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Salario minimo: un conflitto istituzionale

Sul salario minimo Cnel e Corte di Cassazione hanno espresso posizioni in contraddizione fra loro. La decisione di non decidere del legislatore rischia di creare una situazione di grave incertezza del diritto e una esplosione del contenzioso giudiziale.

La posizione del Cnel

Il 12 ottobre l’assemblea del Cnel ha approvato il documento contrario all’introduzione del salario minimo per legge, affermando in sostanza che a questo scopo è sufficiente la contrattazione collettiva e bocciando un emendamento che tendeva alla sua sperimentazione in alcuni settori. 

Pochi giorni prima, la Corte di Cassazione aveva affermato l’esatto contrario: lo standard retributivo minimo fissato dalla contrattazione collettiva in molti casi è insufficiente a garantire i principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione. 

Vediamo più da vicino cosa dicono le due istituzioni.

L’11 agosto la presidente del Consiglio aveva incaricato il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro di elaborare un documento di “osservazioni e proposte in materia di salario minimo in vista della prossima legge di bilancio” con l’intento di bloccare l’iniziativa delle opposizioni, che nel frattempo avevano depositato una proposta di legge su questa materia. 

Il 4 ottobre il Cnel ha elaborato un rapporto partendo dalla direttiva europea che obbliga gli stati membri a dotarsi entro il 2024 di un sistema legale o contrattuale per garantire salari minimi adeguati e osservando che: l’Italia non deve fare nulla per allinearsi alla direttiva, visto che la contrattazione collettiva offre una copertura molto ampia (le cifre oscillano tra il 90 e il 100 per cento della forza lavoro dipendente): circa 14 milioni di lavoratori. Dal sistema di misurazione Inps-Cnel basato sui dati Uniemens (ossia le denunce mensili che ogni datore di lavoro deve inviare all’Inps, in cui viene dichiarata la retribuzione corrisposta e il contratto collettivo applicato) risulta che il trattamento retributivo previsto da un contratto collettivo qualificato (cioè sottoscritto da sindacati realmente rappresentativi) sia adeguato. 

il Cnel ha rilevato altresì:

  • che la povertà lavorativa è collegata, più che agli standard retributivi applicati, ai tempi di lavoro (ovvero allo scarso numero di ore lavorate), alla composizione familiare del lavoratore e all’azione di redistribuzione dello stato;
  • che la contrattazione collettiva pirata, relativa a contratti stipulati da sindacati poco rappresentativi o sconosciuti, è un fenomeno marginale: pur riguardando 353 Ccnl su circa 900 depositati al Cnel, questi si applicano soltanto a 54.220 lavoratori;
  • che i contratti collettivi italiani, anche quando sono scaduti (ciò che può dirsi di più della metà di essi: il 54 per cento), assicurano un salario adeguato – corrispondente al 50 per cento del salario medio (7,10 euro) e al 60 per cento del salario mediano (6,85 euro) – a una popolazione di 13.839.335 di lavoratori: quindi nel complesso, pur con non trascurabili eccezioni, il sistema della contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie. In conclusione, tra i due percorsi possibili per l’introduzione nel nostro paese del salario minimo, quello legale e quello contrattuale, il Cnel consiglia di adottare il secondo, accompagnato da un piano d’azione nazionale a sostegno di un “armonico e ordinato” sviluppo del sistema della contrattazione collettiva, ipotizzando meccanismi di sostegno e rafforzamento della sua efficacia.
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Lo schiaffo della Cassazione

Il 2 ottobre la Cassazione ha pubblicato due decisioni (n. 27711 e n. 27769) che contraddicono frontalmente quanto affermato dal Cnel. Le due sentenze sono pronunciate nell’ambito dei procedimenti promossi da alcuni lavoratori soci di una cooperativa di lavoro per ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita in applicazione del Ccnl Servizi fiduciari, firmato dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Questi lavoratori, pur lavorando a tempo pieno in un supermercato, guadagnavano un salario mensile inferiore alla soglia di povertà al tempo dell’inizio della causa (2019), pari a 984,30 euro mensili. Utilizzando come parametro le esigenze di vita del lavoratore e facendo riferimento a indicatori esterni come i dati Istat, il costo della vita e la soglia di povertà, oltre ad altri parametri nazionali e internazionali, la Cassazione afferma che questo salario erogato ai lavoratori per un lavoro full time secondo il contratto stipulato da Cgil, Cisl e Uil, come richiesto dalla legge sul lavoro nelle cooperative, sia inadeguato a garantire l’“esistenza libera e dignitosa” prevista dall’art. 36 della Costituzione e un salario adeguato secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue.

Di fronte a salari insufficienti, dunque, il giudice può applicare i contratti collettivi negoziati per altri settori affini o per mansioni analoghe e può anche fare riferimento ad altri indicatori economici e statistici come suggerisce la direttiva Ue sul salario minimo adeguato. In altre parole, i contratti collettivi censiti dal Cnel stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi si presumono conformi alla Costituzione (e quindi alla direttiva europea) ma solo fino a prova contraria. Come è stato osservato questa decisione pone un enorme problema di certezza dei rapporti giuridici. 

È vero che il problema è acuito dal mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita in un contesto d’inflazione relativamente alta, nel quale la maggior parte dei contratti collettivi sono scaduti da anni. Ma non può essere il giudice a risolvere questo problema caso per caso: perché ciascun giudice può applicare i parametri indicati dalla Cassazione a modo suo. Sta al governo e al Parlamento, con l’assistenza tecnica del Cnel, decidere se cambiare o no il quadro normativo di riferimento per evitare la contestazione da parte di altri lavoratori dell’idoneità del contratto collettivo, ancorché stipulato da organizzazioni rappresentative, a costituire la base di calcolo della retribuzione proporzionata e sufficiente come richiede l’art. 36 della Costituzione. 

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Solo il perdurante ritardo dei decisori politici nello stabilire uno standard minimo universale, crea le condizioni per la “via giudiziale al salario giusto” prospettata dalla Corte di Cassazione che, evidentemente, per la sua parzialità, non può costituire una soluzione accettabile del problema.

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Il Punto

  1. Savino

    Corretto, comunque la si pensi, il richiamo di Brunetta alla tradizione contrattualistica delle relazioni industriali in Italia, che era considerata all’avanguardia negli anni ’70 e ’80 e che, nella modernità, andrebbe sviluppata con l’utilizzo più regolare della contrattazione di secondo livello. Chiunque conosca un pò di diritto del lavoro e di diritto sindacale, chiunque si sia formato alla scuola di Giugni e altri avrebbe detto la stessa cosa. Il sindacato di oggi non è all’altezza di quella tradizione e non può essere una legge o un minimale a farsi carico di una parte sociale che non svolge in pieno il proprio dovere.

    • Giuseppe

      La debolezza dei sindacati oggi è solo in parte imputabile ai sindacati stessi. È la politica ad avere la massima responsabilità dell’attuale insufficienza della contrattazione, di primo e di secondo livello. È la politica a non essere all’altezza della tradizione del secolo scorso.
      Rispetto agli anni ’70 e ’80 del secolo scorso la realtà delle relazioni industriali e delle politiche del lavoro è cambiata radicalmente. Il progressivo smantellamento ad opera della politica dei diritti del lavoro, sotto i colpi della crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro (la cosiddetta flessibilità e i suoi presunti poteri taumaturgici!), la svalutazione del lavoro, hanno minato in radice le relazioni industriali e indebolito i sindacati.
      Ecco perché solo la politica può cercare di riequilibrare i rapporti di forza ormai da decenni palesemente a sfavore dei lavoratori.
      Il salario minimo legale, data la situazione, non solo è necessario ma urgente! Proprio per cercare di ridare alla contrattazione, almeno in parte, la forza perduta!!

  2. Francesco

    Parafrasando una battuta del film “Ufficiale e gentiluomo”, solo due cose vengono dal CNEL: chiacchiere e riunioni. Tito Boeri ha documentato la povertà metodologica del parere sul salario minimo, che poteva essere acquisito tramite una comune audizione. assieme a quelli delle parti sociali e di istituti più qualificati su questo tema, i quali avrebbero impiegato anche molto meno tempo a produrli. Si è trattato dunque di una manovra puramente dilatoria senza conseguenze pratiche. Non vale la pena di parlarne.

  3. Nino Vialba

    Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha discusso e approvato il documento in allegato contenente il parere richiesto dal Governo sul tema del “Salario Minimo”, parere che sarà approvato a maggioranza e sarà negativo, cioè il CNEL affermerà la non opportunità di procedere alla sua istituzione per legge.
    Quasi tutti i Paesi europei, come riprodotto dalla tabella, hanno definito, in rapporto alle loro condizioni socioeconomiche, i livelli del “salario minimo”.
    L’affermare che in Italia, come afferma il Documento oggi in discussione al CNEL, il salario minimo non serve in quanto i contratti di lavoro già lo stabiliscono per le singole categorie e per un livello normalmente superiore ai 9 euro proposti, significa non considerare i tre milioni di lavoratori che non hanno un contratto di lavoro ma anche rinunciare a definire una soglia di retribuzione che rispetti la norma costituzionale dell’Art. 36:
    “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
    Il “salario minimo”, prima che una norma di carattere economico, è un’esigenza e una norma di civiltà in quanto considera il lavoratore (Art. 3 della Costituzione) nella sua “dignità di persona umana” e che “E’ compito della Repubblica (non dello Stato ma di tutti) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

  4. Giorgio

    Tito Boeri, in vari interventi, ha sottolineato i limiti metodologici dell’analisi del CNEL, che pure dovrebbe essere un organo tecnico attrezzato a trattare questi problemi. In particolare, Boeri lamenta che le comunicazioni all’Inps, utilizzate dal CNEL come unica fonte informativa, non tiene conto del lavoro nero e grigio, cioè proprio dell’area in cui i salari sono più bassi. In particolare, i dati Inps non riportano necessariamente l’effettivo numero di ore lavorate ed i versamenti effettivi ai lavoratori. Questo basterebbe ad inficiare l’intera analisi a causa di una sistematica sopravvalutazione del salario orario. Tuttavia Boeri non ha compreso le potenzialità infinite del metodo innovativo utilizzato dal CNEL. Per esempio, potremmo incaricarlo di studiare l’effettiva necessità degli autovelox e dei controlli sul traffico utilizzando il numero di multe comminate in proporzione al parco circolante. Sono certo che, utilizzando questa base informativa, gli analisti del CNEL stabilirebbero una volta per tutte che il codice stradale è INUTILE, perché solo una esigua minoranza di indisciplinati lo viola. Il passo successivo sarebbe quello di eliminare lo spreco della polizia stradale e municipale. Forza CNEL!

  5. Giorgio

    Dimenticavo: se si applica il geniale metodo CNEL al problema dell’evasione fiscale, analizzando le sole dichiarazioni, si scoprirà che il fenomeno è del tutto marginale e riguarda solo chi commette errori formali oppure omette i versamenti. Avvertiamo chi perde tutto quel tempo e quella fatica a scrivere ogni anno la relazione sull’evasione allegata al DEF.

  6. Pietro Della Casa

    Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. […]

    Suona molto giusto, ma preso alla lettera è inapplicabile, come spesso sono le enunciazioni di principio. Cosa dovrebbe fare un datore di lavoro nel caso di un lavoratore con diversi familiari a carico e che svolge una attività a basso valore aggiunto, magari part-time, triplicargli lo stipendio per ragioni sociali? Ed è compito della magistratura stabilirlo?

    Non posso che sottoscrivere il titolo: si tratta di un conflitto istituzionale.

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