La disciplina sulle start-up innovative e gli incubatori certificati, contenuta nel decreto legge “Sviluppo-bis”, ha un obiettivo essenziale: evitare che siano minate fin dalla nascita dallo squilibrio tra scarsa capitalizzazione e eccessivo ricorso al credito bancario, tanto più se difficoltoso.
IL DECRETO SVILUPPO
Con la disciplina sulle start-up innovative e gli incubatori certificati, contenuta nel decreto legge 179/2012 (legge di conversione 221/2012), è stato fatto un notevole sforzo per incentivare la creazione di nuove imprese nei diversi settori dell’innovazione, creando condizioni di approvvigionamento vantaggiose sui mercati dei principali fattori impiegati nelle loro attività. (1) Per produrre un ambiente adeguato alla nascita e alla sopravvivenza delle start-up innovative, uno degli obiettivi perseguiti è quello di evitare che esse nascano segnate, e siano successivamente ostacolate nel loro sviluppo, da una delle debolezze principali delle nostre piccole imprese: lo squilibrio tra scarsa capitalizzazione e eccessivo ricorso (comunque difficoltoso) al credito bancario.
CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO DI CREDITO
Come misura di potenziale contenimento del fabbisogno del credito d’esercizio può essere intesa la norma che consente alle start-up e agli incubatori di remunerare amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi con l’assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari (e opzioni sul loro acquisto) emessi da queste società (o da società da esse direttamente controllate), senza che il reddito da lavoro derivante dalla loro attribuzione concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi dei soggetti che li accettano. La stesso meccanismo può essere applicato anche per saldare gli importi dovuti per l’apporto di opere e servizi (o di debiti maturati a seguito di tale apporto) prestati da terzi.
Soprattutto nella fase di avvio dell’attività – e tanto più se il capitale di partenza non è abbondante – poter pagare lavoratori e apportatori di opere e servizi con strumenti finanziari riduce l’ammontare dei flussi di cassa necessari e, verosimilmente, del ricorso al credito bancario. (2) Una forma di pagamento che costituisce sicuramente un’opportunità per le società, ma che potrebbe non incontrare un’immediata adesione dei soggetti in grado di accettarla. Il vantaggio effettivo che essi ne traggono è quello fiscale, mentre non dovrebbe essere considerato tale il mancato concorso dell’importo degli strumenti assegnati alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi, poiché il risparmio immediato che ne deriva è pagato dal futuro pensionato con un assegno di pensione più basso (dato il regime pensionistico contributivo).
Sarebbe stato, forse, opportuno porre un limite alla quota della retribuzione (o del corrispettivo relativo all’apporto di opere e servizi) remunerabile con titoli e strumenti finanziari della società, per evitare che lavoratori e fornitori si trovino a essere assoggettati (surrettiziamente) in misura rilevante al rischio d’impresa senza averlo scelto; tanto più che i titoli assegnati a lavoratori e amministratori non potranno essere rivenduti alle società emittenti, né si può ipotizzare che per essi si crei uno specifico mercato secondario.
SCONTI FISCALI PER GLI INVESTITORI
Le probabilità di sopravvivenza delle nuove imprese innovative dipendono anche dalla loro capitalizzazione. In Italia il mercato dell’early stage non ha finora suscitato grande attenzione da parte degli investitori. Per rendere attraente gli investimenti nelle start-up innovative è previsto che i soggetti Irpef possano, negli anni 2013-2014-2015, fruire di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento per un investimento d’importo massimo di 500mila euro nel capitale sociale delle start-up innovative o in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in esse; le persone giuridiche potranno dedurre dal loro reddito imponibile Ires il 20 per cento della somma investita che non può superare 1,8 milioni di euro per ognuno dei tre anni. (3) La detrazione d’imposta è subordinata al mantenimento dell’investimento per almeno due anni. Se vi fosse un mercato sul quale fosse agevole vendere i titoli al terzo anno di possesso, l’investimento delle persone fisiche darebbe un investimento rilevante.
Il risultato atteso da questa forma di incentivazione è una notevole espansione degli investimenti nel segmento di mercato dell’early stage. Nel 2011 il numero di investimenti registrati nel comparto (seed e start up) è stato di 106 (dello stesso ordine di grandezza dell’anno precedente) per un importo complessivo di 82 milioni di euro. (4) Le stime contenute nella relazione tecnica di accompagnamento del Dl 159/2012 ipotizzano una crescita del mercato non trascurabile in termini relativi e che in tre anni potrebbe raccogliere capitali per oltre un miliardo di euro: in ognuno degli anni 2013-2015 si ipotizzano investimenti per 100 milioni di euro da parte delle persone fisiche e 300 da parte delle persone giuridiche. (5)
PIATTAFORME DI CROWDFUNDING PER IL CAPITALE DI RISCHIO
È esplicitamente escluso che la raccolta del capitale sociale delle nuove imprese innovative possa avvenire su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. Si ipotizza, invece, di ricorrere a una infrastruttura che costituisce una novità assoluta nel panorama italiano: portali on line, la cui gestione è riservata a società di investimento, banche abilitate alle attività di investimento e soggetti iscritti in un apposito albo istituito presso la Consob (la quale è incaricata, tra l’altro, anche di disciplinare le offerte di capitale e assicurare la tutela degli investitori diversi dai clienti professionali).
Il modello di riferimento sono le piattaforme on line di crowdfunding, cioè canali per la raccolta di fondi dal pubblico, tramite internet, per finanziare progetti e iniziative puntuali con finalità varie. La loro diffusione in Italia è ancora agli inizi: in tutto ne sono state censite 16 di cui solo 2 equity-based. (6)
Il ricorso a questa modalità di raccolta costituisce per certi versi una sfida, non solo per la novità del suo impiego in una policy per l’innovazione. Gli investimenti sono tanto più rischiosi quanto più innovative sono le attività che finanziano. La diffusione dei titoli rappresentativi del capitale sociale delle start-up innovative tra un numero elevato di investitori distribuisce il rischio e può incentivarne la sottoscrizione. Ma l’efficacia delle piattaforme crowdfunding potrà essere verificata solo sul campo, anche alla luce dell’esigenza di garantire agli investitori adeguati meccanismi di exit.
(1) Affinché un’impresa possa essere definita start-up innovativa deve, tra le altre caratteristiche elencate all’articolo 25 del Dl 179/2012, avere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. L’aggettivo tecnologico potrebbe far ritenere che nella definizione rientrino solo le start-up che realizzano prodotti che incorporano novità tecnico-scientifiche. Se così fosse si restringerebbe notevolmente il segmento dei potenziali beneficiari della nuova normativa. Se nella sua applicazione, la novità tecnico-scientifica fosse condizione indispensabile, ci troveremmo di fronte a un concetto di innovazione molto limitato, che ignorerebbe l’insegnamento di Joseph Schumepter, il quale considera innovazioni un ventaglio molto ampio di attività (nuovi prodotti, nuove combinazioni dei fattori produttivi esistenti, novità nell’organizzazione produttiva e perfino presenza in nuovi mercati di vendita dei prodotti o di acquisto dei mezzi di produzione).
(2) Per favorire l’accesso al credito delle start up innovative e incubatori certificati, è previsto l’intervento gratuito del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
(3) Le due percentuali appena citate diventano rispettivamente del 25 e del 27 per cento per le start-up a vocazione sociale e per quelle innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
(4) Aifi, Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2011, p. 28.
(5) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00681211.pdf, pp-88.89.
(6) Castrataro D.-Pais I., Analisi delle piattaforme di crowdfunding italiana, novembre 2012http://www.slideshare.net/crowdfuture/analisidelle-piattaformeitalianedicrowdfunding
> Quello che serve alle start-up, Francesco Vella, 18.01.2013
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Piero
Chi pensa che con questa misura si esca dalla crisi?
Sicuramente sarà una misura giusta nel momento del boom economico, oggi nessuno inizia una star tup come quella indicata da Monti in Itala e’ un semplice sogno.
Abbiamo bisogno di misure diverse che penso il nuovo governo di Bersani o Berlusconi hanno sicuramente compreso, il salvataggio del tessuto economico italiano deve avvenire da due fronti, la diminuzione delle imposte conseguente alla diminuzione delle spese dello stato e l’aumento della liquidità per le imprese (stanno chiudendo 1000 imprese al giorno perché le banche non incedono credito), ricordo che Monti non fa avuto difficoltà a prestare al MPS 4 miliardi di Monti-bond per salvare la banca, penso che se tali denari fossero stati investiti nelle imprese il tessuto economico ne avrebbe beneficiato, tanto il MPS si sarebbe salvato lo stesso cambiando la proprietà (sarebbe passato di mano, la fondazione ne perdeva il controllo, invece con i Monti Bond, grazie a tutti gli italiani la fondazione contina a fare danni, vediamo in questa faccenda due pesi e due misure, confronto con a Ilva di Taranto)