Le argomentazioni più forti per il “No” nascono dal confronto testuale tra i contenuti della riforma e la Costituzione. In evidenza la perdita di coerenza del sistema, la disarticolazione del vertice di garanzia, il rischio di effetti diversi da quelli voluti
Cosa dice la Costituzione
I sostenitori del “Sì”, specialmente quelli più preparati, ritengono che le loro ragioni siano fondate sul merito della riforma, mentre dall’altra parte si tenderebbe a mobilitare i cittadini evocando suggestioni, timori ed emozioni intorno a minacce non provate all’autonomia e alla indipendenza della magistratura e agli equilibri costituzionali. Ma non è così. Ora che la campagna è entrata nel vivo si vede che le argomentazioni più forti per il “No”, quelle che spostano il voto, nascono dalla scoperta dei contenuti effettivi del testo e dal confronto con la Costituzione, guardando alle norme, alle differenze e alle loro conseguenze concrete.
La Costituzione disegna il Consiglio superiore della magistratura (Csm) come un organo elettivo di particolare complessità e rilevanza costituzionale. Si sommano la presidenza del Presidente della Repubblica, la elezione di due terzi dei membri da parte dei magistrati e di un terzo da parte del Parlamento in seduta comune con elevate maggioranze e la partecipazione dei vertici della magistratura giudicante e requirente, come membri di diritto.
All’interno di questo solido impianto si sarebbe potuta – e di certo si potrebbe, qualora vincesse il “No” – rafforzare la separazione funzionale delle carriere già avviata dalla legge Cartabia con una riforma costituzionale mirata ed evolutiva verso forme di separazione strutturale delle carriere attraverso l’istituzione di due distinte sezioni, più quella disciplinare, da eleggere separatamente nell’ambito dell’unico Csm.
La disarticolazione del Csm e della sua presidenza
La riforma, invece, scorpora l’attuale Csm in due organi separati, composti mediante sorteggio, uno per la magistratura giudicante e l’altro per la magistratura requirente. Sottrae a entrambi la funzione disciplinare, istituendo un terzo organo (l’Alta corte disciplinare), composta da tre membri designati dal Presidente della Repubblica e dodici scelti tramite sorteggio (tre sorteggiati in un elenco votato dal Parlamento e nove tra i magistrati di Cassazione, di cui tre pubblici ministeri). L’Alta corte è presieduta da uno dei componenti laici, senza preferenza per uno dei tre designati dal Presidente della Repubblica. L’organo giudica in via esclusiva anche sugli appelli nei confronti delle sentenze disciplinari emesse da sé stesso in primo grado, con un diverso collegio.
Il Presidente della Repubblica presiede separatamente due organi su tre e perde quel ruolo di garanzia e di vertice unificante dell’intero Csm, che è il perno dell’attuale sistema. Una confusa architettura costituzionale espone il Presidente della Repubblica a presiedere, alla pari e separatamente, l’organo di governo autonomo dei Pm e quello della magistratura giudicante, attribuendo ai primi un rilievo sproporzionato al numero e alla funzione che svolgono (circa 2200 Pm e 7mila giudici).
La mancanza di una presidenza comune al di sopra dei tre organi impedisce la riunione plenaria, l’armonizzazione di distonie e conflitti, l’unità e la coerenza dell’istituzione. Ciascun organo potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello stato davanti alla Corte costituzionale l’uno verso l’altro o verso altri poteri.
L’Alta corte in particolare resta del tutto al di fuori dal sistema Csm. La componente togata è formata sempre per sorteggio, ma sulla diversa platea dei soli magistrati di Cassazione. La funzione disciplinare perde contiguità e sintonia con lo svolgimento delle parallele funzioni ordinarie in tema di valori professionali, criteri di merito e demerito nelle carriere e nelle promozioni ed è anche appesantita da una contorta procedura di appello interno: una forzatura nel tentativo di eliminare il ricorso in Cassazione per violazione di legge previsto dallo stesso articolo 111 Cost. che si vorrebbe attuare. Al contrario, le precedenti proposte di Alta corte miglioravano e semplificavano il sistema, lasciando la funzione disciplinare primaria alle apposite sezioni degli organi di autogoverno e attribuendole solamente la funzione di appello, come fattore di raccordo e armonizzazione tra le analoghe funzioni di governo delle tre grandi giurisdizioni (ordinaria, amministrativa e contabile).
L’insostenibile anomalia del sorteggio
Il sorteggio rappresenta l’altra grande deviazione dal modello costituzionale. L’elezione della componente togata è al centro di quel modello e della garanzia di autonomia che il Csm assicura all’ordine giudiziario. Il sorteggio la svuota e la degrada. Lo si giustifica come rimedio estremo a un male considerato altrettanto estremo come il dominio delle correnti sulle carriere dei magistrati. I più preparati lo fanno con imbarazzo e a fatica, ammettendo che altri strumenti sarebbero stati preferibili, come le proposte che in passato riducevano il peso delle correnti e delle loro liste nel sistema elettorale, perfettamente in linea con la Costituzione. Aggiungono poi altri argomenti a favore del sorteggio: tutti convergono nell’intento di sminuire e ridurre le funzioni del Csm. Si dice che non è un organo politico o rappresentativo e svolge comuni compiti amministrativi. Sono definizioni formalistiche che guardano a dettagli e non alla speciale architettura del Csm nella quale la componente togata si inserisce come la colonna portante ed espressione – necessariamente la più qualificata possibile – della magistratura diffusa, così come altri poteri concorrono al più alto livello.
Lo stesso errore di sottovalutazione della complessità del Csm si commette rilevando che il sorteggio è utilizzato per i concorsi universitari, per le giurie delle corti di assise e, a livello costituzionale, per integrare il collegio giudicante per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica o dei ministri. In questi casi è proprio la casualità delle scelte che risponde alla esigenza di garanzia di decisioni di tipo puntuale o giudiziario secondo la stessa logica che presiede al principio del “giudice naturale”. Nel caso del Csm, si tratta di assicurare lo svolgimento continuo e responsabile del principio di autonomia della magistratura attraverso dinamiche molto complesse di bilanciamento con altre istanze di pari valore costituzionale.
Anche sul piano dell’efficacia il sorteggio dà una risposta solo apparente, che soddisfa una reazione emotiva e punitiva di facile presa, ma che resta meccanica e cieca, con effetti certi di perdita di qualità, consapevolezza e responsabilità, ma anche con altre conseguenze imprevedibili e di volta in volta variabili per come interagiranno e reagiranno gli interessi in campo, che di certo non resteranno fermi.
Per la componente di nomina politica il sorteggio è temperato da una elezione preliminare di un elenco tra soggetti molto qualificati (senza indicare un quorum di garanzia per le minoranze). I suoi effetti sono meno disastrosi sul piano della qualità, ma non meno distorcenti sul piano della logica istituzionale. Viene meno la rappresentanza ponderata dei diversi orientamenti politico-culturali, a vantaggio di uno o l’altro di essi. Che farà la maggioranza? Accetterà il rischio di essere penalizzata dal sorteggio o, in mancanza di quorum, voterà un elenco composto solo dai propri designati per evitarlo? Si rafforzerà per questa via sia il peso della componente politica per la maggiore qualità dei selezionati sia, al suo interno, quello della maggioranza per evitare i rischi del sorteggio?
Una strategia alternativa di riforma
Votare “No” al referendum significa opporsi ai contenuti eccessivi e devianti senza perdersi dietro a una riforma immaginaria, che si sarebbe voluta ma non c’è. Comunque andrà il referendum, questa riforma è una scommessa persa in partenza. Se vincerà il “Sì”, , ad attestarne il fallimento sarà l’attuazione impossibile delle sue irrimediabili incoerenze, insieme alla mancanza di un sistema unitario, al moltiplicarsi dei conflitti e alle inevitabili impugnazioni delle norme attuative davanti alla Corte costituzionale.
Al contrario, una strategia alternativa di riforma può ripartire da un “No” consapevole e dialogante. All’indomani dell’esito, entrambe le parti dovrebbero riaprire un confronto costruttivo. Chi si è opposto alla riforma dovrebbe, per primo, aprire un’altra via per il pieno svolgimento dei principi del giusto processo. I promotori, dal canto loro, dovrebbero interrogarsi sugli errori di impostazione e di condotta che hanno portato a esiti controproducenti e troppo divisivi.
Più in generale, alla vigilia delle elezioni politiche, entrambe le coalizioni dovrebbero proporre politiche alternative, rispettivamente da destra e da sinistra, per la ricomposizione della società italiana e la riduzione degli eccessivi conflitti e interessi sezionali o corporativi che ne causano il declino. Le riforme costituzionali dovrebbero essere la parte più alta di questa strategia.
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Savino
La lettura chiave è il ruolo pubblico del PM. Anche il PM è un uomo dello Stato. Anche il PM è terzo ed è selezionato da un concorso pubblico (non solo il giudice giudicante). Il PM è anche un funzionario amministrativo e non solo un magistrato, che si coordina con la polizia giudiziaria ed entra in tanti aspetti della vita giudiziaria civile ( dalla pubblica accusa nel penale al processo civile, alla custodia nel sequestro di beni). La pubblica accusa è inevitabilmente diversa dalla privata difesa, dove l’avvocato svolge una prestazione contrattuale al cliente.
luisa Plazzi
L’Articolo di Alessandro Palanza nella sua argomentazione dialettica ha confermato il mio no, già convinto.
Non sono una giurista, ma quello che trovo molto grave è spacciare il referendum come introduzione della “separazione delle carriere”.
Intanto la funzione del magistrato non è una carriera, ma una funzione dello stato, quella di esercizio della giurisdizione.
Secondo la Costituzione indica chiaramente che la “carriera” deve essere gestita dagli stessi magistrati attraverso il loro organo autonomo e indipendente, presieduto dal Capo dello Stato come garante.
Già introdurre la “separazione” con norma costituzionale rappresenta quindi un attacco all’equilibrio dei poteri.
Come poi ben afferma Palanza, “La funzione disciplinare perde contiguità e sintonia con lo svolgimento delle parallele funzioni ordinarie in tema di valori professionali, criteri di merito e demerito nelle carriere e nelle promozioni” E la funzione disciplinare è la prima funzione che dovrebbe essere sottratta a qualsiasi possibilità di intervento di magistrati estratti a sorte e da magistrati della sola Cassazione, dando loro un potere su tutti gli altri magistrati fuori dalla logica della permeabilità che deve esserci invece all’interno dell’esercizio del potere giurisdizionale.
Il Capo dello Stato inoltre invece di essere garante di un organo di indipendenza della Magistratura, diviene il Garante delle “carriere” distinte dei Magistrati.
Non spendo parole poi sul metodo di selezione dei membri dei CSM tramite sorteggio, altro sistema per indebolire la Magistratura e l’Ordinamento giudiziario, volendo colpire la libertà di opinione dei magistrati, che sono fino a prova contraria cittadini come gli altri.
Offensivo pensare che gli atti giudiziari siano condizionati dal loro credo politico e dalla croce messa nel segreto dell’urna.
Il magistrato, come il pubblico funzionario, è quindi da controllare politicamente perché non sia “politicamente schierato”: questo è il massimo paradosso di questa controriforma che la rende molto pericolosa, e che vuole introdurre surrettiziamente una specie di spoil system tra i magistrati, per eliminare quelli scomodi alla maggioranza di turno.
Quello che mi meraviglia che esponenti che si dicono di sinistra difendano questa riforma, scritta male e destinata a colpire al cuore il nostro ordinamento costituzionale.
Matteo
Io voterò noooooooo (no) per un fatto di scelta.
Spero che vinca il no!!!!!!!!!!!!
Massimiliano
Buongiorno, leggendo l’articolo capisco che sia male avere due CSM separati invece di uno. Eliminando la questione costi, perché due funzioneranno in modo peggiore o mineranno l’indipendenza? Leggo che sia male impedire che l’organo che valuta le promozioni sia differente da chi dovrebbe applicare sanzioni disciplinari. Nella situazione odierna, perché io che sono stato sanzionato disciplinarmente da una commissione in cui risiede Tizio, dovrei votare per la sua promozione? Se le nomine parlamentari saranno tre, aggiungiamo anche i tre del PdR per essere nel caso peggiore, come potrà la corte disciplinare essere guidata da una minoranza, visto che i rappresentanti di giudicanti e requirenti saranno nove? Il sorteggio mina l’indipendenza dal potere politico. Oggi l’elezione avviene fra correnti dove immagino vi sia comunanza di idee politiche fra gli iscritti, ma anche i partiti politici possono essere identificati come correnti di idee politiche, quindi già adesso il CSM è affetto da una “ingerenza” politica. Però il sorteggio va bene se serve per integrare il collegio che giudica il PdR.
ANTONIO
Massimiliano, il tema resta uno: si poteva raggiungere obiettivi analoghi senza indebolire un potere dello stato? SI
Si potevano ridurre se non eliminare alcune fatti da lei citati senza creare ulteriori costi? SI
Si poteva ottenere una riforma nella quale tutte le forze politiche fossero coinvolte nella sua stesura? SI
Si poteva….? SI
Si è fatto? NO
Guardi mi ricorda per molti versi questa situazione:
Moglie chiede al marito di dormire in stanze separate, perché il marito russa troppo forte.
Il marito, non propriamente un santo, se non “filibustiere”, propone alla moglie di dormire in casa separate.
La moglie risponde NO.
Guardi spero intuisca il parallelo e noti che, sebbene vi siano motivi e ragioni per affrontare il tema, quello proposto dal Min Nordio e dal Gov Meloni non è assolutamente il migliore.
Solo come esempio: l’indebolimento delle correnti (come se fosse un male avere delle proprie opinioni, mettendo lei in dubbio che PM e Magistrati non si lavorino nel rispetto, meglio, applicando leggi) poteva addirittura essere affrontato con legge ordinaria, quindi più semplice, senza scomodare e voler rivoluzionare (male) la costituzione.
Cordiali saluti
Giancarlo Gobeo
Buongiorno a tutti quelli che leggeranno quanto ho da raccontare, il referendum di adesso è sicuramente importantissimo per la vita civile di tutti io; sono un imprenditore nel campo tessile ed ho avuto a che fare con la giustizia a seguito di alcuni finanziamenti pubblici mai ricevuti.
L’indagine parte da una visita dell’ispettorato del lavoro che nella mia sede trova dei documenti inerenti altra società srl che aveva avuto accesso alla legge 488 per fare un capannone con finanziamento al 40% circa , accusa era che nella sede sotto casa mia di proprietà ci fossero 2 aziende, cosa non vera perche l’azienda aveva sede alla porta accanto. quei documenti erano lì solo perche li stavo tenendo in ordine e rileggendo; da tutto questo è partita una indagine dalle dimensioni epocali, intercettazioni telefoniche fatte a me e mia moglie, io stavo trattando l’acquisto del terreno dove fare il capannone, sono andati con i carabinieri a chiedere all’azienda in procinto di vendermi il terreno bloccandolgi l’attivita per mezza gg, sono andati al ministero attivita produttive, alla banca che doveva gestire i flussi di denaro. alla fine il giudice ha emesso sentenza dicendo che il fatto non sussiste; a me il finanziamento non è stato mai erogato perché immagino il funzionario incaricato di gestire la mia pratica si sia ben visto da metterci le mani sopra ed io ho fatto il capannone a debito e dopo 15 anni ho chiuso con debiti di euro 40000 il finanziamento a fondo perduto era di 230.000 euro piu fondo perduto per acquisto macchnari per altri 100000 euro. se fosse passato tutto adesso avrei azienda ancora attiva e ben avviata. questo per farvi capire che il pm non può lavorare a braccetto con il giudice che deve giudicare, perché il pm che mi ha fatto questo se avesse lavorato separatamente non avrebbe potuto farlo, perché il giudice non gli avrebbe dato l’autorizzazione a fare tutto. ci sono dei passaggi tipo andare in azinda con carabinieri e bloccarla che senza autorizzazione non è concesso se non per motivo gravi tipo droga e riciclaggio denaro ecc. la separazione delle carriere è necessaria. il pm che ha fatto questo macello sta ancora alla procura di pescara VARONE prende lo stipendio e tutto tranquillo, io invence no. QUINDI VOTARE ASSOLUTAMENTE SI.
QUINDI VOTARE ASSOLUTAMENTE SIIIIIIIIII
QUINDI VOTARE ASSOLUTAMENTE SIIIIIIIIII
QUINDI VOTARE ASSOLUTAMENTE SIIIIIIIIII
È SUCCESSO A ME E CHISSA A QUANTI ALTRI.
ANTONIO
Se questo sono le ragioni per il SI…
Capisco il suo stato d’animo e la rabbia per quanto accaduto, ma con garbo le dico che con la riforma sarebbe potuta andare nello stesso modo…
Tra l’altro ha anche lei stesso ammesso che i giudici hanno ammesso che il fatto non sussite.
Allora si chieda: non sarebbe stato meglio potenziare la giustizia per arrivare subito alla decisione?
Tra l’altro non spiega neppure se la decisione sia stata presa dal GUP o GIP oppure nel processo…
In ogni modo, una giustizia più rapida forse le avrebbe lasciato la possibilità di proseguire la sua attività…
ANCHE PER QUESTO, VOTERO’ NO.
Massimiliano
La ringrazio, ma continuo a non capire in cosa si indebolisca visto che l’articolo della costituzione che definisce la magistratura un organo indipendente non viene minimamente toccato.
In merito al cambiamento tramite legge ordinaria. Una legge ordinaria è più facilmente modificabile di una legge costituzionale. Personalmente preferisco cambiare un potere con un atto che richiede una maggioranza qualificata in parlamento o una conferma popolare, ad uno che ogni maggioranza può modificare a proprio piacimento. Le sembra che queste, ma anche le precedenti, destre e sinistre riescano a fare qualcosa insieme? Si ricorda la bicamerale di D’Alema cosa ha portato a casa? Per quanto riguarda le correnti. Non ho nulla in contrario, ma se mi viene detto che il sorteggio potrebbe portare in posizioni “inopportune” magistrati senza la necessaria competenza, allora temo che non tutti i magistrati abbiano le necessarie competenze per indagare e comminare condanne.
Chiudo scrivendo che vogliamo fare riforme e ci opponiamo ad ogni cambiamento. Anche la riforma Vassalli venne osteggiata dicendo che sarebbe stata lo sfascio del sistema giudiziario. Non è perfetto, ma non va tutto male.
Pietro Della Casa
Devo dire che la visione quasi mistica della magistratura che trapela da questo intervento è un poco inquietante, ma riflette il senso di importanza che molti magistrati si danno.
Per venire all’unica argomentazione concreta che ho trovato:
“La mancanza di una presidenza comune al di sopra dei tre organi impedisce la riunione plenaria, l’armonizzazione di distonie e conflitti, l’unità e la coerenza dell’istituzione. Ciascun organo potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello stato davanti alla Corte costituzionale l’uno verso l’altro o verso altri poteri.”
Tradotto: i magistrati, divisi come prevede la riforma, comincerebbero a sabotare il sistema e pure a farsi apertamente la guerra tra loro, invece che accordarsi quietamente come oggi (e per favore, lasciamo stare il Presidente della Repubblica, il cui ruolo relativamente al CSM è del tutto simbolico mentre è il vicepresidente che ha il ruolo operativo).
Che dire? Speriamo che mediamente il livello dei magistrati non sia così basso come ritengono i sostenitori del no. Dopotutto, questa riforma è un’occasione di autoriforma donata alla magistratura, le occasioni a volte si colgono ed altre volte si perdono.