Il forte aumento della concentrazione in alcuni settori industriali ha portato la Commissione europea a un cambio di prospettiva nella valutazione delle pratiche di dumping. Anche la Cina dovrà dimostrare il rispetto delle regole di una sana concorrenza.

Cambio di rotta europeo

Con il documento programmatico Trade for all, la Commissione europea, pur confermando l’apertura alle imprese estere e la vocazione libero-scambista dell’Unione, ha sottolineato la necessità che il commercio estero sia coerente con l’obiettivo ultimo di aumentare il benessere dei cittadini europei. Oggi si vedono sviluppi più concreti di tale impostazione nelle nuove direttive sulla valutazione delle circostanze che possono essere ricondotte alla pratica del dumping, ossia l’esportazione di beni a prezzi molto inferiori a quelli prevalenti sul mercato di destinazione (nel caso di esportazioni da parte di economie di mercato) o su un altro mercato equiparato per struttura produttiva a quello esportatore (nel caso in cui quest’ultimo non sia un’economia di mercato).

La stampa cinese ha subito gridato al complotto contro la competitività delle merci del Dragone, tuttavia non si tratta tanto di negare l’effetto positivo della concorrenza, interna ed estera, sul benessere dei consumatori europei in termini di maggior varietà e di prezzi inferiori, quanto di riconoscere che certe pratiche vanno oltre i limiti della concorrenza intensa e diventano concorrenza sleale.

A ispirare la decisione della Commissione sono state senz’altro le questioni aperte nelle relazioni commerciali tra Europa e Cina – tra le più importanti, l’elevato numero di procedure anti-dumping richieste dall’Unione nei confronti di Pechino e la controversia in merito al riconoscimento europeo dello status di economia di mercato. Tra il 1995 e il 2014, l’Ue ha aperto 99 casi di dumping nei confronti della Cina, che corrispondono all’84 per cento dei casi aperti nei confronti dei 15 paesi che essa ancora non considera economie di mercato, ma solo al 28 per cento di tutte le cause aperte dall’Unione in quello stesso periodo. Alla fine del 2014, l’Unione aveva 51 misure anti-dumping in vigore nei confronti di esportazioni cinesi, riguardanti meno del 2 per cento delle sue importazioni dalla Cina. Questo pone l’Ue al terzo posto per misure anti-dumping contro le merci cinesi, dopo gli Stati Uniti (93 misure) e l’India (76 misure). All’interno dell’Unione, Germania, Italia, Francia e Spagna sono i paesi con il maggior numero di richieste di misure anti-dumping, soprattutto nei settori dell’acciaio e della chimica.

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Anticipando l’eventualità, tutt’altro che remota, che il Wto (World Trade Organization) ritenga vincolante il termine dell’11 dicembre 2016 come limite oltre il quale la Cina debba essere equiparata a un’economia di mercato (sebbene non ne rispetti alcuno dei criteri), la Commissione suggerisce di estendere i criteri seguiti nelle valutazioni di dumping oltre quello del paese equiparato, per tener conto anche di eventuali “significative distorsioni del mercato” (inteso come mercato interno al paese esportatore, ma anche come mercato internazionale).

Principio di concorrenza da rispettare

Le imprese europee di un numero crescente di settori chiedono da tempo un’impostazione più efficace a favore del principio di concorrenza (leale). La richiesta è però sostenuta da una serie di argomentazioni non sempre giustificabili. Per esempio, sul presidio cinese delle fasce più basse del mercato, in cui la competitività è solo di prezzo e ha beneficiato i consumatori meno abbienti e quindi più sensibili al prezzo, e senza una spiccata preferenza per la qualità, è difficile invocare la slealtà sostenendo che le importazioni cinesi abbiano spiazzato la produzione europea, che su quelle fasce di mercato forse non era mai entrata. All’estremo opposto, la concorrenza illegale rappresentata dalla contraffazione e imitazione fedele andrebbe contrastata in maniera più efficace, mentre a volte è assecondata come forma surrettizia di differenziazione del prezzo in alcuni settori, pratica che ha penalizzato fortemente i settori che dalla contraffazione sono stati maggiormente falcidiati, riducendo l’efficacia delle loro rimostranze.

C’è poi il tema della diversa scala di produzione, in Cina enormemente superiore a quella delle industrie europee, all’origine di una competitività di prezzo come effetto delle economie di scala.
È indubbio che le economie di scala a livello di impresa e settore possano dar luogo a un vantaggio competitivo, ma è altrettanto vero che il principio della non discriminazione che ispira il Wto non tiene conto dell’elevata concentrazione industriale in molti settori a livello globale. Poiché molti settori manifatturieri in Cina sono altamente, se non totalmente, orientati all’export, è evidente che i confini entro i quali va valutata la concentrazione di mercato non possono più essere quelli nazionali, ma devono essere globali. La crescita di imprese multinazionali provenienti da paesi emergenti (non di mercato) – le cosiddette born global – ha permesso un aumento del grado di concorrenza su scala internazionale, facendo diminuire il grado di concentrazione e il potere di mercato. Molte di quelle imprese, però, stanno acquisendo un elevato potere di mercato non solo in casa, ma anche nel resto del mondo. La teoria e i dati insegnano che le imprese più produttive diventano più grandi e competitive. Questo però non vale nel caso dei settori dominati dalle grandi imprese cinesi (spesso di proprietà statale), dove all’origine del vantaggio competitivo non c’è la maggior produttività, ma un maggior sostegno o protezione pubblica. Nell’insieme, quindi, un cambio di prospettiva è opportuno alla luce del forte aumento della concentrazione in alcuni settori, molti dei quali a monte delle filiere produttive e quindi con un impatto potenziale su molti altri. Alla Cina potrà anche essere riconosciuto formalmente lo status di economia di mercato cui aspira pretendendolo “di diritto”, ma il rispetto delle regole di una sana concorrenza – cui l’Europa (insieme alle altre economie di mercato) deve ambire – va dimostrato al di là di clausole e scadenze.

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