Dal pegno non possessorio al patto marciano, le misure adottate nel 2016 hanno contribuito a un sensibile ammodernamento del sistema delle garanzie in Italia. Rendendolo più consono ai mutamenti del processo produttivo. C’è, però, ancora margine per rafforzare gli effetti positivi delle riforme.
Le novità del 2016
Nel 2016 due decreti (decreto legge 59/2016; decreto legislativo 72/2016) hanno sensibilmente innovato il sistema delle garanzie. Sono state ripensate le modalità operative del pegno, creando la variante “non possessoria” che permette al debitore-imprenditore di vincolare un bene senza doversene privare. È stato codificato il patto marciano, identificando i casi in cui il creditore può acquisire direttamente in proprietà il collaterale se il debitore è inadempiente.
Si tratta di interventi incisivi, che innovano un impianto dalla fisionomia pressoché immutata per secoli. In un recente lavoro analizzo la loro portata, individuandone le implicazioni economiche e valutando eventuali margini di potenziamento degli effetti.
Il pegno non possessorio
Nel sistema precedente, la costituzione di un pegno rappresentava una operazione piuttosto gravosa per il debitore, poiché comportava la perdita del possesso del bene. Lo spossessamento operava come strumento pubblicitario, informando gli interessati dell’esistenza del vincolo.
Erano chiare le conseguenze economiche di questa impostazione.
In linea generale, lo spossessamento comporta un costo per il debitore-imprenditore, che può reputare svantaggioso privarsi di un bene altrimenti destinato all’impiego nel processo produttivo (per esempio, macchinari o semilavorati). Progetti imprenditoriali con un ritorno atteso positivo, ove privi di garanzie basate su beni immobili o mobili non produttivi, rischiavano di rimanere senza accesso al credito. Per questo, nel tempo, vari paesi dell’Unione si sono dotati di garanzie mobiliari non possessorie (Germania, Francia, Regno Unito, Spagna).
Ecco allora approdare anche in Italia la nuova garanzia non possessoria, nella quale la funzione informativo-pubblicitaria è demandata a un registro informatico.
Il patto marciano
Nel 2016 sono profondamente mutate anche le norme che governano l’escussione della garanzia. Una durata elevata delle procedure di realizzo non comporta solo un differimento del momento in cui il creditore ottiene soddisfazione, ma anche una contrazione del valore di recupero. Il bene – non più manutenuto – risente di una progressiva diminuzione del proprio valore. E se è in atto una tendenza al ribasso di una tipologia di asset (per esempio, crollo del mercato immobiliare), tempi lunghi di recupero acuiscono lo scollamento tra valore originario del bene e quanto si realizza.
Gli interventi sul punto hanno tradizionalmente riguardato il procedimento esecutivo, per snellirlo e velocizzarlo (per esempio, delegando a professionisti attività che non necessitano di essere svolte dal giudice).
Un percorso inedito è stato intrapreso nel 2016, codificando le condizioni in presenza delle quali il creditore può, in caso di inadempimento, appropriarsi direttamente del collaterale (patto marciano).
In linea generale, meccanismi di autosoddisfazione del credito sono censurati dall’ordinamento con il cosiddetto divieto di patto commissorio. Esso protegge il debitore dal rischio che il creditore si appropri di un bene dal valore superiore a quello del debito residuo, ottenendo un surplus di ricchezza che non gli spetta. Il patto marciano si pone a complemento del divieto di patto commissorio, individuando le condizioni in presenza delle quali il rischio è neutralizzato. L’appropriazione diretta del bene in garanzia è oggi ammessa in relazione a: a) pegno mobiliare non possessorio; b) nuova garanzia denominata “trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”; c) contratti di credito ipotecario stipulati tra banche e consumatori.
Si può fare di più?
Con gli interventi del 2016 è stato perseguito un duplice obiettivo. Ammodernare il quadro normativo, aiutandolo ad adattarsi all’aumento dei traffici transnazionali e al mutamento dei processi produttivi; accorciare i tempi di soddisfazione dei prestatori e, per tale via, migliorare la gestione delle partite deteriorate presenti nei bilanci bancari.
Le misure muovono, sicuramente, nella giusta direzione, ma resta spazio per potenziarne l’efficacia.
Anzitutto, occorrere razionalizzare il sistema dei privilegi: plurimi e anacronistici, accordano ad alcuni crediti una priorità nel rimborso che spesso “interferisce” con la soddisfazione del creditore pignoratizio o ipotecario.
Quanto al patto marciano – se adoperato in relazione a beni immobili – va osservato che la legge ne consente l’uso solo in presenza di forme di inadempimento più gravi di quelle che legittimano l’avvio di un procedimento giudiziario. La ragione è nella tutela di debitori: alcuni potrebbero versare in situazioni di indigenza a causa di una celere escussione. Si potrebbero prevedere specifiche tutele per questi casi (ben individuati e circoscritti), magari sul modello della cosiddetta homestead exemption americana. Potrebbe, così, essere individuato un unico inadempimento che consenta al creditore di avviare l’escussione, indipendentemente dalla via (giudiziale o meno) prescelta.
* Le opinioni espresse in questo articolo sono personali e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.
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Henri Schmit
Tema importantissimo. Al governo va riconosciuto il merito di averlo affrontato con le misure menzionate. Il settore delle garanzie reali più importante per il credito bancario e per l’economia nazionale è senza dubbio quello immobiliare.Un corollario indispensabile di queste riforme sarebbe la compressione o l’annullamento dei costi (tasse) di cessione recuperando sulla tassazione patrimoniale, il contrario di quello che ha fatto il governo due anni fa per le prime case. L’aumento del grado di liquidità dei beni immobiliari incide positivamente sul tasso di morosità, sui tempi di realizzo delle garanzie e sul peso delle sofferenze bancarie; cambierebbe l’economia del paese. Basta confrontare con la Svizzera, o solo con l’Inghilterra.
LUCIANO PONTIROLI
Tutto bene, le garanzie sono necessarie per il migliore funzionamento del credito. Ma perché non ritornare su innovazioni legislative o giurisprudenziali, più o meno recenti, che andarono in direzione opposta? per esempio, la svirilizzazione della fideiussione “omnibus” e la messa al bando della “capitalizzazione” degli interessi?