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Quanto costa il passo indietro sulla pensione dei medici

La riforma delle pensioni dei medici e di altre tre categorie produrrebbe risparmi non indifferenti per la finanza pubblica. Ma toccare i diritti acquisiti provoca reazioni. Così il governo ha scelto di continuare ad agire sui requisiti di uscita.

Una vicenda istruttiva

Le vicende dell’articolo 33 della legge di bilancio per il 2024 sono istruttive. Meglio conosciuta come la riforma delle pensioni dei medici, questa parte del provvedimento, che disegna gli impegni fiscali dell’esecutivo per il 2024, rappresenta un nodo centrale negli interventi predisposti in campo pensionistico. Segnala alcuni aspetti degni di nota. In primo luogo, ci dice che anche interventi su piccoli numeri di (futuri) pensionati possono generare effetti finanziari importanti per i saldi di finanza pubblica. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento alla legge, i risparmi cumulati per il bilancio pubblico sarebbero stati pari a circa 33 miliardi di euro nel periodo che va dal 2024 al 2043 nella prima versione. Dopo l’emendamento del 7 dicembre scendono a 18,8 miliardi. In secondo luogo, la norma conferma che la scelta politica di toccare i “diritti acquisiti” è fonte di complicazioni. In terzo luogo, nella sua versione recentemente emendata, illustra quale sia l’orientamento dell’esecutivo riguardo al tema della flessibilità in uscita.

Quattro gestioni interessate

Andiamo per ordine. Il provvedimento interessa le modalità di maturazione della quota retributiva della pensione di quattro gestioni: la cassa dei dipendenti degli enti locali, la cassa per le pensioni dei sanitari, la cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e quella degli ufficiali giudiziari.

Una prima versione del provvedimento ha abbassato il rendimento dei contributi versati in queste casse durante i primi 15 anni di lavoro ed effettuati prima del 1996. Nella maggioranza delle gestioni pensionistiche, ogni anno di versamento all’interno del regime retributivo assicura un incremento di 2 punti percentuali nel rapporto tra la prima pensione e l’ultima retribuzione. Per le quattro gestioni invece il “rendimento” di un anno aggiuntivo di contribuzione risulta, a legislazione vigente, pari al 2,5 per cento per i contributi oltre il 15esimo anno, mentre per i primi 15 anni di lavoro è crescente al decrescere degli anni di contribuzione, come evidenziato nella figura. La regola, di chiaro privilegio e nata in contesti istituzionali e storici molto lontani da quello attuale, fa sì che i primi anni di lavoro contribuiscano in maniera sproporzionata ai tassi di rimpiazzo dei pensionati. Se il mondo fosse rimasto quello precedente alla riforma che a partire dal 1996 ha introdotto il sistema contributivo, si sarebbe trattato di uno dei tanti esempi di privilegio categoriale di cui il nostro sistema di welfare rappresenta un caso di scuola. Il passaggio al sistema contributivo, per i versamenti successivi al 1995, ha introdotto elementi di erraticità ancora più difficili da giustificare: con il passare degli anni, infatti, la quota delle pensioni calcolata con la regola retributiva è destinata a scendere. Per questa banale ragione, unita alla previsione normativa descritta in figura, il peso della quota retributiva dei pensionati che potranno vantare un qualche versamento nelle quattro gestioni tenderà ad aumentare e non a diminuire nei prossimi anni.

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La proposta del governo abolisce la scala decrescente, che risale a una legge del 1965, e prevede di attribuire a ogni anno di contribuzione un peso costante, pari a 2,5 per cento della retribuzione finale. La scelta tende evidentemente a penalizzare di più chi ha pochi anni di contribuzione all’interno del sistema retributivo rispetto a chi ne ha un numero maggiore e comunque più vicino a 15. La dimensione del costo individuale può variare dalle poche centinaia di euro all’anno per chi ha versato un numero di anni di contribuzione vicino ai 15 prima del 1996 a 4-5 mila euro annuali per chi invece ne ha maturati molti di meno.

Ma di quante persone stiamo parlando? Secondo le stime contenute nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio, il numero totale di lavoratori in qualche misura coinvolti sarebbe pari a 732 mila nel periodo compreso tra il 2024 e il 2043. Di questi, 664 mila hanno versato contributi in una gestione degli enti locali, 56 mila in quella dei sanitari, 10 mila in quella degli insegnanti d’asilo e 2 mila in quella degli ufficiali giudiziari. I risparmi in termini di minore spesa per pensioni, bassi nei primi anni di applicazione, sono crescenti nel tempo per l’effetto del maggior numero di pensionati via via coinvolti e per il maggior peso della riduzione della pensione per i soggetti con pochi anni di contribuzione.

La questione dei diritti acquisiti

Nella sua versione iniziale l’articolo 33 della legge di bilancio ha generato forti critiche, soprattutto da parte delle categorie interessate ed è stata una delle ragioni del recente sciopero dei medici. Sotto il profilo giuridico, l’intervento è parso intenzionato ad aprire una strada nuova per l’Italia sul tema dei “diritti acquisiti”, ovvero sulla possibilità o meno di una legge di incidere sui termini di un contratto, nel caso specifico quello pensionistico, anche in date antecedenti alla modifica. Fino a oggi l’approccio italiano ai diritti acquisiti in ambito pensionistico è stato molto prudente (per usare un eufemismo). La vicenda dei lavoratori con più di 18 anni di contributi al momento dell’introduzione del sistema contributivo, sostanzialmente lasciati indenni, è l’esempio più lampante. Non tutte le nazioni che hanno scelto di passare al sistema contributivo hanno usato la stessa prudenza (o ricerca del consenso). Valgano per tutti le esperienze di Svezia e Polonia, paesi nei quali il sistema contributivo è stato introdotto più o meno negli stessi anni dell’Italia e che da tempo hanno cancellato ogni forma di passato nelle regole di calcolo delle pensioni correnti.

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Gruppi di pressione ben organizzati e forse il rischio di interventi a posteriori da parte della Corte costituzionale (che in passato si è mostrata molto conservativa su questi temi) hanno probabilmente indotto l’esecutivo a un mezzo passo indietro. Con un emendamento presentato il 7 dicembre le penalizzazioni riguarderebbero solamente coloro che decideranno di accedere al pensionamento in anticipo rispetto all’età legale di pensionamento, attualmente fissata a 67 anni. La scelta riduce in modo sensibile i risparmi di spesa. Considerando anche l’aumento delle finestre che separano il momento di maturazione del diritto al pensionamento da quello della liquidazione della pensione, appare coerente con la filosofia che vede nell’irrigidimento delle condizioni di uscita la strada per garantire la tenuta dei conti pensionistici. Per molti versi una scelta non nuova e tipica delle impostazioni di esecutivi ampiamente criticati dall’attuale maggioranza politica.

Figura 1 – Contributo di un anno di lavoro al tasso di rimpiazzo tra pensione e ultima retribuzione

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  1. Firmin

    Al di là degli aspetti etici e giuridici, la tesi della sostanziale irrilevanza dei diritti acquisiti (già violati in molte occasioni) apre prospettive inquietanti. Oggi tocca ad alcuni pensionandi (che hanno fornito una prestazione lavorativa proporzionata a condizioni economiche cambiate ex post unilateralmente ed hanno anche versato contributi più alti di altri), ma domani, seguendo la stessa logica, un governo potrebbe decidere di ridurre unilateralmente anche il rendimento dei titoli di stato già emessi, oppure i pagamenti dovuti ai fornitori (oops! lo hanno già fatto per le forniture mediche alle regioni in dissesto), ecc. Può permettersi questo lusso uno dei paesi più indebitati al mondo, che deve invece rafforzare la fiducia dei mercati per sopravvivere?

  2. Rossella

    Se vengono minati i diritti acquisiti dei lavoratori,come mai i diritti acquisiti dei politici,i vitalizi ,non possono essere toccati?

  3. Jack Fog

    Esistono situazioni in è l’ ente che ti obbliga alla pensione prima dei 67 aa in quanto esiste una norma precedente alla riforma Fornero che dispone che i dipendenti degli enti pubblici devono essere messi a riposo per disposizione”ordinamentale”.
    Tale norma è applicata d’ufficio ai 65 aa se il dipendente ha riscattato anni contributivi e quindi superato ha il minimo di essi
    Si può chiedere la permanenza ma di prassi gli enti ospedalieri accolgono solo le richieste dei responsabili di struttura.
    Per gli dovremmo aspettarci solo la decurtazione D’ufficio per una pensione di anzianità non voluta

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