Un nuovo decreto chiarisce alcune regole del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e detta regole più precise per quanto riguarda la gestione del personale e la reinternalizzazione dei servizi. Ma alcuni snodi rimangono problematici.
Regole sul lavoro nel Testo unico sulle partecipate
Nell’accidentato iter del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016) a giugno 2017 si è aggiunto un nuovo tassello con l’emanazione di un decreto correttivo (Dlgs n. 100/2017), resosi necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, alla quale era seguita una ingarbugliata situazione di impasse giuridico-politica.
Le società a partecipazione pubblica sono un fenomeno ampio, dai confini talvolta incerti, frutto di stratificazioni normative accumulatesi in maniera alluvionale: un segmento importante dell’economia, che anche dal punto di vista del diritto del lavoro appare interessante per l’ibridazione pubblico-privato.
Le disposizioni del Testo unico in tema di gestione del personale (articoli 19 e 25) prevedono una disciplina unitaria per tutte le società a controllo pubblico (escluse le società quotate), tramite una importante opzione di sistema, disponendo che, salvo eccezioni, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le leggi sul lavoro privato, incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali.
L’eccezione più rilevante riguarda le modalità di assunzione poiché le società devono stabilirne con propri provvedimenti i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165/2001). Ma già l’articolo 18 della legge n. 112/2008 aveva dettato norme in tema di selezione, ponendo rilevanti limiti alla libertà di azione delle società.
La norma appare chiara e dunque le selezioni devono avvenire per tutte le assunzioni e per ogni qualifica, anche per i dirigenti: a mio avviso, entra qui in gioco il potere dell’ente pubblico di riferimento (articolo 19, comma 5) di fissare obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale.
L’assoggettamento per le qualifiche dirigenziali alle procedure selettive determina criticità perché nel privato l’elemento che caratterizza il rapporto dirigenziale è la fiduciarietà e quale rovescio della medaglia la libera recedibilità: princìpi che non si adattano facilmente alla necessità di una procedura concorsuale.
Mi limito a citare qualcuno dei non pochi problemi rimasti aperti. Quali norme sono applicabili ai contratti a tempo determinato? In caso di abuso, prevale l’attrazione pubblicistica, che impedisce la loro conversione, o le disposizioni per il settore privato? Uguali incognite riguardano il mutamento di mansioni. Francamente, appare arduo pensare a un assoggettamento a norme pensate per organizzazioni completamente differenti quali le pubbliche amministrazioni.
Resta però una incertezza di fondo poiché la presenza della regola della selezione reca con sé più di una questione di ordine sistematico, costringendo a una complessa opera interpretativa. Sia bene inteso: non sono così ingenuo dall’attribuire alla procedure concorsuale una efficacia “taumaturgica”, anzi. Ma una volta perseguita una opzione interpretativa, si pone un tema ineludibile di coerenza di sistema.
La reinternalizzazione dei servizi
Uno degli obiettivi del Testo unico è la razionalizzazione del numero delle società partecipate, pertanto il legislatore, all’articolo 19, comma 8, modificato dal Dlgs n. 100/2017, ha previsto il possibile “riassorbimento” del personale in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati alle società stesse da parte dell’ente pubblico, ma ha stabilito margini di manovra molto stretti sui limiti di spesa e sui posti vacanti nelle dotazioni organiche.
La disposizione si riferisce però soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione transitati alle dipendenze della società interessata dalla reinternalizzazione, mentre avrebbe potuto rivolgersi a una platea di lavoratori più estesa, almeno a tutti i dipendenti a titolo “originario” delle società in questione che siano stati assunti proprio tramite selezioni, previste in forme diverse almeno dal 2008.
Il “divieto” di assumere
Ancora più dibattuta è la norma (articolo 25, comma 4) sul divieto per le società partecipate di procedere ad assunzioni fino al 30 giugno 2018, se non attingendo a (futuri) elenchi del personale eccedente gestiti dalle regioni: si tratta di un iter a dir poco macchinoso. Anche in tema di esuberi non è chiaro se si dovrà seguire la disciplina privatistica o quella dettata per le “eccedenze di personale e mobilità collettiva” nelle Pa (articolo 33 Dlgs n. 165/2001).
In conclusione, sono stati fatti passi in avanti e si prende consapevolezza dell’importanza di regole lavoristiche omogenee, ma la sensazione è di trovarsi a metà del guado, con norme cui si dovrà rimettere mano anche per le sollecitazioni che siamo sicuri non mancheranno, in primo luogo da parte della giurisprudenza nonché degli operatori.
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Marinella Sichi
Non siamo in mezzo al guado, siamo in mezzo alle rapide, con il risultato che da ogni parte si imbarca personale ad eccezione di chi ha vinto un “Concorso”: prove preselettive ecc.
Il personale reclutato in base a regole poco trasparenti é meno preparato e quindi più duttile alle esigenze del politico o del dirigente. Il buon andamento della PA lo possiamo rinviare ad un prossimo futuro.
fabio gino Capocaccia
domanda: è stato codificato il principio per la PA che l’approvazione di due livelli diriganziali è necessaia-sufficiente per la validità di una delibera? e per lo scarico di responsabilità per il terzo livello?
Nicolò boggian
Le partecipate dovrebbero avere organizzazione e regole assolutamente diverse dalla PA altrimenti non hanno senso di esistere. La legge deve dare orientamenti generali e non fare micromanagement altrimenti toglie valore e autonomia a manager e personale. Al limite si può prevedere una diversificazione che premi con più autonomia le realtà virtuose e punisca con più limiti quelle meno virtuose. Sui limiti alle assunzioni penso che bisognerebbe innanzitutto incentivare l’uscita dei dipendenti e manager non adeguati e sostituirli con profili che vengano da mercato e dalle precedenti procedure selettive, se fatte bene. Sbagliato pensare di contenere i costi eliminando il turn over. Un corpo grasso che deve dimagrire non lo fa smettendo di alimentarsi. I concorsi pubblici vanno profondamente rivisti così come le regole di approvvigionamento che ad oggi portano a scegliere i meno peggio e non i migliori
sara
salve chiedo il vostro aiuto! ma i concorsi delle societa partecipate ..sono uguali ad un concorso pubblico? cio vale anche per loro la proroga delle graduatorie?
Michela
Buongiorno, una domanda; nel decreto attuativo si parla di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno da parte delle società partecipate; ma dl 1° luglio, in pratica, cosa dovrebbe e potrebbe succedere?
MAX
Salve, volevo chiedere se sono compatibili due lavori part time 50% svolti in un comune e in una partecipata dello stesso. Da premettere che sono entrambi i lavori sono successivi a 2 procedure concorsuali effettuate in tempi diversi e i 2 ruoli sono differenti con mansioni diverse
Roberto
Salve,scrivo per avere un suo parere circa la possibilità di considerare il dipendente assunto da un ex ente pubblico dopo l trasformazione con legge in società per azioni, e partecipata al 100% dal MEF, alla stregua di un dipendente pubblico ai fini riconoscimenti di congedo per svolgimento di dottorato di ricerca quale vincitore senza borsa(quindi mantenendo la restribuzione durante il triennio di studi). Ringrazio anticipatamente per il tempo che potrà dedicare al caso sottopostole. Saluti
sandra
buongiorno, vorrei sapere se un dipendente di sco. in house , dove i sindaci dei comuni sono i soci, può chiedere trasferimento ad altra azienda in house , o deve fare un concorso. grazie sandra dei
Leonardo
Salve Sandra, chiedo scusa. Volevo sapere se è riuscita a sapere qualcosa in più riguardo il suo quesito poichè sono nella medesima situazione. Grazie
Vincenzo Milo
Buonaasra.Vorrei sapere: un dipendente di una società partecipata , 100% pubblica, può chiedere il nullaosta alla propria azienda per essere trasferito con lettera di comando presso un ente comunale ? Attendo risposta,grazie.
Agostino
Con le attuali disposizioni, non e’ consentito tale passaggio di mobilita’ lavorativa perche’ sono due entita’ distinte (ente pubblico e ente privato anche se partecipato) per far si che cio’ avvenga il lavoratore della partecipata deve essere assorbito dall’ente publico per il quale lavora (riinternalizzazione del servizio) per poi chiedere una mobilita’ lavotiva tra enti pubblici.
Roberto
un autista dei pulman, dipendente prima dell’ente Provincia poi il settore trasporti passa ad azienda privata, ma il dipendente seguita a versare i contributi all’INPS gestione pubblico impiego, può avvalersi della visita collegiale CMV di competenza?
Maria
Un licenziamento da ente a partecipazione statale ti esclude da procedure concorsuali pubblico impiego?