Il “sì” al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ha ottenuto un consenso molto ampio nel voto estero. Un paradosso, perché questi elettori sono di gran lunga i meno rappresentati. Come si spiega il fenomeno? E cosa accade negli altri paesi?
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A fine settembre si terrà il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Se la riforma sarà confermata dal voto popolare, probabilmente si rimetterà mano anche alla legge elettorale. In ogni caso, il ruolo del Senato andrebbe ripensato.
Dopo il risultato del referendum, cosa cambia per le province? Non ci saranno particolari effetti sul piano ordinamentale, con le città metropolitane pienamente legittimate. Ma resta un conflitto tra l’ente pubblico non territoriale della riforma Delrio e l’ente locale definito dalla Costituzione.
I risultati del referendum costituzionale sono legati più a ragioni politiche e sociali che a valutazioni sul merito della riforma: un segnale importante per le forze politiche. Analisi di un voto disomogeneo territorialmente e socialmente, influenzato dalla condizione occupazionale e reddituale.
Gli scenari apocalittici descritti anche dalla stampa internazionale in caso di vittoria del “no” sono realistici? Eventuali oscillazioni dei mercati finanziari non possono cancellare il fatto che negli ultimi anni le condizioni di sostenibilità del debito pubblico italiano sono finora migliorate.
Il grafico mostra lo spread tra Btp e Bonos, ossia il differenziale tra il rendimento dei titoli di stato italiani e quello dei titoli spagnoli e rappresenta una misura della fiducia relativa degli investitori internazionali nei due paesi presi in considerazione, spesso accomunati dai mercati per il loro rischio di insolvenza.
Fonte: dati Bloomberg
Il grafico – relativo al 2016 – mostra che i italiani erano percepiti come meno rischiosi rispetto a quelli spagnoli durante il primo semestre 2016. La relazione si è invertita nella seconda metà dell’anno. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bonos ha cominciato ad assottigliarsi dal mese di aprile. Lo spread Btp-Bonos è diventato positivo nei giorni compresi tra il referendum britannico del 23 giugno e le elezioni spagnole del 26 giugno. Sono tante le ragioni che possono spiegare questa inversione di tendenza. Sul lato italiano a pesare su un aumento dello spread c’è l’incertezza politica in vista del referendum, i dubbi sulla credibilità del risanamento dei conti pubblici italiani e la potenziale inefficacia dei piani di ricapitalizzazione proposti per alcune grandi banche italiane. Sul fronte spagnolo c’è il presumibile assestamento della situazione politica con la creazione del nuovo governo Rajoy con l’astensione del partito socialista. Distinguere quali fattori siano più importanti richiederebbe analisi più dettagliate.
(A cura di Matteo Laffi)
Più che una semplificazione, una Babele
Nel loro articolo “Meno potere alle lobby con la riforma del Senato”, Giovanni Facchini e Cecilia Testa argomentano che la semplificazione del procedimento legislativo renderà le lobby meno efficaci nel perseguire i propri obiettivi a svantaggio dell’interesse pubblico, suggerendo così, nemmeno troppo velatamente, che la riforma costituzionale oggetto del referendum autunnale potrebbe portare in dono agli italiani un antidoto rispetto a fenomeni in senso ampio corruttivi.
L’articolo si fonda su un presupposto: che effettivamente il procedimento legislativo sarà più semplice perché più rapido, a differenza di quello attualmente in vigore, che sconterebbe invece il continuo rimpallo tra i due rami del Parlamento e dunque una più ampia possibilità di intervento per le lobby.
Tuttavia, il presupposto è altamente contestabile sia se guardiamo a quel che accadrebbe con la conferma della riforma, sia se consideriamo la storia della legislazione italiana fuori dalle vulgate di comodo.
La riforma prevede infatti una (irrazionale) moltiplicazione dei procedimenti legislativi.
Per oltre venti materie resta il bicameralismo perfetto, così com’è oggi. Si tratta di materie molto importanti: leggi costituzionali e di revisione costituzionale, leggi ordinarie elettorali, sui referendum, sulla partecipazione dell’Italia all’Ue, sulla ratifica dei trattati internazionali, sugli enti locali e altro ancora.
Per le altre materie, la legge viene votata dalla Camera e il Senato potrà solo proporre modifiche, su cui la Camera deciderà poi in via definitiva. Occorre, però, guardare alla materia su cui verterà la legge, perché in alcuni casi il Senato ha il dovere, in altri la facoltà di intervenire. In alcuni casi l’intervento deve avvenire entro 30 giorni, in altri entro 15, in altri ancora entro 10; in alcuni casi l’aula dovrà esprimersi a maggioranza assoluta, in altri a maggioranza semplice; in alcuni casi la Camera potrà non tener conto del parere del Senato a maggioranza assoluta, in altri a maggioranza semplice.
Vi è poi l’ipotesi in cui sia il Senato a segnalare alla Camera la necessità di approvare una legge, obbligandola a intervenire entro un dato termine. Le leggi elettorali potranno essere impugnate in via preventiva innanzi alla Corte costituzionale. Le leggi di conversione dei decreti legge seguiranno un ulteriore specifico iter. Ancora diverso e peculiare sarà quello per le leggi di iniziativa popolare. Le leggi dichiarate «urgenti» seguiranno tempistiche dimezzate.
Insomma, una Babele. E giova ricordare che nella nostra esperienza parlamentare le leggi non vertono quasi mai su una sola materia, ma su una pluralità: quale procedura seguire in tali casi? La nuova Costituzione prevede che decideranno i presidenti delle Camere di comune accordo. E se non si accordano? L’organo che si riterrà leso nelle proprie prerogative farà ricorso alla Corte costituzionale. Sarebbe questa la “semplificazione” del Senato?
Lentezze e rimpalli
Se poi andiamo a vedere i dati degli uffici parlamentari sull’attività legislativa, emerge ancor più nettamente l’insostenibilità della tesi sulla “lentezza” del Senato. Il “rimpallo” da una Camera all’altra (cosiddette navette) interessa il 20-25 per cento delle leggi approvate e per molte di queste l’intesa viene raggiunta alla terza votazione: molto spesso ciò serve a correggere errori non rilevati in sede di prima votazione. Ciò fa sì che per approvare la maggior parte delle leggi siano necessari in media 100-150 giorni, un tempo in linea con l’attività legislativa di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.
In sintesi, dunque, la lentezza del procedimento legislativo attuale è una tesi falsa e la rapidità di quello futuro può essere al massimo un auspicio, della cui realizzabilità è tuttavia lecito dubitare (e noi appunto ne dubitiamo). Ci pare importante ribadire questi punti quando vengono utilizzati come premesse del ragionamento: altrimenti si continueranno ad alimentare nell’opinione pubblica convinzioni che non hanno alcun fondamento nella realtà. Non certo un buon modo per decidere razionalmente il prossimo ottobre.
Referendum e regole statistiche
Di Marisa Civardi
il 22/11/2016
in Commenti e repliche
Ringrazio i lettori che hanno commentato il mio articolo “Referendum costituzionale bocciato dal metodo statistico” e rispondo.
Mi spiace ma non sono stata in grado di capire il commento di Roberto, tranne ovviamente le ultime sei parole che sono chiarissime. Penso tuttavia che Roberto possa convenire che con la consultazione referendaria, anche se è “un procedimento stabilito per legge” di fatto viene condotta un’indagine per rilevare il giudizio (se gli dà fastidio parlare di atteggiamento) degli elettori sulla legge costituzionale. Sotto il profilo della metodologia statistica il tema che mi proponevo di affrontare era quello delle regole che dovrebbero essere rispettate da chi progetta un’indagine (il legislatore che decide, come lo chiama Guido). Non posso quindi essere d’accordo con Henri Schmit che, sostenendo che “è chi pone la domanda che decide su che cosa si decide” (il che è vero), afferma che “non si misura ma si decide”. Infatti con il referendum si misura quanti votanti approvano quello che è stato deciso e quanti lo rifiutano. Gli elettori cioè sono solo i soggetti sottoposti a osservazione ma ad essi deve essere comunque assicurato il diritto della libertà di voto, cioè il diritto di esprimere correttamente la loro accettazione o il loro rifiuto delle singole modifiche apportate alla costituzione vigente, ed è della verifica di come, e quando, questo diritto sia stato assicurato che l’articolo si occupa.
L’affermazione di Guido: ”è il legislatore che decide” è corretta ma troppo semplicistica. Infatti l’iter per arrivare ad indire il referendum è articolato e a ogni passo, al fine di assicurare il diritto di cui sopra, sarebbe stato possibile innescare un processo di modifica della decisione iniziale del Governo (il primo decisore) che ha proposto il titolo della legge costituzionale sapendo che, in base alla normativa, quello sarebbe stato il testo dell’eventuale referendum. In primo luogo lo avrebbe potuto fare il Parlamento che però non aveva la “forza” di modificarlo ma che, avendo votata la legge con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, ha reso possibile la raccolta di firme perché si procedesse al referendum popolare. In secondo luogo l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione, che con le ordinanze (del 6 maggio e dell’8 agosto 2016) ha dichiarato legittime e ammesse le richieste di referendum popolare svolgendo unicamente un ruolo di tutela generale dell’ordinamento. In terzo luogo il Presidente della Repubblica che però, a quel punto non poteva far altro che emanare la legge. Da ultimo la giudice del tribunale di Milano che ha respinto il ricorso di impugnazione (con una motivazione in linea con quanto scritto da Enrico Rettore) guidata probabilmente anche da “motivi di convenienza politica-organizzativa”, come scrive Michele Lalla a proposito della scelta di proporre il quesito non “spacchettato”.