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L’incerto futuro dei co.co.co.

Questa discussione telematica fra Paolo Sestito, coordinatore del Gruppo di monitoraggio politiche del lavoro presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e Pietro Ichino, è avvenuta il 17 ottobre 2003 sul nostro portale. Nel dibattito, che qui riportiamo, vengono affrontati i principali cambiamenti che la Legge Biagi, in vigore dal 24 ottobre, porterà ai cosiddetti co.co.co.

Dialogo tra Pietro Ichino e Paolo Sestito

Paolo Sestito La cosiddetta Legge Biagi è un provvedimento complesso e sul quale abbondano giudizi, positivi o negativi, sostanzialmente preconcetti. Parlare dei singoli aspetti, evidenziandone limiti e contraddizioni, è un passo in avanti di un dibattito che altrimenti rimarrebbe sterile e ideologico. Di questo credo occorra darti atto. Un altro elemento significativo della polemica da te ripetutamente condotta (mi riferisco, da ultimo, al pezzo sul Corriere della Sera del 16 ottobre) è la sottolineatura dello strano comportamento delle parti sociali, in particolare sulla materia del lavoro a progetto. Sembra quasi che le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali, che ci si potrebbe aspettare impegnate nella strenua difesa dei propri interessi di parte, siano attori d’un gioco politico in cui lo schieramento conta più del merito specifico.

Pietro Ichino Per una parte della Cgil si può parlare di un gioco politico; ma non per l’altra parte della Cgil e non per Cisl e Uil. Per quest’altra parte del movimento sindacale io vedo piuttosto un vero e proprio conflitto di interesse tra i lavoratori subordinati regolari e gli “atipici”, che questa nuova norma sta facendo esplodere. Regolarizzare gli “atipici” costa; e il sindacato, più o meno consapevolmente, teme che le imprese finiscano col presentare il conto ai lavoratori regolari.

P. S. Non nego che vi possano essere anche elementi di questo tipo e che gli “atipici” in quanto tali siano ben poco rappresentati ai tavoli sindacali. Il mio punto era però ancor più generale e riguardava anche la parte datoriale. Ma non è sulla questione della rappresentanza e delle modalità del dialogo sociale che volevo soffermarmi. Vorrei piuttosto tornare al punto specifico della tua polemica in tema di lavoro a progetto. Anche a beneficio dei nostri lettori può essere utile ricordare quel che prevede la legge. In sostanza la nuova norma dice che il rapporto co.co.co. resta possibile nella vecchia forma soltanto per taluni soggetti e fattispecie (principalmente pensionati di vecchiaia, soggetti iscritti ad albi professionali e prestazioni occasionali, cioè inferiori ai 30 giorni e sino a 5mila euro annui di corrispettivo), mentre richiederà la presenza di un progetto, per definizione a termine, negli altri casi.

P. I. Sì: la nuova norma in sostanza stabilisce che, se la collaborazione autonoma non è strettamente connessa a un progetto e temporalmente limitata, deve essere considerata automaticamente come lavoro subordinato.

P. S. I lavori a progetto così qualificabili godranno di una serie di tutele minime: sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio, sua sospensione e proroga in caso di gravidanza, norme sulla sicurezza e igiene del lavoro qualora la prestazione avvenga presso il committente, implicita tutela insita nel fatto che al progetto è connesso un termine prima del quale la risoluzione del contratto richieda la giusta causa o causali e modalità da fissare ex-ante.

P. I. Il mio timore è che la stragrande maggioranza degli attuali rapporti di co.co.co. non potranno essere trasformati in lavori a progetto, o potranno esserlo soltanto una o due volte, ma non di più perché la reiterazione renderebbe evidente che non si tratta in realtà di rapporti a termine, legati a un progetto specifico; e farebbe scattare l’equiparazione al lavoro subordinato. D’altra parte le imprese non saranno disposte a trasformarli in rapporti di lavoro subordinato per il maggior costo che questo comporterebbe: non solo sul piano della contribuzione previdenziale, ma anche su quello dei vincoli che il lavoro subordinato impone al datore di lavoro. Vedo dunque il rischio che centinaia di migliaia di rapporti di lavoro spariscano o diventino lavoro nero.

P. S. È un timore fondato ma, a mio avviso, eccessivo. Fondato perché è vero che taluni rapporti co.co.co oggi esistenti sono dei rapporti subordinati “mascherati”, che sopravvivono soltanto perché dimostrare la presenza della subordinazione è cosa ardua e perché producono servizi lavorativi che hanno un mercato solo perché a basso costo. Eccessivo perché molti rapporti co.co.co. sono già a termine e quindi l’individuazione di un progetto non dovrebbe risultare così ardua.

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P. I. Il fatto è che la nuova norma non lo consentirà. Finora il contratto di co.co.co. si poteva stipulare indifferentemente a termine o a tempo indeterminato, perché per la vecchia legge la cosa era irrilevante; si poteva quindi rinnovare il contratto a termine per un numero illimitato di volte. Ora, invece, la nuova legge dice – ed è una scelta per me del tutto incomprensibile – che il contratto di collaborazione autonoma si può stipulare soltanto se ha per oggetto una prestazione a termine, cioè temporalmente ben delimitata, e legata a un progetto ben individuato. Ora, dunque, il giudice, quando si vedrà presentare in forma di “lavoro a progetto” una collaborazione che va avanti da anni, sempre uguale a se stessa, riterrà molto probabilmente che il collegamento a un progetto specifico non ci sia affatto. E lo stesso riterrà quando, più avanti, si vedrà presentare una serie di collaborazioni tutte formalmente “a progetto”, oggetto di una serie di contratti formalmente a termine, ma sostanzialmente senza soluzione di continuità.

P. S. Ho due obiezioni fattuali. La prima è relativa al fatto che laddove il progetto non sia individuabile saranno possibili altre vie: ove il grado di autonomia della prestazione lavorativa sia elevato, la transizione avverrà verso il lavoro autonomo vero e proprio.

P. I. Ma con la nuova legge, per chi non appartenga alle categorie esentate che hai menzionato prima, non è più consentita la collaborazione autonoma continuativa a tempo indeterminato: neppure quando la prestazione sia veramente autonoma. Questo è proprio il punto sul quale finora mi sembra che non si sia riflettuto abbastanza.

P. S. La mia seconda obiezione è collegata alla caratterizzazione de facto di molti degli attuali rapporti di co.co.co. come rapporti a termine: il problema della impossibilità di replicare in capo allo stesso soggetto e da parte della stessa impresa una successione di rapporti di co.co.co. a progetto fa il paio con l’impossibilità di replicare indefinitamente una successione di rapporti subordinati a termine. Ora, questo vincolo non pare essere così eccessivo per le imprese, stante il fatto che molti rapporti a termine, così come molti rapporti di co.co.co., tendono a trasformarsi in altro, per iniziativa dell’impresa, che fidelizza il lavoratore e lo “stabilizza”, o del lavoratore, che trova di meglio. Il vincolo per l’impresa che usa il rapporto co.co.co quindi indubbiamente vi sarà, con contrasto degli abusi e della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore, ma non sarà a mio avviso così insopportabile.

P. I. Io sono un po’ più pessimista di te su questo punto. Vedo il rischio che, proprio nel momento in cui il Governo dichiara di voler moltiplicare le possibili forme di lavoro, si perda una forma importante: quella della collaborazione veramente autonoma, ma stabile nel tempo. E non riesco a capire perché la si debba proibire.

P. S. Non consideri che in molti altri casi, dove il grado di autonomia della prestazione lavorativa – ma non magari la presenza d’un termine predefinito o predefinibile – sia elevato, la transizione avverrà verso il lavoro autonomo vero e proprio, magari nella forma dell’associazione in partecipazione.

P. I. Ma la forma dell’associazione in partecipazione è proponibile soltanto nell’impresa di piccole dimensioni; e anche qui non si può prevedere che l’imprenditore sia sempre disponibile a far accedere alla propria contabilità aziendale qualsiasi collaboratore. Poi c’è un gran numero di co.co.co. che hanno collaborato finora continuativamente con imprese di grandi dimensioni: per questi non ha senso pensare all’associazione in partecipazione.

P. S. Perché escludi la possibilità di una trasformazione di gran parte dei co.co.co. in lavoratori subordinati? Nell’area del lavoro subordinato le altre parti della legge Biagi mettono a disposizione una panoplia di tipologie contrattuali che possono essere assai appetibili per l’impresa.

P. I. Io non lo escludo affatto; e lo auspico vivamente. Ma l’aumento dei costi e dei vincoli per l’impresa, in questo caso, è notevolissimo: e non credo che la domanda di lavoro sia così rigida da non subire una cospicua flessione in conseguenza di quell’aumento. Quanto alle nuove forme di lavoro subordinato, lo staff leasing può essere utilizzato soltanto per alcune attività specificate dalla legge, e sarà comunque nettamente più costoso del lavoro subordinato ordinario. Il job on call è solo più flessibile ma non presenta un costo orario inferiore al normale. E il contratto di lavoro subordinato a termine, anche a norma del Dlgs n. 368/2001, può essere stipulato soltanto se è davvero a termine, non per una collaborazione continuativa e durevole.

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P. S. Sarei più ottimista sulla capacità di flessibilità del sistema Italia. Vi sono in effetti anche altre opzioni a basso costo: penso ad esempio all’apprendistato, i cui limiti di età sono stati elevati sino a 29 anni (e semmai il dubbio è se non sia eccessivo tale innalzamento); al bonus fiscale sull’occupazione, che con le sue alterne (ed incerte) vicende ha già favorito il passaggio al tempo indeterminato; al nuovo contratto di inserimento che opportunamente si focalizza su talune categorie deboli. Per le imprese quindi vi sono alternative concretamente esperibili.

P. I. Resta il fatto che questa legge interviene soltanto ai margini della forza-lavoro, non nell’area dove il diritto del lavoro si applica nella sua pienezza e dove oggi lavorano meno di dieci milioni di lavoratori italiani. Avrei preferito una redistribuzione delle protezioni che consentisse al nostro diritto del lavoro di applicarsi nella sua pienezza a sedici o diciassette milioni di lavoratori, non accentuando ma semmai riducendo le disparità di trattamento fra core-workers e marginali.

P. S. Su questo credo che tra noi siano più i punti di accordo che quelli di disaccordo. In effetti, l’introduzione del lavoro a progetto e l’implicita azione di contrasto al lavoro subordinato mascherato sono, come forse molte delle previsioni specifiche della Legge Biagi nel suo complesso, non risolutive. La legge in effetti porta alle estreme conseguenze l’approccio tradizionale della flessibilità al margine e non individua ancora un ridisegno complessivo e unitario della normativa; il nodo di come conciliare prestazioni a basso costo e tutele per i lavoratori non è poi affrontato pienamente anche perché nella legge non si affrontano le connesse questioni contributive (ad esempio introducendo schemi mirati di in-work-benefits, strumento principe per coniugare presenza nel mercato di prestazioni a basso costo e tutele ai soggetti più deboli): la delega non lo prevedeva. È però plausibile che proprio le molte innovazioni previste dalla Legge Biagi indurranno nel futuro prossimo quel riordino complessivo, col rafforzamento delle tutele nel mercato, che entrambi riteniamo essenziale.

P. I. Mi auguro che tu abbia ragione.

Legge Biagi. I principali cambiamenti per i co.co.co

La normativa che entra in vigore il 24 ottobre 2003 prevede alcuni fondamentali cambiamenti nel mondo delle cosiddette co.co.co, le collaborazioni coordinate e continuative: vengono riconvertite in lavori a progetto.

L’articolo 61 del decreto legislativo 276/2003 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

I requisiti del contratto “a progetto” prevedono la forma scritta che deve contenere l’indicazione della durata del rapporto di lavoro, la durata del progetto, il corrispettivo e i criteri usati per la sua quantificazione.

L’articolo 86 della legge prevede che le “vecchie” co.co.co. mantengano efficacia fino alla loro scadenza (se non possono essere convertite in un lavoro a progetto) e comunque non oltre il 24 ottobre 2004, a meno di accordi sindacali di transizione, stipulati in sede aziendale, che possono prevedere tempi diversi, anche superiori all’anno.

L’articolo 69 del decreto 276 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di un preciso progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sin dalla data di costituzione del rapporto.

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Più nidi, più figli

  1. Angelo Danio

    L’impresa, e soprattutto la grande impresa “assume” co.co.co. per due motivi fondamentali:
    1) costano meno;
    2) se ne puo’ “sbarazzare” quando vuole.
    Vorrei far notare pero che il gruppo per cui lavoro (e molti altri, di cui sono a conoscenza) non stipula contratti con i co.co.co. direttamente, ma si serve di intermediari, ai quali affida incarichi “a corpo”. Questo tra l’altro inficia le statistiche secondo cui i grandi gruppi fanno poco ricorso ai co.co.co. quando invece esternizzano il 20/30 % delle loro ore interne.
    Questa forma contrattuale è molto apprezzata dagli interessati, che spesso e volentieri rifiutano un contratto di lavoro proposto, perchè sicuramente inferiore (almeno a breve). Il vero problema e che così si sono create tre categorie di lavoratori, quelli ultratutelati (art.18), quelli scarsamente tutelati e per ultimi i co.co.co., che non hanno nessuna tutela, nemmeno l’assenza di malattia o le ferie! Figuriamoci se poi volessero scioperare, dovrebbero domandare il permesso al datore di lavoro!
    O peggio, al cliente del datore di lavoro! Non mi è stata riconosciuto nemmeno il permesso elettorale quando sono stato scrutatore al seggio elettorale. In francia, per quanto ne so, esiste questa forma di contratto, ma è pochissimo usata, in quanto non vi è nessuna differenza di costo per l’impresa rispetto ai lavoratori dipendenti. D’altra parte l’impresa sana dovrebbe avere tutto l’interesse di “fidelizzare” e “coinvolgere” i propri dipendenti: in un economia che sta evolvendo sempre piu nel terziario i dipendenti non saranno piu un costo ma una fonte di profitto

    • La redazione

      Anche in Germania il costo contributivo per i lavoratori
      “parasubordinati” è uguale a quello per i subordinati.
      In generale, mi parrebbe giusto lasciare libera la scelta delle parti individuali circa il carattere autonomo o subordinato della prestazione lavorativa, assicurando a tutti coloro che lavorano in condizioni di “dipendenza economica” da un unico committente (o prevalentemente da un committente) lo stesso grado di protezione ritenuto essenziale. Senonché
      questo comporterebbe una redistribuzione ed estensione delle protezioni, che in Italia è parsa fino a oggi politicamente impossibile.
      Pietro Ichino

  2. Paolo

    Ma la “Legge Biagi” ha impatti su i liberi professionisti (e titolari di partita IVA), non aventi l’obbligo di iscrizione ad Albo Professionale ? In sostanza, se un libero professionista fino ad oggi ha stipulato un contratto di consulenza con una Società, vincolato ad un termine “temporale” (ossia io, Società, richiedo a te, professionista, la tua opera professionale fino alla data xx/xx/xx), sarà costretto a rinnovarlo vincolandolo necessariamente ad un progetto ?? Credo che questo dubbio stia attanagliando molte Società e molti collaboratori, che fino ad oggi prestavano la propria opera senza che vi fosse un indicazione esatta sul fine dell’opera stessa.

    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

    Ringrazio anticipatamente.

    • La redazione

      Se il collaboratore non è iscritto ad alcun albo od ordine professionale, dal 24 ottobre 2003 si applica un divieto generale di collaborazione continuativa autonoma a tempo indeterminato. La collaborazione stessa può essere legittimamente attivata soltanto se strettamente collegata a un
      progetto, programma o fase di programma e comunque limitata a un periodo di tempo ben determinato.
      P.I.

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