quanto i costi sociali ed economici del crimine non dipendono dalla nazionalità di chi lo commette. L’incidenza degli stranieri sulla popolazione carceraria è, in prima approssimazione, un’informazione potenzialmente utile per determinare quanta parte di tali costi è attribuibile all’immigrazione; tuttavia, può essere fuorviante se la variazione delle condanne a carico di cittadini stranieri non implica necessariamente una variazione di pari entità (o quantomeno proporzionale) dei crimini totali.
Questo è un punto cruciale, che ci porta direttamente al secondo quesito: come è possibile che gli stranieri si caratterizzino per una maggiore probabilità di finire in carcere e, allo stesso tempo, un’intensificazione dei flussi migratori non si traduca in un aumento del tasso di criminalità complessivo? A questo proposito, è doveroso ribadire che il nostro lavoro non analizza in dettaglio le cause della diversa propensione al crimine dei cittadini stranieri e italiani, quindi quelli che seguono sono solo alcuni spunti di riflessione (la maggior parte dei quali, peraltro, già suggeriti in alcuni commenti al nostro articolo).
In primo luogo, confrontare la propensione al crimine di due gruppi sulla base della loro incidenza sul totale della popolazione carceraria richiede quantomeno che, a parità di altre condizioni, la probabilità di essere incarcerati dato che si è commesso un crimine sia la stessa tra i due gruppi. Tale condizione può essere violata quando si confrontano cittadini stranieri e italiani per diverse ragioni. La più importante (ma ce ne sono altre) è che differenze reali tra i due gruppi in termini di propensione al crimine potrebbero essere notevolmente amplificate dalla discriminazione statistica nei controlli. Con tale termine ci si riferisce ad una discriminazione che non è motivata da avversione verso un determinato gruppo (in questo caso gli immigrati) ma piuttosto dal fatto che, se tale gruppo è maggiormente a rischio di commettere crimini e se i suoi appartenenti sono chiaramente riconoscibili (per esempio sulla base dei tratti somatici), è razionale ed efficiente concentrare i controlli su quel gruppo. Ne discende che differenze nei tassi di incarcerazione riflettono disporporzionatamente le effettive differenze nella propensione al crimine.
Un esempio può essere utile per chiarire questo punto. Immaginiamo che la popolazione sia composta da 50 individui di tipo A e da 50 di tipo B, e che per ogni reato commesso l’autorità di pubblica sicurezza possa indagare su un solo individuo. La reale propensione al crimine (intesa come probabilità di commettere un reato) è uguale all’1% per gli A e all’1,1% per i B. A parità di altre condizioni, dovendo scegliere se controllare un A o un B, l’autorità di pubblica sicurezza sceglierà (razionalmente ed efficientemente) di controllare sempre il B, perché ha una maggiore probabilità rispetto all’A di essere colpevole. Ne consegue che i B (qualora vengano ritenuti colpevoli) saranno gli unici ad andare in carcere; un’incidenza leggermente superiore al 50% nel numero reale di crimini commessi (1,1/2,1=52%) si è trasformata in un’incidenza del 100% sulla popolazione carceraria.
Questo esempio rappresenta ovviamente un caso limite, ma chiarisce come, in linea di principio, la significativa ricomposizione della popolazione carceraria potrebbe essere determinata da una propensione al crimine degli immigrati lievemente maggiore, ma di per sé insufficiente a muovere significativamente il tasso di criminalità. Si noti, a questo proposito, che la componente regolare dell’immigrazione rappresenta circa il 6% della popolazione residente e un’analoga percentuale degli individui denunciati. La maggiore incidenza degli stranieri sulla popolazione carceraria è dunque dovuta esclusivamente alla presenza irregolare, la cui incidenza sul totale della popolazione residente è ovviamente difficilmente quantificabile. Tuttavia, le stime effettuate sulla base delle domande di regolarizzazione suggeriscono un limite massimo inferiore al 30% della popolazione straniera, quindi inferiore al 3% del totale della popolazione residente in Italia; numeri senz’altro rilevanti, ma probabilmente insufficienti a muovere il tasso di criminalità aggregato, anche in presenza di un’effettiva maggior pericolosità degli immigrati irregolari rispetto al resto della popolazione.
Infine, un ulteriore elemento che, in linea di principio, può riconciliare la maggiore incidenza degli stranieri sulla popolazione carceraria con l’assenza di effetti significativi sul tasso di criminalità complessivo, è la relazione tra immigrazione e propensione al crimine dei cittadini italiani. Analogamente a quanto avviene talvolta in alcuni segmenti del mercato del lavoro "ufficiale", anche nel settore illegale la maggiore partecipazione (e competizione) degli immigrati può diminuire i guadagni degli altri individui (italiani), inducendoli ad abbandonare tali attività. Se questo avviene, l’attività criminale degli stranieri si sostituisce a quella degli italiani, determinando una maggiore incidenza DEGLI–>DEI primi sul totale dei crimini commessi (e quindi sul totale della popolazione carceraria) senza che ciò abbia effetti rilevanti sul tasso di criminalità aggregato.

GIUSTIZIA: ANNO NUOVO, VECCHIE INEFFICIENZE

L’efficienza della giustizia civile ha un effetto prociclico sull’economia: la lentezza dei processi aggraverà la crisi economica per le imprese italiane. Un ulteriore aumento delle risorse pubbliche non serve a risolvere il problema. Lo sostiene anche la relazione del presidente della Corte di Cassazione. Meglio puntare su una riorganizzazione della macchina giudiziaria. A partire dalla riduzione del numero di sedi, con una migliore gestione del personale e delle attrezzature e rilevanti economie di specializzazione. Le proposte per la riforma della professione forense.

CRIMINI E IMMIGRATI *

L’allarme sociale destato dal presunto aumento dei crimini legati all’immigrazione domina ormai il dibattito politico e sociale nel nostro paese. Tuttavia, i dati mostrano una realtà diversa. Dal 1990 al 2003 il numero di permessi di soggiorno in rapporto al totale della popolazione residente si è quintuplicato, mentre non c’è alcun aumento sistematico della criminalità, che anzi mostrerebbe una lieve flessione. Gli stessi dati sembrano inoltre escludere l’ipotesi di una relazione causale diretta tra immigrazione e criminalità.

EMERGENZA CONTINUA IN CARCERE

Le carceri italiane sono sovraffollate e obsolete: difficile garantire accettabili condizioni di vita per personale e detenuti, e perseguire l’obiettivo della riabilitazione. E’ necessario accantonare la logica dell’emergenza continua distinguendo tra misure di impatto immediato e politiche di lungo periodo. L’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, con la chiusura di istituti fortemente sottoutilizzati, può portare in tempi relativamente brevi a risparmi di spesa strutturali. Ma serve poi la costruzione di nuovi penitenziari, più grandi e più efficienti.

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Una prima osservazione è che le misure proposte realizzano una "micro­manutenzione" del sistema, mentre i problemi della giustizia sono ben altri e richiedono interventi molto più incisivi e consistenti. Di ciò siamo tutti consapevoli. Nell’articolo tuttavia si chiarisce in partenza che quelli ipotizzati sono interventi "minori", il cui impatto è ritenuto importante per l’efficienza complessiva del sistema. Esistono certamente problemi che investono i "rami alti" della giustizia, il suo assetto complessivo, i principi di rilievo costituzionale che ne regolano l’organizzazione e il funzionamento. Un serio metodo riformatore non può che prendere atto di questa molteplicità di profili nei quali il problema si declina, impostando un percorso di riforma che ne affronti le principali criticità in modo organico, attraverso misure articolate in tempi, livelli e su tavoli di confronto diversi. In un percorso di questo tipo, concentrarsi subito ed in modo massiccio sui "rami bassi" del sistema ha un’evidente convenienza: innanzitutto permette di affrontare un segmento di riforma più fattibile politicamente; in secondo luogo, nel presuppostoche le misure individuate abbiano il comune requisito di incentivare il miglioramento del servizio, si ha il duplice vantaggio di venire incontro alle esigenze immediate dei cittadini e delle attività economiche, che esigono processi più brevi e maggiore efficienza della giustizia, e, per questa via, di allentare la morsa che rende drammatica la crisi del sistema, soprattutto in termini di insostenibilità sociale dell’attualedurata dei processi. Sarebbe possibile allora, in tempi ragionevoli, un confronto più sereno sulle problematiche che riguardano le questioni più controverse, sulle quali la ricerca di soluzioni è certamente più impegnativa.

In merito, poi, all’affermazione dell’articolo secondo cui è possibile migliorare la qualità della spesa della giustizia e rendere il servizio più efficiente, molti commenti esprimono la convinzione, analoga a quella di tanti addetti ai lavori, che la giustizia abbia soprattutto problemi di quantità e non di qualità della spesa, nel senso che il settore ha bisogno di più risorse di funzionamento e di maggioriinvestimenti nelle strutture. Non mi sembra che la ricerca di una migliore qualità della spesa sia incompatibile con la possibilità di investire nella giustizia ovvero con l’esigenza di quantificarne correttamente gli oneri di funzionamento. Va detto, anzi, che in regime di risorse scarse ciò che viene enfatizzato è proprio il rapporto fra qualità e quantità della spesa, nel senso che a parità di fondi disponibili è possibile ottenere risultati migliori procedendo a razionalizzazioni organizzative, alla diffusione delle best practices, alla semplificazione delle procedure, e così via, come confermato dalle analisi della ex Commissione tecnica per la finanza pubblica. Una spesa migliore e più produttiva offre un servizio migliore agli utenti, ma può rappresentare anche un valore aggiunto in termini economici, qualora permetta di liberare risorse per gli investimenti. Sono comunque convinto che, pur in tempi di finanza pubblica sotto controllo, un progetto di riforma che voglia migliorare la giustizia non può non mettere in conto gli investimenti necessari per realizzare alcuni progetti strategici: ad esempio la realizzazione del processo telematico, che può ridurre in modo decisivo la durata dei processi civili, e la rapida attuazione del sistema unico delle intercettazioni, cui sono legati notevoli risparmi di risorse e una migliore organizzazione del servizio.

Un lettore segnala gli alti costi e le inefficienze che derivano dall’attuale separazione fra le giurisdizioni civile, contabile e amministrativa, giudicata inutile e superata. Propone la confluenza nella giustizia ordinaria delle due giurisdizioni amministrative. Aprescindere da valutazioni di merito, la prospettiva dell’unificazione delle giurisdizioni è di assai difficile praticabilità, se non altro per l’estensione e la delicatezza delle modifiche costituzionali che comporterebbe, visto che l’autonomia delle tre giurisdizioni gode di copertura costituzionale. Non solo, ma mettere sul treno della riforma un carico di questioni così intricato (dobbiamo ricordare le discussione che al riguardo si svolsero all’Assemblea Costituente?) equivarrebbe ad allontanare fatalmente la fine del viaggio. Altra cosa è porsi il problema dell’assetto e della funzionalità della giustizia amministrativa e di quella contabile, che presentano problemi sui quali è senz’altro opportuna una specifica riflessione.

Un commento richiama l’attenzione sul problema della chiarezza e della semplicità delle leggi, variabili che condizionano in misura non trascurabile la funzionalità del sistema giudiziario. Il problema, visto nelle sue implicazioni generali, travalica in qualche modo la questione giustizia. La qualità della legislazione, o meglio la sua cattiva qualità, quando diventa un fenomeno generalizzato, incentiva certamente ilcontenzioso ed incide sui tempi e sulla bontà delle decisioni, ma affievolisce anche lacertezza del diritto e modifica silenziosamente il rapporto fra i poteri dello Stato, nel senso che di fronte a formulazioni normative oggettivamente confuse e in qualche caso indecifrabili (si pensi alle finanziarie di un solo articolo e più di seicento commi!) si riduce la forza della legge, aumenta la discrezionalità dell’interprete e il "diritto vivente" creato dai giudici, si accresce lo spazio del potere esecutivo (ad esempio nelle delicate funzioni di indirizzo interpretativo, esercitate in modo sistematico dall’amministrazione finanziaria nella materia fiscale). Questa dinamica dell’ordinamento non è certamente da assecondare, ma per fare leggi migliori si richiede non tanto capacità e competenza tecnica disponibili in misura sufficiente, ma sensibilità istituzionale e forte volontà politica. Si potrebbe cominciare rafforzando gli strumenti, già previstiin sede parlamentare, per garantire la qualità dei testi normativi, riprendendo anche la buona abitudine della codificazione e dei testi unici.

Uno dei commenti accende poi un faro sul complesso di riti, procedure e regole che disciplinano le separazioni e il divorzio, che darebbero luogo ad un perverso intreccio di fenomeni che inciderebbero negativamente sul sistema economico, alla pari e forse più di altri profili segnalati nell’articolo. Si tratta di un problema a me poco noto. Ben vengano quindi analisi più precise da parte degli esperti del settore, in particolare sui meccanismi che determinano un così rilevante impatto sull’economia del c. d. "divorzificio" (così lo definisce il lettore).

Infine, qualche considerazione su un possibile e (apparentemente) semplice intervento sul regime delle prescrizioni, rivolto ad evitare che, al solo scopo di far decorrere i termini, si adottino comportamenti dilatori finalizzati ad allungare la durata dei processi. Il problema è reale, le soluzioni tecniche per raggiungere lÂ’obiettivo sono molte e quasi tutte valide, ma occorre volontà politica per attuarle: una serie di leggi recenti vanno però in senso contrario (ricordate le varie Cirami, Cirielli, ecc… ?).

RISPARMI CHE MIGLIORANO LA GIUSTIZIA

La spesa per giustizia ha un’incidenza relativamente modesta sul bilancio dello Stato, ma un rilevante impatto sul sistema economico. In questo comparto, una corretta azione di spesa pubblica deve perseguire contemporaneamente obiettivi di risparmio e di miglioramento dei risultati. E l’elenco degli interventi possibili comprende razionalizzazione organizzativa del settore, revisione della geografia giudiziaria, riduzione degli oneri sulle intercettazioni, processo telematico, sistema a forfait per l’onorario degli avvocati.

L’ANDAMENTO LENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE

E’ possibile confrontare l’efficienza dei vari tribunali? Sì, basandosi su due fattori: le spese e la durata dei procedimenti civili. Con risultati a volte sorprendenti: non è sempre vero che chi spende di più ha una giustizia più rapida. Ma in media, a parità di spesa, si potrebbe ridurre del 30 per cento la durata dei processi. Eppure, tutte le riforme della giustizia proposte finora riguardano più il penale che il civile. E nessuna affronta i problemi che interessano davvero i cittadini che usufruiscono del servizio giustizia.

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