Quando collocano sul mercato titoli di imprese loro affidate, le banche commerciali hanno a disposizione informazioni privilegiate sulle condizioni finanziarie di queste e dunque possono essere meglio attrezzate per valutare la rischiosità dell’investimento. In base al principio di trasparenza, le autorità competenti dovrebbero verificare e rendere pubblica l’eventuale esposizione della banca verso l’impresa. Gli investitori sarebbero così liberi di valutare se è più rilevante l’effetto negativo del potenziale conflitto d’interesse, oppure quello positivo della migliore capacità di certificazione.

Si verifica un conflitto d’interesse quando un operatore ha un incentivo, per fini personali, a nascondere o a presentare in modo distorto informazioni che sono necessarie per il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Come sottolinea il rapporto su “Conflicts of interests in the financial services industry: what should we do about them?“, presentato in un incontro organizzato da lavoce.info (1), esiste un potenziale conflitto d’interesse quando una banca cura il collocamento sul mercato dei titoli di un’impresa alla quale ha concesso un prestito. Storicamente, questa tipologia di conflitto ha avuto una grande rilevanza; essa è infatti alla radice della separazione tra banche commerciali e banche d’investimento imposta negli Stati Uniti dal Glass-Steagall Act del 1933 e rimossa soltanto recentemente con il Gramm-Leach-Bliley Act del 1999.

I pro e i contro della separazione

Il Glass-Steagall Act proibiva alle banche commerciali, o a società da esse controllate, di sottoscrivere, detenere, vendere o comprare titoli emessi da imprese private. Questa rigida separazione venne decisa dopo che un comitato d’inchiesta (noto come Pecora Committee), promosso dal Senato americano in seguito ai numerosi fallimenti conseguenza della crisi del ’29, verificò che alcune banche avevano collocato presso i propri clienti titoli emessi da imprese loro affidate, e che queste avevano successivamente utilizzato i fondi così raccolti per rimborsare i prestiti precedentemente concessi dalla banca. In sostanza, le banche avrebbero trasformato potenziali sofferenze in emissioni collocate presso i propri clienti.

Le conclusioni del Pecora Committee non sono però unanimemente condivise. Analisi successive hanno infatti mostrato che, a parità di altre caratteristiche, i titoli collocati dalle banche commerciali nel periodo precedente l’introduzione del Glass-Steagall Act avevano registrato minori fallimenti di quelli collocati dalle banche d’investimento. Ciò sarebbe stato possibile perché le banche commerciali, avendo a disposizione informazioni privilegiate sulle condizioni finanziarie dei loro affidati, erano meglio attrezzate per valutare la rischiosità dei titoli che collocavano sul mercato.
Negli anni che precedettero l’abolizione del Glass-Steagall Act, le banche vennero nuovamente autorizzate a effettuare operazioni di collocamento dei titoli di imprese private, sia pure attraverso società giuridicamente separate. Analisi relative alle emissioni effettuate in questo periodo sembrerebbero indicare che i mercati sono coscienti sia dell’effetto negativo del potenziale conflitto d’interesse, sia di quello positivo della maggiore capacità di valutazione e certificazione. Nonostante alcune ricerche sembrino indicare che i mercati giudicano l’effetto positivo superiore a quello negativo, l’evidenza disponibile sui fallimenti dei titoli collocati dalle banche commerciali e dalle banche d’investimento non permette di trarre conclusioni definitive.

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Gli interventi per la tutela del risparmio

Nonostante la rilevanza storica e l’attualità del dibattito sul potenziale conflitto d’interessi per una banca che colloca sul mercato i titoli di un’impresa sua affidata (vedi l’intervento di Luigi Guiso), nel disegno di legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari non sono previste misure specifiche per regolarlo. L’articolo 21 del Testo unico della intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, articolo 58, comma 1) prevede genericamente che “(n)ella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: (…) in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento” (si veda anche l’intervento di Concetta Brescia Morra).
Il conflitto d’interesse per una banca che colloca sul mercato i titoli di un’impresa sua affidata, coerentemente con il principio di trasparenza, potrebbe essere regolato prevedendo che le autorità competenti verifichino ex-ante se la banca che effettua il collocamento ha un’esposizione verso l’impresa che emette i titoli e, qualora lo giudichino necessario, rendano l’informazione pubblica.
In questo modo gli investitori sarebbero liberi di valutare se, ai loro occhi, è più rilevante l’effetto negativo del potenziale conflitto d’interesse, oppure quello positivo della migliore capacità di certificazione delle banche che collocano titoli di imprese loro affidate.

(1) L’incontro si è tenuto a Roma il 31 marzo 2004.

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