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TIROCINIO PIÙ DIFFICILE

Non c’è solo l’articolo 8 nella manovra finanziaria a occuparsi delle regole nel mercato del lavoro. L’articolo 11 mette forti vincoli all’utilizzo del tirocinio di formazione, che invece è uno strumento utile per attivare un contatto diretto tra lavoratore e azienda. È vero che troppo spesso viene considerato come un sistema di reclutamento a buon mercato. Ma la nuova norma restringe eccessivamente il novero delle persone ammissibili a diventare tirocinanti, con alcune clamorose esclusioni. Per scongiurare gli abusi sarebbe bastato rendere obbligatorio un compenso minimo.

Se l’articolo 8 del decreto legge 138/2011 (la manovra finanziaria) spinge verso la flessibilizzazione del rapporto di lavoro, favorendo i licenziamenti, con la derogabilità estesa della legge e dei contratti nazionali, l’articolo 11 del medesimo provvedimento spunta le non già affilatissime armi che tentano di favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro.
La norma, infatti, pone forti vincoli all’utilizzo del tirocinio formativo e di orientamento, uno strumento assai utile per attivare un contatto diretto tra lavoratore e azienda e facilitare la successiva stipulazione di un contratto di lavoro.

COME SI TUTELA IL TIROCINANTE

Il tirocinio è, indubbiamente, uno strumento controverso, perché può risultare fonte di abusi. Per legge non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, l’azienda che ospita il tirocinante non deve utilizzarne le energie lavorative adibendolo a mansioni produttive, inserendolo nel pieno ciclo lavorativo, si deve limitare, mediante un tutore, a mostrargli l’organizzazione, indicargli le regole generali del lavoro, metterlo alla prova su singoli segmenti delle attività, formarlo e valutarne le attitudini.
Troppo spesso, invece, il tirocinio viene considerato come un sistema di reclutamento a buon mercato, per attivare un vero e proprio periodo di “pre-prova” del lavoratore, a costi bassissimi, visto che, fermi restando gli oneri per l’assicurazione per gli infortuni, l’azienda ospitante non è obbligata nemmeno ad assicurare il “buono pasto”.
L’articolo 11 della manovra è rubricato “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”. Si introduce il nuovo concetto dei “livelli di tutela essenziali”, evidentemente partendo dal presupposto che il rapporto di tirocinio sia meritevole di tutele utili per scongiurare i rischi di abuso.
Concretamente, tuttavia, la norma si limita a stabilire che i tirocini in futuro potranno essere promossi solo da soggetti dotati di specifici requisiti determinati in via preventiva dalla normativa regionale, che fisserà le garanzie di cui si dovrà dotare il promotore ai fini del corretto svolgimento delle sue funzioni. E aggiunge che potranno assumere il ruolo di tirocinanti, per un periodo massimo di sei mesi, proroghe comprese, esclusivamente neo diplomati e neo laureati, non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.

CHI RESTA ESCLUSO

Se una maggiore prudenza e una maggiore tutela dei tirocinanti appare corretta, il rimedio proposto dal Dl 138/2011 sembra da un lato inefficace e dall’altro eccessivo.
La tutela minima per i tirocini andrebbe perseguita non con l’accreditamento di chi lo propone, ma ponendo vincoli molto chiari all’azienda che ne usufruisce. Per evitare la tentazione delle aziende di avvalersi dei tirocinanti per avere prestazioni lavorative gratuite si poteva pensare di rendere obbligatoria una borsa minima di almeno 400 euro e il buono pasto, e un numero massimo di ore significativamente inferiore a quello della giornata lavorativa.
Operando, invece, esclusivamente sui soggetti che possono essere avviati, restringendone eccessivamente il novero, la norma esclude totalmente dai tirocini “virtuosi” un’ampia fascia di persone in cerca di lavoro, tra le quali proprio soggetti di particolare debolezza.
Macroscopica è la dimenticanza di chi proviene da percorsi di formazione professionale e abbia acquisito una qualifica nell’ambito del diritto/dovere allo studio.
Non meno clamorosa è l’esclusione dai tirocini dei cosiddetti lavoratori svantaggiati, cioè chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o sia sprovvisto di un diploma di scuola media superiore o professionale, gli over 50, adulti di famiglie monogenitoriali, lavoratori occupati in professioni o settori con elevati tassi di disparità uomo-donna, migranti, disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Per queste tipologie di persone che hanno serie difficoltà di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, dovute a particolari debolezze curriculari o di status, il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta un’arma preziosa a disposizione dei servizi per il lavoro, che così riescono a creare un contatto con le imprese e opportunità di lavoro molto concrete.
Risulta, oltre tutto, che l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati abbia scritto ad un nutrito numero di parlamentari invitandoli espressamente a modificare l’articolo 11, che esclude dai tirocini anche la quasi totalità di coloro che richiedono asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria, altri soggetti deboli per i quali i tirocini formativi rappresentano uno strumento indispensabile per l’inserimento lavorativo e sociale.
Con l’articolo 11 così com’è si finisce per perdere, allora, un istituto, quello del tirocinio che, se ben utilizzato, è una modalità per aiutare concretamente chi cerca il lavoro mediante i “canali ufficiali”, in particolare i servizi pubblici per il lavoro, proprio mentre i morsi della crisi economica e la flessibilizzazione dei licenziamenti rischiano di estendere notevolmente i soggetti che saranno costretti a ripiazzarsi nel mercato del lavoro.
Che il legislatore abbia agito di fretta, lo testimonia la circostanza che sempre l’articolo 11 esclude dalle restrizioni i tirocini formativi e di orientamento promossi in favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Evidentemente, si è tenuto conto delle specifiche debolezze di queste categorie, meritevoli di strumenti per la ricerca di lavoro i più ampi possibili. Ma, le fasce deboli di lavoratori sono, purtroppo, ben più estese, tali da richiedere un serio ripensamento della disposizione.

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15 commenti

  1. Giuseppe

    E’ diffusa nella normativa sulle politiche attive del lavoro la tendenza a proteggere soggetti che operano come intermediari a vario titolo per lo svolgimento di stage e tirocini mediante forme di accreditamento. Il più delle volte si tratta di agenzie formative di estrazione sindacale (viene il sospetto di uno scambio politico) o del non profit. Inoltre queste restrizioni aumentano l’intervento e la discrezionalità dei servizi per l’impiego sempre più alla ricerca di un ruolo atrraverso l’esercizio di veti incomprensibili sui tirocini. Quello degli attori delle politiche attive del lavoro è un ambito interessante di ricerca per comprendere i blocchi e i comportamenti collusivi nella attuazione delle riforme del lavoro.

  2. Claudio Cavaliere

    Giusta l’analisi dell’articolo. Va aggiunto che se è vero (come è vero) che i tirocini spesso vengono utilizzati come un inizio di rapporto di lavoro con un “periodo di prova lungo”, i numeri delle trasformazioni che poi si realizzano in contratto a tempo indeterminato ci suggerirebbero persino di “chiudere un occhio” su tale infrazione. Ad ogni modo, ancora una volta, considerato che non si riescono a realizzare i dovuti controlli, si preferisce sopprimere ciò che dovrebbe essere controllato. Mi domando: tutti gli antichi tradizionali lavori (barbiere, falegname, fabbro, ecc….), che da sempre hanno rappresentato “la bottega” dove si andava a conoscere il mestiere, ospiteranno neo-diplomati e neo-laureati?

  3. antonio gasperi

    Giustamente l’autore pone in rilievo la contraddizione fra l’art.8 che introduce il principio di unilateralità nel licenziamento e l’esclusione delle vittime di tale principio dal tirocinio di formazione. Come operatore della scuola, sottolineo il fatto che con un tratto di penna sono stati cancellati 10 anni di esperienza nei tirocini di alternanza scuola-lavoro, esperienza di eccellenza degli istituti professionali. alla faccia del potenziamento dell’istruzione professionale!

  4. Carlo Maletta

    Domanda ed offerta di lavoro in Italia stentano a ritrovarsi. Le aziende sono spesso alla ricerca disperata di lavoratori e per contro molti lavoratori sono alla ricerca anche di una prima occupazione. I tirocini formativi hanno in questi ultimi anni avvicinato sensibilmente i protagonisti del lavoro. Sicuramente si è abusato dell’istituto in maniera significativa ampliando a dismisura i soggetti da avviare e non rispettanto le limitazioni previste sul numero dei tirocinanti, ma si è persa una importante occasione nei confronti dei soggetti che più di tutti soffrono la mancanza di opportunità lavorative: i giovani. A loro infatti doveva rivolgersi esclusivamente l’istituto consentendo il tirocinio dall’età di ammissione al lavoro fino ai 30 anni, età conclusiva per l’immissione al lavoro in qualità di apprendista. Infatti limitare l’istituto ai solo neo diplomati e neo laureati entro 12 mesi penalizza l’occasione lavorativa. Le politiche attive del lavoro sono una cosa seria. Il legislatore nel caso dei tirocini formativi ha perso un’occasione importante.

  5. maurizio

    L’articolo sembra scritto da uno dei tanti consulenti del lavoro o commercialisti che, per conto dei loro clienti in cerca delle massime agevolazioni, hanno affollato i centri per l’impiego per eludere gli obblighi contributivi e retributivi del rapporto di lavoro. La promozione del tirocinio era diventata una grottesca farsa in cui il ruolo della P.A. era quello di erogatore di convenzioni di tirocini ad libitum. Tanto valeva permettere di stipulare le convenzioni on line ed eliminare il cartaceo! Una volta che un governo, per molti versi disdicevole, prende qualche decisione sensata forse è il caso di rallegrarsi.

  6. michele

    Mi permetto di dire che un rimborso di 400-700 euro al mese, equivale (per il valore più alto, 20 gg, 8 ore/gg) a pagare le persone 4 euro/ora, cifre da caporalato. Un lavoratore svantaggiato fa poca strada con cifre simili, meglio un apprendistato a 900 euro dove lo Stato mette la differenza, se c’è un calo dell’offerta di lavoro a causa di salari minimi più alti; o lavori socialmente utili al servizio dela PA; o se manca la copertura, il datore offre un part-time a 400 euro, che costa uguale, ma la paga oraria non scende troppo. E’ opportuno che neolaureati e neodiplomati debbano esere collocati con un fisso mensile più alto di miseri 400-600 euro di rimborso spese. Con un contratto di apprendistato, comunque a tempo indeterminato e nell’ambito di un contratto nazionale, beneficerebbero di entry level più alti. Se non si impone un contratto di primo impiego dignitoso per chi dispone delle qualifiche più alte, diviene difficile ipotizzare delle tutele per i lavoratori più svantaggiati, a meno di alineare il salario delle persone più qualificate a chi qualifiche non ne ha. Lo Stato deve garantire a ognuno una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto.

  7. Nunu

    In Francia e Germania i tirocinanti, stagisti o apprendisti che dir si voglia sono molto tutelati, in quanto rappresentano la futura forza lavoro ancora in formazione. Quei sistemi economici richiedono in genere lavoratori con qualifiche medio-alte, cioè persone che una volta formate come si deve procurino all’azienda o all’ente prodotti o servizi ad alto valore aggiunto, aumentando produttività, competitività e anche profitti e salari. Quindi sono previsti compensi minimi obbligatori, defiscalizzati e spesso integrati con provvidenze pubbliche. In Italia si cercano invece mediamente lavoratori a qualifica medio-bassa e soprattutto che costino poco. Di qui lo scarso interesse a tutelare anche economicamente e dal punto di vista formativo il tirocinante. Tanto può essere sostituito da un altro a basso costo e senza grandi qualifiche. Il problema è la nostra struttura produttiva, che cerca i margini tenendo bassi i salari, invece di operare investimenti nelle persone che potrebbero garantirgli maggiori profitti.

  8. Maurizio Piccinetti

    Come non essere d’accordo con quanto evidenzia nell’articolo Luigi Olivieri. Il tirocinio, pur tra mille contraddizioni, ha svolto egregiamente il suo compito favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Cosa diversa è evitare che se ne abusi. Quindi sarebbe stato più semplice e corretto inserire dispositivi atti a scongiurarne una pratica incongrua o comunque vigilare su comportamenti impropri. Credo che questo ragionamento sfiori l’ovvietà tenendo conto di quante categorie svantaggiate non potrebbero più usufruirne. Uso volutamente il condizionale in quanto di fatto si rimette alle Regioni, competenti in materia, la decisione ultima. Si possono intuire le ragioni della/e parte sociale che ha voluto il provvedimento onde favorire il contratto di apprendistato, ciò non toglie che se le Regioni non metteranno mano al provvedimento tutte le categorie che hanno fin’ora potuto trarre vantaggio dall’istituto dei tirocini avranno meno chance.

  9. Antonio

    Mi riferisco alla parte dell’articolo di Luigi Oliveri dove è detto che “i morsi della crisi economica e la flessibilizzazione dei licenziamenti rischiano di estendere notevolmente i soggetti che saranno costretti a ripiazzarsi nel mercato del lavoro”. Non è detto che i ripiazzamenti riescano sempre. E’ noto che molti vengo sbalzati fuori dalle attività produttive, perché nuove tecnologie rendono superflue talune mansioni o attività e tagliano posti di lavoro. D’altra parte è anche noto che molte imprese non trovano sul mercato disponibilità di manodopera o professioni corrispondenti ai modelli produttivi indotti dalle tecnologie innovative. Probabilmente sarebbe saggio, imporre con legge, ma meglio sarebbe contrattare, all’interno di ogni impresa di produzione o di servizio, periodi o ore destinate ad attività formative sulle nuove tecnologie, in modo da consentire a chi potrebbe correre il rischio di essere espulso dalla produzione di trovare più facilmente un nuovo posto di lavoro. Magari con l’ausilio delle stesse imprese da cui sono costretti ad uscire.

  10. Christian

    Concordo sostanzialmente sul contenuto dell’articolo, con un distinguo. Da dieci anni lavoro nelle risorse umane di aziende medie e grandi e ho quindi potuto toccare con mano (e anche sulla mia pelle, come tirocinante) l’uso spregiudicato dello stage presso grandi aziende multinazionali. Proporre una borsa di studio minima come deterrente contro lo sfruttamento dei tirocinanti non avrebbe molto senso per aziende di questo tipo, che già retribuiscono gli stagiaire con somme spesso maggiori. Proporrei, in aggiunta al “salario minimo” che ben risponde alle disfunzionalità presenti nella piccola e media impresa, un tetto minimo di assunzioni sul totale dei tirocinanti, un po’ come avviene nell’apprendistato. Basterebbe un tetto del 10% per scoraggiare l’abuso da parte delle grandi aziende, alcune delle quali arrivano ad avere la posizione dello stagiaire inserita in organigramma. Va riconosciuto al provvedimento varato che la riduzione del periodo di tirocinio a 6 mesi va nella giusta direzione, perché la professionalità acquisita in un periodo così breve non ha effettivamente un valore tale da rendere il gioco proficuo per molte grandi aziende.

  11. federica bruni

    Gli operatori dei servizi per il lavoro sanno che la schiera di persone ai margini del mercato è composta proprio dalle categorie indicate nel Dlgs 276/03 art.2 c. k), cioè gli over 50, i migranti, e gli altri del Regolamento Europeo del 2002. Sfugge l’utilità di escludere questo segmento debole di forza lavoro dalle esperienze di tirocinio, essendo loro a tutti gli effetti degli svantaggiati, tanto quanto quelli della normativa sulla cooperazione sociale (disabili, extossicodipendenti, ecc. della L.381/91) che grazie al cielo non sono stati privati della facoltà di “imparare nel lavoro”. Non mi consola l’apprendistato per i lavoratori in mobilità, un piccolo aiuto a chi ha già qualche forma di fragile agevolazione ma poco cambia, per loro e per l’Italia. Creatività suggerisce di ripristinare ed ampliare l’utilizzo dei voucher lavoro come “attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”, come recitava un tempo la legge Biagi. Benvengano la creatività di operatori ed esperti, però non vedo all’orizzonte un quadro normativo unitario e coerente.

  12. franco trinchero

    E’ sempre più difficile districarsi in una selva di leggi, circolari, interpelli ecc., nella quale il principio della gerarchia delle fonti sembra essersi perso definitivamente: per continuare questa allegra tradizione, il Ministro del Lavoro, rispondendo al grido di dolore levatosi da tante parti, ha emanato la circolare 24 del 12 settembre (prima ancora della conversione del decreto legge); tale circolare sembrerebbe sostenere tranquillamente, in spregio del contenuto della legge, che l’art. 11 riguardi esclusivamente i tirocini formativi e di orientamento, mentre nessun limite venga posto a quelli di cosiddetto reinserimento/inserimento lavorativo; quindi sembra che, secondo il Ministro, la ragazza 24enne non neodilpomata o neolaureata possa tranquillamente continuare ad andare a fare la cassiera nel supermercato come stagista pagata due soldi sulla base delle normative regionali o, in mancanza, della vecchia legge Treu cordialmente – f trinchero p.s.: il tirocinio è uno strumento utile quando serve, esattamente come l’antibiotico, ma ne ho viste davvero troppe!

  13. andrea albertosi

    Una proposta per aumentare la tutela dei tirocinanti sarebbe fissare un compenso minimo; con ciò si presenta il problema dell’erogazione del compenso. Per questo si potrebbe creare un fondo statale da destinare ai tirocinanti, creato attraverso la fissazione di un tetto massimo sulle pensioni. Ad esempio, vista la presenza di pensioni che superano i 4000 euro ( cifra più che sufficiente per condurre una vita dignitosa), può rivelarsi opportuno fissare la pensione massima a 2500 o 3000 euro , e destinare il resto a questo “fondo tirocini”. La proposta può essere valida, a mio parere in quanto: – non incide sulla spesa pubblica – non incide sulle aziende – non incide sui lavoratori – non va a diminuire il tenore di vita dei pensionati a cui la pensione è decurtata, visto che riguarda pensioni “d’oro” – è una sorta di “patto generazionale” tra giovani e anziani – si può applicare anche alle pensioni già acquisite, in quanto 2500 sono sufficienti per condurre una vita dignitosa. L’unico punto debole è che va ad incidere su diritti acquisiti, ma vista la situazione economica del paese e la condizione del mercato del lavoro potrebbe essere il male minore.

  14. michele

    Tre considerazioni:
    1) Se l’articolo 11 limita il ricorso al tirocinio, il Ministro del Lavoro ha rilanciato la riforma dell’apprendistato quale contratto principe per l’ingresso nel mondo del lavoro, con relativi incentivi fiscali per i datori che assumono lavoratori svantaggiati. Una tutela di questi ultimi dovrebbe puntare a rafforzare gli incentivi per una loro assunzione tramite apprendistato, piuttosto che tramite stage o tirocini.
    2) E’ prevedibile che accadrà, come già avviene in Francia, che le persone si iscrivono all’università e pagano la retta per risultare studenti o neolaureati e beneficiare dei tirocini. Occorre un filtro che obblighi gli atenei a rilasciare una certificazione di un numero minimo di annualità sostenute nell’anno precedente l’assunzione (almeno 3 annualità), per evitare questa prassi.
    3) La definizione di un rimborso spese non tassato di 400 euro creerebbe un ibrido, in quanto il tirocinio non è qualificato come rapporto di lavoro, tale da beneficiare di un salario minimo, per disti. E’ inteso che debba esserci un divieto di cumulo, anche con datori diversi, pr evitare che 3 tirconi da 400 euro arrivino a fare uno stipendio medio esentasse.

    • La redazione

      L’apprendistato, come forma contrattuale per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro è rispettabilissimo ed il potenziamento previsto dal disegno di riforma è un passo in avanti importante.
      Non dobbiamo dimenticare che anche l’apprendistato non è esente da imperfezioni, concernenti in particolare la quantità oraria non elevatissima di ore di formazione, la tendenza dei datori a sottrarsi dall’obbligo di avviare a formazione gli apprendisti, la mancanza di un sistema serio di controllo e valutazione della formazione interna, la mancanza di programmi seri di verifica della qualità della formazione esterna. Il che troppo spesso induce il datore di lavoro a vedere l’apprendistato solo come una forma di risparmio sul costo del lavoro. Per altro, l’espressa qualificazione contenuta nella riforma dell’apprendistato come contratto originariamente a tempo indeterminato potrebbe determinare anche l’inaspettato effetto di una fuga da tale istituto.
      Comunque, l’apprendistato è sostanzialmente rivolto alla stessa platea di soggetti ai quali ora l’articolo 11 della manovra riserva il tirocinio: i giovani.
      Se l’intento del legislatore era evitare gli abusi, le strade erano solo due: potenziare i controlli, che sui tirocini sono troppo blandi e rari; chiedere una partecipazione finanziaria al datore, visto che non è possibile incentivare l’incontro domanda offerta solo in termini di agevolazioni della parte datoriale.
      La riforma lascia fuori proprio i soggetti più deboli: over 50, donne in reinserimento lavorativo, disoccupati di lunga durata non più percettori di sostegni al reddito, migranti, richiedenti asilo. Per queste categorie non c’è una particolare attenzione dei consulenti del lavoro o del sistema  profit. Sono fondamentali progetti particolari, spesso sostenuti da risorse pubbliche o del Fse, che prevedano complessi patti di servizio, nell’ambito dei quali periodi anche brevi di inserimento in azienda sono fondamentali. I datori di lavoro hanno molta diffidenza nell’utilizzare i canali ufficiali di incontro domanda offerta, cercano persone conosciute e che il più possibile conoscano già ambiente e metodo di lavoro. Eliminare, allora, il tirocinio per le categorie di lavoratori svantaggiati significa privare l’intero sistema di una modalità fondamentale ed essenziale, penalizzando in particolare le politiche pubbliche e l’azione dei soggetti pubblici, esattamente coloro che assicurano a tutti senza eccezione, e in particolare le categorie deboli (in applicazione del principio di universalità) le tutele nel mercato del lavoro.

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