Il Governo approva il decreto di legge n.30, di riforma del mercato del lavoro. Riproponiamo due contributi apparsi in dicembre (al tempo dell’approvazione della legge delega) che paiono sempre più rilevanti. Il proliferare dei contratti di lavoro e l’ingegneria contrattuale del mercato del lavoro è un processo che non sembra avere fine. Con la legge 30, il numero di contratti di lavoro sale a 44. Ma finchè il legislatore rincorrerà il mercato, perderà sempre. Meglio sarebbe stabilire un minimo di tutele valide per tutti i tipi di lavoro, e lasciare che il mercato crei qualsivoglia figura contrattuale. E poi parliamo della borsa del lavoro, il nuovo sistema informativo centralizzato, e dei problemi ad esso legati.

L’ingegneria contrattuale del mercato del lavoro italiano: dai co.co.co agli as.pa. , di Pietro Garibaldi (19-12-2002)

Se ne sono accorti tutti. Il mercato del lavoro italiano sta cambiando molto. L’impianto istituzionale delineato nello Statuto dei lavoratori del 1970 era totalmente incentrato sulla protezione del lavoro dipendente a tempo indeterminato. Ogni altra forma contrattuale era inammissibile, o ammissibile soltanto dietro specifiche deroghe legislative o precisi accordi sindacali.

Trentotto figure contrattuali diverse

Oggi non è più così. Esiste una moltitudine di figure contrattuali ammissibili, ed è davvero difficile orientarsi. L’Istat ne ha contate addirittura 38. Il lavoro temporaneo cresce stabilmente dagli anni Ottanta , e dal settembre 2001 la sua disciplina è stata semplificata e resa molto più flessibile. Dal 1997 esistono anche i lavoratori interinali, quei soggetti tecnicamente assunti a termine da apposite agenzie, e dati in affitto alle imprese utilizzatrici. Il part-time esiste dal 1984, ma la sua disciplina è stata riorganizzata nel 2000. Oggi, il 6 per cento degli occupati sono a tempo parziale. Poi ci sono 2 milioni e trecentomila collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), quella figura contrattuale in cui si trovano sia lavoratori para-subordinati che illustri professionisti. Tecnicamente i co.co.co sono lavoratori autonomi, ma molto spesso forniscono prestazioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, senza però alcuna protezione del posto di lavoro, e con bassissimi contributi previdenziali. In sostanza, circa la metà del milione e mezzo di posti di lavoro creati dal 1995 corrisponde a figure contrattuali diverse da quella di dipendente a tempo indeterminato.

E con i decreti attuativi della “Riforma Biagi”, approvati recentemente dal consiglio dei ministri, avremo una nuova infornata di figure contrattuali. Salvo colpi di scena parlamentari, la Legge delega sul mercato del lavoro diventerà presto legge dello Stato. La legge introdurrà nell’ordinamento italiano lo “staff leasing”, la possibilità, da parte di apposite agenzie, di somministrare manodopera a tempo indeterminato per interi reparti aziendali. Una specie di interinale senza limiti di tempo. Sarà poi istituito il lavoro a chiamata, un istituto che permetterà all’impresa di far svolgere la prestazione in qualsiasi momento, in un arco di tempo previsto, dietro pagamento di una “indennità di disponibilità” e delle ore effettivamente lavorate. Sarà anche regolarizzato il lavoro a ripartizione (ripartizione del posto di lavoro), una forma di lavoro secondo la quale una prestazione potrà essere ripartita fra due o più lavoratori secondo modalità stabilite dagli stessi. Relativamente ai lavoratori co.co.co, la riforma Biagi dovrebbe garantire ai lavoratori interessati i diritti a periodi di maternità, malattia e infortuni.

L’esplosione di nuove forme contrattuali, e l’opportunità di inserirne altre, può essere analizzata sotto almeno tre diversi punti di vista. Il primo è quello dell’efficienza economica, e del ruolo che tali forme contrattuali hanno avuto e potranno avere per aumentare il tasso di occupazione. Il secondo è quello dell’equità, e dell’opportunità di avere un mercato in cui prestazioni lavorative identiche vengono svolte da lavoratori con protezioni molto diverse tra loro. Il terzo è quello della complessità delle regole, e dell’opportunità di continuare ad aumentare il numero di figure contrattuali, con un processo che non sembra avere fine. Dell’efficienza, e del ruolo che le forme contrattuali hanno giocato nella recente crescita dell’occupazione si è già parlato su lavoce.info.

La paradossale posizione del co.co.co.

Dal punto di vista dell’equità, la situazione del mercato del lavoro è imbarazzante. La posizione dei co.co.co è la più paradossale. Mansioni di lavoro identiche vengono spesso effettuate da lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e da parasubordinati, dove l’unica differenza tra i due è il fatto che questi ultimi sono più giovani, e quindi non assunti come lavoratori dipendenti. Fortunatamente, anche il legislatore si è accorto di queste incongruenze, e seppur con un certo ritardo, ha reagito alle iniquità più ovvie. Nel 1995 è stato istituito un apposito fondo previdenziale, e da aprile 1996 i datori di lavoro sono obbligati a versare come aliquota contributiva il 12 percento del reddito lordo del dipendente. Successivamente tale aliquota è stata elevata gradualmente al 14 per cento attuale. Ma gli stessi lavoratori rimangono ancora senza diritto di preavviso in caso di recesso, senza diritto alle ferie, e senza diritto ad un minimo periodo di maternità. Salvo imprevisti, la riforma Biagi dovrebbe vietare il co.co.co a tempo indeterminato, rendendolo legittimo solo se collegato a un “progetto” ben definito in termini temporali.

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Come reagirà il mercato a questo irrigidimento dei co.co.co? È ovvio, si inventerà nuove forme contrattuali. Gli attenti osservatori avranno già notato la nascita di una nuova forma contrattuale. Si tratta degli associati in partecipazione (as.pa.), una figura contrattuale che prevede il pagamento delle tasse ma non quello dei contributi. E’ difficile sapere quanti sono esattamente gli as.pa., ma secondo il presidente del Comitato di indirizzo e vigilanza dell’Inps, sono già centinaia di migliaia. Ciò non deve sorprendere. L’economia di mercato e l’ingegno umano sono un eccezionale mezzo per esprimere la creatività di ingegneri, manager, imprenditori o giuristi, come dimostra la creazione degli as.pa. Non deve quindi sorprendere che, alla luce dell’irrigidimento previsto, il numero di co.co.co non sia più in esplosione, mentre cresce all’orizzonte il popolo degli as.pa., i precari dei prossimi anni.

Garantire i diritti minimi

Fino a quando il legislatore continuerà a rincorrere il mercato, perderà sempre. La legislazione sarà sempre in ritardo, ed il mercato del lavoro sarà sempre in grado di generare nuove forme contrattuali non previste dall’ordinamento vigente, e quindi non soggette a particolari obblighi. Di questo passo, non dobbiamo sorprenderci se tra qualche anno, le forme di contratto di lavoro saranno 380 e non 38, con una complessità istituzionale con pochi paragoni al mondo.

C’è solo un modo per uscire da questa giungla. È quello di stabilire dei minimi diritti garantiti a ciascun lavoratore, e lasciare che il mercato e la contrattazione collettiva creino qualsivoglia figura contrattuale, che sarà considerata lecita fino a quando i diritti minimi verranno rispettati. Governo e parti sociali decidano insieme quali sono i minimi standard di garanzia da dare a un lavoratore: ferie, preavviso di recesso, protezione per gli infortuni sul lavoro, diritti previdenziali, etc. Questo permetterebbe di creare uno zoccolo duro minimo per i diritti dei lavoratori e consentirebbe al sistema capitalistico di fare il suo compito, che è quello di inventare continuamente nuovi prodotti, e non nuove figure contrattuali.

Intervista a Pietro Ichino. Collocamento: che cosa cambia (e cosa no) con il disegno di legge 848 (30-10-2002)

Mercoledì 30 ottobre la Camera ha approvato il disegno di legge 848 che riforma il collocamento e introduce nuove tipologie contrattuali. In che modo le nuove norme riformano il collocamento?
La nuova norma elimina il “vincolo di esclusiva” per le agenzie che forniscono lavoro temporaneo. Il motivo determinante per cui nella Legge n. 196 del 1997 era stato inserito quel vincolo era quello di evitare che le agenzie di lavoro temporaneo facessero troppa concorrenza agli uffici di collocamento pubblici. Il “partito dei collocatori”, pur in fase di “ritirata”, era ancora capace di esercitare un forte condizionamento sul Governo e sul legislatore.

Ma a quel punto i collocatori pubblici non avevano già perso la loro partita?
No. Il monopolio pubblico del collocamento venne formalmente abolito soltanto dopo che questo ci venne imposto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 dicembre 1997. E anche allora l’apparato ministeriale fu in grado di depotenziare notevolmente il Decreto legislativo (23 dicembre 1997 n. 469) con cui veniva disposta la liberalizzazione.

Come?
Innanzitutto con il differimento ulteriore della liberalizzazione di un intero anno. Poi con la resistenza passiva alla regionalizzazione del servizio pubblico, che anch’essa è stata di fatto differita di quasi due anni. Inoltre con l’inserimento nel decreto di norme che sostanzialmente imponevano alle Regioni di mantenere inalterata la struttura degli uffici pubblici e impedivano il trasferimento del vecchio personale ad altri compiti (ad esempio, spostandolo agli ispettorati, che sono sguarnitissimi su tutto il territorio nazionale) e la sua sostituzione con personale più efficiente.

Con la regionalizzazione, però, l’apparato ministeriale è stato messo fuori gioco.
Questo è vero solo in parte. Col Decreto del dicembre 1997 veniva istituito il “Servizio Informativo Lavoro” (SIL). Avrebbe potuto essere una cosa molto importante, se l’apparato ministeriale non fosse riuscito a metterci sopra le mani: col risultato che, a cinque anni di distanza, il SIL ancora non ha neppure incominciato a funzionare.

Può spiegare meglio che cosa è accaduto?
Il Decreto n. 469/1997 ha previsto il collegamento in rete di chiunque svolga servizi di collocamento, pubblico e privato, con obbligo di comunicazione di tutte le informazioni su domanda e offerta in tempo reale. Questa norma non è mai stata attuata, per l’assurda pretesa che la rete fosse progettata e gestita direttamente dall’apparato ministeriale, il quale ne era e ne è tuttora del tutto incapace.

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Come si sarebbe dovuto fare, invece?
Si sarebbe dovuto affidare il compito di realizzare la rete a un consorzio di grandi operatori privati – che avrebbero potuto creare la rete in pochi mesi, a costo zero per lo Stato – lasciando al ministero solo compiti di controllo e vigilanza.

Ma questo non avrebbe rischiato di rafforzare ulteriormente il loro potere oligopolistico?
Al contrario, se la rete fosse stata attivata, col vincolo per tutti gli operatori di mettere le informazioni in linea in tempo reale, essa avrebbe consentito anche a operatori relativamente piccoli, oltre che agli uffici pubblici (fino ad allora inefficientissimi), di prendere piede nel mercato, immettendosi nel flusso delle informazioni “buone”.

Ma anche agendo, almeno in parte, come “terminali” degli operatori più grandi.
Non c’è nulla di male in questo. Nel mercato del lavoro più le informazioni circolano meglio è: questo è il solo interesse pubblico che conta. Una rete di questo genere renderebbe visibili, trasparenti, i grandi flussi di informazioni, di incontri fra domanda e offerta di lavoro, che oggi nessuno conosce, se non i grandi operatori privati.

E adesso che cosa accadrà del SIL?
Se ho ben capito, l’intendimento del Governo è di affidarne la realizzazione alla società “Italia Lavoro“, interamente controllata dal Governo stesso. Certo, è meglio “Italia Lavoro” che i burosauri del ministero; ma non mi sembra un passo avanti decisivo. Solo chi fa il mestiere della mediazione fra domanda e offerta di lavoro su larga scala da decenni può realizzare una rete di questo genere e farla funzionare in modo efficiente.

Dunque, il centro-destra sta commettendo un errore analogo a quello che commise il centro-sinistra?
Per quel che riguarda il SIL direi proprio di sì. In questo campo l’amministrazione pubblica ha tutto da imparare dalle grandi imprese private del settore; finché non avrà imparato a gestire i servizi al livello di efficienza dei privati, farebbe bene a riservarsi una funzione di controllo, lasciando fare il mestiere del collocamento dei lavoratori a chi lo sa fare davvero.

Non c’è il rischio che in questo modo si sviluppino soltanto i servizi di collocamento per le alte qualifiche, più redditizie per gli operatori privati, e le basse qualifiche restino prive di assistenza?
Oggi una rete capillare ed efficiente di servizi di collocamento manca sia per le fasce alte, sia per le basse. Se si sviluppano servizi efficienti per le fasce alte, questo non fa alcun danno ai lavoratori delle basse, non toglie loro nulla rispetto alla situazione attuale. Io, poi, non sono affatto convinto che gli operatori privati non siano interessati a offrire servizi anche per le fasce basse. In ogni caso, Stato e Regioni potrebbero fare moltissimo per incrementare i servizi di collocamento per le fasce basse, non soltanto cercando di fornirli in proprio, ma anche offrendo contributi pubblici e premi ai privati che si impegnassero su questo terreno.

Che cosa pensa dei nuovi tipi contrattuali introdotti dalla 848 (“staff leasing” o interinale senza limiti di tempo, “job sharing” o contratto sottoscritto in solido da due o più lavoratori e “job-on-call” o contratto a chiamata) ?
Staff leasing
e job sharing sono due figure già di fatto operanti nel nostro sistema: se verranno regolate bene questo potrà solo aiutare il mercato del lavoro a funzionare meglio. Ho invece qualche perplessità sul job on call, o “lavoro a chiamata”.

Perchè?
In linea generale, non mi convince la proliferazione di nuove figure contrattuali a termine. Sarebbe meglio avere un’unica figura di contratto a termine disciplinata in modo tale da lasciare meno spazio alla discrezionalità del giudice (rispetto a quanto previsto dal DGLS decreto legislativo n. 368/2001) e che dia maggiore certezza a datori e prestatori di lavoro. Per il resto, io sono convinto che la flessibilità del diritto del lavoro vada perseguita col ridurre la rigidità dei contratti permanenti piuttosto che con l’introduzione di nuovi tipi di lavoro precario.

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