Il ministero dell’Economia ha disciplinato i requisiti e i criteri di idoneità per gli esponenti bancari. Puntano ad alzare la qualità di amministratori e controllori. Ma si tratta pur sempre di un intervento esterno in dinamiche propriamente societarie.

Cambiano i requisiti per gli esponenti bancari

Con il decreto n. 169 del 23 novembre 2020, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha puntualizzato e disciplinato i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Il provvedimento arriva al termine di una gestazione inspiegabilmente lunga e si propone quale ulteriore tassello di un puzzle regolamentare “trainato” dalla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 e dalle previsioni normative e di soft law europee (si pensi alla direttiva CRD/IV e alle linee guida Bce, Eba ed Eba-Esma).

Il decreto regola i requisiti, tra gli altri, degli esponenti bancari. Il tema è di particolare interesse sia per l’attività altamente sensibile esercitata, in via esclusiva, dalle banche, sia in forza delle numerose crisi che di recente hanno interessato il settore, la cui “tenuta” dovrebbe quindi essere ancor più garantita, innanzitutto, attraverso un processo selettivo di esponenti dotati di particolari doti e qualità.

A tal fine, la nuova regolamentazione adotta un’impostazione volta ad accostare specifici criteri ai requisiti richiesti agli esponenti. Più in particolare, i requisiti di onorabilità e di professionalità sono accompagnati da criteri di correttezza e di competenza, completandoli vuoi attraverso l’elencazione di determinate condotte personali e professionali pregresse, vuoi per il tramite di una annotazione di specifiche competenze, volte a comprovare l’idoneità dell’esponente ad assumere l’incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dimensionali e operative della banca.

La struttura del provvedimento viene, poi, completata dagli articoli in tema di indipendenza – intesa sia come requisito di alcuni amministratori, sia come indipendenza di giudizio in capo a tutti gli esponenti, sia come requisito specificamente declinato per i sindaci – e di disponibilità di tempo che il candidato deve dedicare all’incarico nella società.

Il decreto 169 rivolge particolare attenzione al tema dell’autovalutazione che riguarda tanto l’adeguata composizione collettiva degli organi – da proporsi preliminarmente e verificarsi successivamente (articolo 12) – quanto l’idoneità dei loro singoli componenti (se difettosa e non correggibile, conduce alla decadenza dell’interessato).

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Punti di forza e di debolezza

Pur mancando, allo stato attuale, un adeguato riscontro da parte della “prassi”, è utile soffermarsi su alcuni punti di forza del decreto 169, ai quali, tuttavia, paiono corrispondere alcuni profili di debolezza.

In prima battuta, va valutata positivamente la specificazione di precisi criteri di correttezza degli esponenti, volti a garantire la selezione di personalità dotate di quel rigore – anche morale e comportamentale – di sicuro valore per la banca, già solo sotto un punto di vista reputazionale.

L’elencazione delle ipotesi da prendere in considerazione al fine della valutazione dei criteri è, tuttavia, particolarmente “penetrante”, giungendo finanche ad annoverare, in alcuni casi e sulla scorta di indicazioni europee, non solo condanne irrogate con sentenze penali anche non definitive e sanzioni amministrative, ma anche indagini e procedimenti penali in corso. Ipotesi, questa, che va mitigata con la massima attenzione in sede di verifica del candidato da parte dell’organo competente (e, infatti, si vedano i parametri di cui all’articolo 5), perché capace di interferire con quei principi cardine di uno stato di diritto e garantista che, anche in questo caso, dovrebbero pur sempre rimanere punto di riferimento imprescindibile.

Secondariamente, per quanto riguarda i requisiti di professionalità, va evidenziato che il decreto 169 si concentra su una distinzione chiave che caratterizza il consiglio di amministrazione: quella tra amministratori esecutivi e non esecutivi (articolo 7).

La linea di demarcazione tracciata dal decreto è, senza dubbio, importante, dato che fin dalla selezione preliminare dei componenti specifica la diversità tra i due ruoli. Va, tuttavia, ricordato che la linea tracciata, da sola, non risulterebbe capace di fugare quelle perplessità che riguardano, nel concreto, l’effettiva separazione tra amministratori esecutivi e non esecutivi nel consiglio di amministrazione bancario. Perplessità che nel tempo si sono accresciute anche a causa di una giurisprudenza che – in modo costante e sulla base della necessaria conoscenza, anche da parte dei deleganti, del business della banca, con correlate ampie responsabilità – è parsa particolarmente tranchant.

Al tema della professionalità è connesso, poi, quello dei criteri di competenza (articolo 10). Vanno parametrati tanto al piano teorico quanto all’esperienza pratica e si focalizzano intorno a un’elencazione di ambiti che, pur utile, parrebbe tuttavia essere connotata da un certo grado di a-tecnicismo definitorio e da formulazioni a tal punto ampie da perdere quasi di significato o, di contro, rendere effettivamente complicata una seria categorizzazione delle competenze dei candidati – talvolta, peraltro, trasversali o non ricomprese nella lista, ma comunque importanti.

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Un discorso a parte merita, infine, il tema dell’indipendenza che va letto sia come requisito in capo ad alcuni membri del cda e ai sindaci, sia come indipendenza di giudizio. Sul punto, deve essere apprezzato, da un lato, lo sforzo del ministero, che ha voluto così colmare una lacuna “storica” della regolamentazione di settore. Ma va anche ricordata, dall’altro lato, la necessità di “maneggiare” con estrema cura questo aspetto della materia, in quanto relativo a uno status complesso e, come tale, di difficile “tipizzazione”.

Un intervento esterno su materie societarie

Il decreto 169 delinea una serie di requisiti particolarmente stringenti in capo agli esponenti aziendali delle banche. Tale scelta regolamentare è condivisibile, sebbene ancora connotata da talune questioni critiche di importanza non secondaria. Sul punto, sarà fondamentale il ruolo ricoperto dagli organi sociali in chiave di (i) valutazione dell’idoneità degli esponenti e di (ii) verifica della propria composizione collettiva ottimale.

A livello di primo commento generale, l’analiticità e l’alto grado di dettaglio con cui il regolatore si inserisce, di fatto, nei processi di identificazione e nomina degli esponenti aziendali delle banche sono, in ogni caso, elementi degni della massima attenzione.

E ciò poiché se da un lato risultano comprensibilmente intesi a tratteggiare le caratteristiche soggettive di gestori e controllori cui sono richieste qualità di primo spessore, dall’altro lato traducono pur sempre un ulteriore “inserimento” di elementi e di desiderata esterni in dinamiche propriamente societarie, quale è la selezione – in teoria pur sempre libera – dei componenti gli organi di amministrazione e controllo della banca.

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