Il nuovo corso della Consulta che posticipa l’effetto della censura di norme illegittime deriva anche dalla crescente complessità della società e dell’economia. Se la Corte cerca il dialogo collaborativo, per ora il legislatore non sembra rispondere.

La proposta di nuove regole di collaborazione 

Alcune pronunce della Corte costituzionale hanno aperto nuovi scenari istituzionali: la Consulta ha iniziato a posticipare l’effetto della censura di norme illegittime, lasciando al legislatore un tempo massimo per cercare una soluzione, in mancanza della quale c’è la cancellazione. Questo nuovo corso è sollecitato anche dalla crescente complessità della società e dell’economia, che ha reso più frequenti i casi in cui sono coinvolti molteplici valori costituzionali tra i quali trovare un bilanciamento. Se la Corte sta cercando il dialogo collaborativo, per adesso il legislatore sembra non averne colto l’importanza.

La sentenza 10/2015 ha per la prima volta introdotto l’enunciazione di metodo che “(…) è compito della Corte modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, in modo da scongiurare che l’affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro”. Da allora, la modulabilità è stata applicata due volte: la prima nel 2018 all’interno di coraggiosa pronuncia sul fine vita, la seconda volta a marzo 2026 a proposito dei tempi di pagamento di Tfs/Tfr ai dipendenti pubblici di cui lavoce.info si è già occupata.

L’ordinanza 207/2018, relativa al caso “Dj Fabo”, è la prima pronuncia assoluta che ha chiamato il legislatore a un intervento chiaro e organico su un tema sensibilissimo. Decorsi inutilmente i dodici mesi prefissati, la successiva sentenza 242/2019 ha ablato (violazione degli articoli 2, 13 e 32. Cost.), quella parte dell’art. 580 del codice penale che puniva chi “(…) agevola[va] l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. A distanza di anni, è ancora pendente in Senato il disegno di legge “Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita”, tra l’altro molto controverso.

Su un tema diverso ma seguendo la medesima ratio, la recente ordinanza 25/2026 ha dato al legislatore un anno di tempo per superare le dilazioni di pagamento di Tfs/Tfr, anche prevedendo una fase di transizione. In caso di inadempienza, ci sarà ablazione immediata. In realtà, di tempo ne è stato dato molto di più, perché i primi rilievi di illegittimità erano arrivati oltre sei anni prima nella sentenza 159/2019, evidentemente sottovalutata negli intenti censori per le ripercussioni di ampia portata che avrebbe avuto sull’equilibrio delle finanze pubbliche (tutelato dall’art. 81, Cost.). Per anni è andata in scena una variante del “too big to fail”, un “too big to be cancelled”, in altri termini invece che un fallimento di mercato un fallimento di tipo costituzionale. Ma l’ordinanza 25/2026 ha messo fine all’equivoco.

Sentenze che prevedono una scadenza

In una lettura da teoria dei giochi, con la sentenza 10/2015 la Corte ha implicitamente proposto nuove regole di collaborazione tra sfere istituzionali distinte e indipendenti; con la sentenza 207/2018 (caso “Dj Fabo”) le ha messe alla prova; non ricevendo risposta collaborativa, con la sentenza 249/2019 ha cancellato le norme illegittime non avendo più fiducia nel legislatore e non volendo perdere la propria credibilità. C’erano i presupposti per un esito cooperativo, nell’equilibrio finale ha prevalso il non-cooperativo à la Nash. Il fatto che non esista ancora una legge sul fine vita avvalora per adesso la non credibilità del Legislatore agli occhi della Corte, e ha il suo peso come prior bayesiano sulle interazioni istituzionali a venire. La successiva interazione si è già manifestata: la Corte ha posto un termine per la risoluzione delle illegittimità su Tfs/Tfr. Che cosa farà il legislatore? Si attiverà per collaborare o scommetterà ancora sul “too big to be cancelled”?

In questo gioco ripetuto i pay-off finali possono essere molteplici. Il peggiore è che i giudizi di costituzionalità caschino nel vuoto, diventando puri esercizi di stile, con la Corte che accetta supinamente di essere ignorata. La prova arriverà a gennaio 2027. Il risultato migliore è che è si instauri la collaborazione subito, ai primi rilievi di illegittimità, in modo tale che possa essere fissato un termine relativamente più lungo per mettere a punto soluzioni efficaci e sostenibili. Quanto più tardi il legislatore si attiva, tanto più la Corte deve fissargli scadenze brevi perché, nel frattempo, si vive in deroga alla Costituzione e i cittadini ne portano le conseguenze. Di mezzo c’è il ventaglio di pay-off che possono emergere se il legislatore resta in letargo e la Corte arriva all’ablazione di porzioni significative della normativa tentando, per quanto è nei suoi poteri, di minimizzare gli effetti collaterali. 

La difesa della Costituzione davanti a un legislatore “sordo”

Di fronte alla testarda inadempienza del legislatore, la Corte non può non mantenere la sua posizione di difesa della Costituzione. È il massimo che può fare, è l’unica cosa che può fare. Ma deve essere chiaro che anche questa conclusione è di gran lunga subottimale rispetto alla pronta collaborazione, e i due casi citati ne portano lampante conferma. In assenza di una legge nazionale sul suicidio assistito e caducate le norme illegittime, dal 2019 le soluzioni operative si stanno differenziando sul territorio compromettendo i livelli essenziali delle prestazioni (tutelati dall’art. 117, Cost.) e creando tanta materia di contenzioso. Con il legislatore indifferente, si sta riproponendo quanto già accade da tempo per la proliferazione dei prontuari farmaceutici locali. Una considerazione simile varrà per l’ablazione delle norme su Tfs/Tfr se il legislatore si sottrarrà al suo dovere di presentare una via di uscita graduale e congrua. L’esigibilità immediata non impedirà che i tempi di pagamento si possano differenziare sul territorio, a seconda delle disponibilità di cassa, degli uffici responsabili, dei canali di domanda, della numerosità delle richieste. E se pure tutti i pagamenti arrivassero miracolosamente subito, bisognerebbe domandarsi quali altri obiettivi, magari sotto tutela costituzionale anche loro, si stanno tempo per tempo posticipando o compromettendo.

Nel 1948 la Costituzione è nata come atto fondativo di liberazione delle migliori energie del paese e di collaborazione tra loro, non si può accettare che inizi a consumarsi in un ripetuto “dilemma del prigioniero” con conseguenze a carico dei cittadini. La Corte si è già mostrata aperta al dialogo e consapevole che le sistemazioni normative hanno i loro tempi di gestazione. Adesso tocca al legislatore rispondere, e il banco di prova è già pronto. Se rimanesse ancora sordo e mostrasse che non c’è vantaggio nell’aprirgli tempi di elaborazione delle soluzioni migliori, per il futuro la subitanea ablazione di illegittimità diventerebbe il giudizio più fedele alla Costituzione. Si spera non si arrivi a tanto.

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