Dal 2010 gli intermediari godono di una sorta di priorità nel rimborso su prestiti erogati a imprese in crisi. I benefici per l’offerta di credito sono stati evidenti. Restavano alcuni aspetti critici, affrontati ora dalla riforma della legge fallimentare.
La finanza nelle crisi aziendali
Le imprese in crisi hanno bisogno di nuove idee e magari anche di nuovi manager. Un elemento, però, indispensabile è dato dalla possibilità di accedere a nuova liquidità. Nelle procedure di liquidazione, può aiutare a preservare l’attivo sul quale i creditori hanno titolo di rivalersi. Nei processi di ristrutturazione, invece, favorisce il ritorno a una condizione di equilibrio economico-finanziario dell’azienda, minimizzando il rischio di una prematura espulsione dal mercato.
Nell’ordinamento americano, la debtor-in-possession (Dip) financing viene evocativamente considerata la linfa vitale dei debitori che accedono al Chapter 11. Si pensi al colosso di giocattoli Toys“R”US, che, di recente, ha dichiarato di voler chiedere al tribunale l’autorizzazione ad acquisire 3,1 miliardi di dollari come Dip–financing, per sostenere l’operatività corrente e avviare la fase di riorganizzazione.
La liquidità d’emergenza è, dunque, preordinata al conseguimento del miglior interesse sia dei creditori sia del debitore. Nondimeno, si trova al crocevia di incentivi contrapposti: per ottenerla, l’imprenditore è tenuto a dichiarare l’esistenza delle difficoltà e ciò potrebbe indurre una fuga improvvisa dei creditori e dei fornitori preesistenti. È compito della regolamentazione risolvere il conflitto che sussiste tra l’interesse del debitore a far emergere rapidamente la crisi e quello a restare inerte. La questione viene usualmente risolta attraverso meccanismi premiali tesi a ridurre gli elevati costi di agenzia per gli intermediari che forniscono i nuovi finanziamenti: uno di questi consiste nell’accordare loro “priorità” nel rimborso di quanto prestato.
In linea generale, la priorità può essere attribuita unicamente rispetto ai pregressi creditori chirografari dell’impresa, oppure può estendersi a tutti i precedenti prestatori, inclusi quelli secured.
Norme ed effetti nel mercato del credito
Dal 2010 l’Italia si colloca a metà strada tra i due modelli. Attraverso il beneficio della prededucibilità si consente ai nuovi prestiti (ottenuti nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo) di essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari e a taluni creditori garantiti (quelli muniti di privilegio).
In un recente lavoro abbiamo stimato gli effetti empirici delle norme – introdotte nel 2010 – sul volume e sul costo della liquidità concessa a debitori in difficoltà. In particolare, sono stati considerati i finanziamenti cosiddetti “in esecuzione”, ossia erogati in esecuzione di un piano di concordato omologato dal tribunale (art. 182-quater, comma 1, legge fallimentare).
I risultati dell’analisi empirica mostrano come le nuove previsioni abbiano migliorato le condizioni di offerta dei prestiti, con riguardo sia alla quantità di credito che ai tassi di interesse. La significativa riduzione del credito erogato, che tradizionalmente faceva seguito all’utilizzo del concordato preventivo (-3 per cento nel primo anno dopo l’omologa), è quasi scomparsa per i debitori che hanno potuto usufruire dell’innovazione normativa. Il maggior credito è essenzialmente ascrivibile all’ingresso di nuovi prestatori, in precedenza non esposti verso l’impresa in crisi. I tassi di interesse praticati dopo l’omologa del piano sono, a parità di condizioni, più bassi di oltre 40 punti base.
Il quadro legislativo delineatosi dal 2010 risulta piuttosto stratificato. Inoltre, un elemento di criticità risiede nella possibilità che il beneficio della pre-deducibilità sia revocato qualora il concordato si tramuti in fallimento. Un riordino che eviti le stratificazioni normative esistenti e il riconoscimento d’un carattere stabile alla protezione, fatti salvi i casi di frode, sono peraltro obiettivi contenuti tra i principi del disegno di legge delega di riforma della disciplina della crisi d’impresa approvato definitivamente dal Senato l’11 ottobre 2017 (A.S. 2861, cosiddetto “Ddl Rordorf”).
* Le idee e le opinioni espresse in questo articolo sono da attribuire agli autori e non investono la responsabilità dell’Istituzione di appartenenza.
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