Le regole di pensionamento devono essere uguali per tutti i lavoratori, comunque sia calcolata la loro pensione. Ben vengano provvedimenti per rimuovere le differenze fra “misti” e “puri”, purché demagogia e improvvisazione restino fuori dal gioco.

Una differenza di trattamento ingiustificata

In gergo sono chiamati “misti” i lavoratori candidati a una pensione costituita da una quota “retributiva”, maturata prima che entrasse in vigore la riforma Dini, e da una quota “contributiva” maturata dopo. Sono invece chiamati “puri” i lavoratori candidati a una pensione interamente contributiva, maturata dopo quella riforma.

I misti possono andare in pensione di vecchiaia a sessantasette anni a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno venti, mentre i puri possono anticipare il pensionamento fin dall’età di sessantaquattro anni purché abbiano maturato non solo un’anzianità contributiva di venti, ma anche il diritto a un trattamento almeno pari a tre volte l’assegno sociale (ridotto per le madri). L’iniquità della discriminazione è enfatizzata dal paradosso dei due gemelli uno dei quali è puro avendo cominciato a lavorare il 1° gennaio del 1996, mentre l’altro è misto avendo cominciato il giorno prima. A 64 anni il gemello puro può andare in pensione avendo maturato entrambi i requisiti necessari, “contributivo” e “economico”, mentre il gemello misto, pur avendo maturato i medesimi requisiti, deve aspettare ben tre anni.

Lo scrivente ha ripetutamente sostenuto (ad esempio qui, qui e qui) che le regole per andare in pensione devono essere le stesse per tutti i lavoratori, e che la pensione anticipata a 64 anni deve quindi essere estesa ai misti. L’anticipazione della quota contributiva (ormai largamente maggioritaria) sarebbe neutralizzata dal modus operandi del sistema contributivo che riduce il coefficiente di trasformazione al diminuire dell’età, mentre l’anticipazione della quota retributiva dovrebbe essere assoggettata a un correttivo capace di ridurla in misura percentualmente uguale alla maggior durata, così da lasciarne invariato il costo complessivo.

Il correttivo adatto allo scopo è suggerito dal sistema contributivo. Infatti, è lo scarto percentuale fra il coefficiente dell’età al pensionamento e quello dei sessantasette anni. I suoi valori sono indicati nella tabella acclusa.

Tabella 1

Il costo zero nel lungo periodo non esclude oneri nel breve. Sono il prezzo da pagare per disinnescare la bomba a orologeria rappresentata dall’insostenibilità sociale della discriminazione in atto. Il rischio di esplosione cresce man mano che si avvicina l’epoca in cui al gemello misto sarà negato il diritto alla pensione riconosciuto al puro. Se hanno cominciato a lavorare a venti‑venticinque anni, ci sarà tempo fino al 2034‑2039.

La proposta del ministro

Dopo quindici anni dalla riforma Fornero, il ministro Giorgetti si è accorto della discriminazione approvando il progetto del suo partito di superarla con la legge di bilancio per il 2027, che solo casualmente precede di pochi mesi le elezioni politiche. Coincidenze a parte, il progetto prevede, in primo luogo, che i misti possano accedere al pensionamento anticipato “trasformandosi” in puri, cioè accettando che la loro pensione sia interamente calcolata col metodo contributivo. Il correttivo sopra ricordato eviterebbe invece tale “metamorfosi” preservando la natura retributiva della quota di pensione maturata anteriormente al 1996. In secondo luogo, il progetto prevede per i misti un requisito contributivo che supera di cinque anni quello di venti riservato ai puri, così contraddicendo l’uniformità delle regole che si vorrebbe perseguire. In terzo luogo, il progetto estende ai misti il requisito economico dei puri, cioè entrambi devono avere maturato una pensione almeno pari a tre volte l’assegno sociale.

Infine, onde evitare che il requisito economico limiti troppo il numero degli aventi diritto all’anticipazione, il progetto propone la “trasformazione” di una quota del Tfr in una “rendita supplementare” con cui maggiorare la pensione maturata al fine di traguardare la soglia del triplo dell’assegno sociale. Non è chiaro se tale quota sarebbe trasformata applicando i coefficienti del sistema contributivo, e quindi se andrebbe, di fatto, aggiunta al montante dei contributi versati. Come non è chiaro se dovrebbe essere distolta dal Tfr versato all’Inps o accantonato nelle imprese o devoluto alla previdenza complementare. In realtà, lo stato confusionale in cui il Tfr versa a causa dei provvedimenti disordinati che l’hanno frammentato non consente ulteriori pasticci. Il ministro “dei conti in ordine” non mancherà di sorvegliare affinché siano ordinate anche le riforme.

Restano altre discriminazioni

Tutto tace riguardo alle altre discriminazioni che svantaggiano i misti rispetto ai puri. Infatti, i secondi possono non solo anticipare la pensione di vecchiaia ma anche posticiparla oltre l’età di 67 anni finché non siano maturati sia il requisito contributivo di vent’anni, sia quello economico ridotto a una sola volta (anziché tre) l’assegno sociale. Ai primi è invece permesso di farlo al solo scopo di maturare il requisito contributivo, raggiunto il quale devono accontentarsi della pensione maturata, qualunque ne sia l’importo. Ma c’è di più: a settantuno anni, il requisito contributivo crolla da venti a cinque anni consentendo ai puri di coronare la prosecuzione dell’attività lavorativa col diritto alla pensione. Mentre il requisito dei misti resta inchiodato a vent’anni col rischio che la prosecuzione sia vana.

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