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Falsa partenza per l’autonomia differenziata

Il Ministro Calderoli ha presentato alle regioni la bozza di Ddl sull’attuazione dell’autonomia differenziata. È un primo passo necessario. Ma appare caratterizzato più da contenuti controversi che da una reale volontà di riformare il federalismo italiano.

Cos’è l’autonomia differenziata

Il 17 novembre 2022, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha presentato alle regioni italiane la bozza di disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Con “autonomia differenziata” (articolo. 116 Cost.) si intende la possibilità che le regioni a statuto ordinario possano ottenere competenza legislativa esclusiva su materie che la Costituzione elenca invece come “concorrenti” o, addirittura in tre casi, di esclusiva competenza statale (art. 117 cost.). Originariamente, la Costituzione prevedeva già livelli diversi di autonomia per le regioni italiane. Sempre l’art. 116, infatti, distingueva tra quindici regioni a statuto ordinario e cinque regioni a statuto speciale (nonché due province autonome). La corposa riforma costituzionale del 2001, peraltro confermata da referendum popolare, aggiungeva il terzo comma all’art. 116, che da allora recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata”.

In oltre venti anni, il Parlamento non si è mai preoccupato di approvare una legge per l’attuazione dell’art. 116, comma terzo. Ora, l’attesa sembra essere terminata. Il 17 novembre 2022 il Governo ha presentato alle regioni quella che, a oggi, è ancora solamente una bozza di disegno di legge. Del resto, anche solo per l’attuazione del ben più fondamentale art. 119 (autonomia finanziaria di regioni ed enti locali), c’erano voluti dieci anni (e, a ben vedere, il processo di attuazione non è ancora terminato). In comune, le due leggi di attuazione hanno il proponente, Roberto Calderoli, oggi Ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Cosa prevede (e non prevede) la bozza di Ddl

La bozza presentata è costituita da nove articoli e un allegato (le materie trasferibili alle regioni). Diversi i passaggi controversi, che hanno già sollevato prese di posizione contrarie da parte di molti presidenti di regione del Sud.

Per quanto riguarda il processo di attivazione della richiesta di autonomia differenziata, l’art. 2 della bozza rimanda agli statuti regionali. Si potrà dunque procedere sia attraverso una semplice delibera di Consiglio sia attraverso, per esempio, l’indizione di un referendum regionale, sempre che lo statuto di quella regione lo preveda. Non si fa menzione, invece, di criteri tecnici minimi per la richiesta. Per esempio, non si richiede che la regione richiedente abbia i conti in ordine o non sia stata commissariata in precedenza per la gestione delle materie di cui fa richiesta. Sempre l’art. 2 chiarisce il ruolo dei soggetti coinvolti nel procedimento. L’eventuale intesa tra Stato e regione sarà preparata in forma preliminare dal Governo e inviata a una Commissione parlamentare apposita per riceverne il parere. Tuttavia, anche senza il parere, il Governo potrà procedere alla stesura dello schema di intesa definitiva dopo trenta giorni dall’invio. Su tale schema sono richieste deliberazioni di conferma di Governo e Regione e una “mera approvazione” da parte del Parlamento. Più esplicitamente, questo significa che il Parlamento potrà solo approvare o meno lo schema di intesa prima e l’intesa poi, senza poterne cambiare i contenuti. Un meccanismo analogo a quello utilizzato per le intese con le confessioni religiose. Una somiglianza originata dal fatto che, per entrambi gli accordi, la Costituzione utilizza la medesima dicitura (“intesa”). Anche se la rilevanza della questione, dal punto di vista sostanziale, appare ben diversa. Non solo: appare davvero curioso che l’organo propriamente legislativo (il Parlamento) abbia solo un potere di “mera approvazione” sulla cessione ad altri soggetti di competenze che invece, secondo la Costituzione, sono sue proprie.

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Un altro elemento cruciale della legge di attuazione è il ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Secondo l’art. 117 comma due, lettera m) della Costituzione, devono essere determinati dal Parlamento e garantiti sull’intero territorio nazionale. I Lep riguardano materie “concernenti i diritti civili e sociali”: tuttavia, anche su questo, lo Stato è in ritardo. La bozza di Ddl prevede, all’art. 3, che prima di procedere all’intesa, debbano essere definiti tali Lep. Una previsione doverosa, naturalmente, ma smentita poco dopo dalla possibilità che Governo e regioni possano procedere all’intesa nelle more di una decisione parlamentare entro i dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di attuazione. Fino alla definizione dei Lep, quindi, l’accordo prevedrebbe un finanziamento basato sulla spesa storica per quella competenza trasferita.

Proseguendo, l’art. 5 della bozza afferma che “Le funzioni amministrative trasferite alla regione in base all’intesa approvata con legge, possono a loro volta essere attribuite a comuni, province e città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse”. Si tratta di un articolo solo apparentemente marginale. L’esperienza del 2018 tra Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ha proprio dimostrato come le intese si siano sviluppate non tanto attorno alle competenze legislative, di cui gli organi statali preposti (il Parlamento, ma anche i singoli ministeri) sono particolarmente gelosi, ma soprattutto attorno alle competenze amministrative.

L’art. 6 della bozza interviene sulla durata delle intese. Non è indicata. ma può essere prevista dal singolo accordo. Forse sarebbe meglio stabilire una durata minima e massima delle intese (con possibilità di rinnovo) e lasciare ai singoli accordi la possibilità di verifiche periodiche. Così come sarebbe utile assegnare comunque una clausola di salvaguardia dell’interesse nazionale al governo che, in circostanze straordinarie, potrà recedere anche unilateralmente dall’intesa.

Infine, la bozza affronta il problema del finanziamento delle materie delegate. Tra la prima e la seconda bozza circolate in questi giorni, la prima datata 2 novembre e la seconda 8 novembre, tra le fonti di finanziamento spariscono i tributi propri, mentre sono confermate “la riserva di aliquota o le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni trasferite” (art. 4 comma 2). In altre parole, lo Stato dovrebbe occuparsi di finanziare non solo le competenze trasferite fino al soddisfacimento dei Lep, ma l’intero servizio offerto dalla regione.

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Completa il programma di finanziamento il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard anche se, in attesa della definizione del secondo, si continuerà ad applicare il primo. Tutto sommato, quindi, contenuti e condizioni che minano qualunque possibilità di accordo sulla bozza. Il che sarebbe davvero un peccato, perché grandi sono le potenzialità, tanto al nord quanto – e forse soprattutto – al sud, che sono fornite dall’autonomia differenziata. Se da un lato, quindi, sarà necessario evitare gli ammiccamenti elettorali fin troppo evidenti rivolti prevalentemente agli elettori del nord (nel 2023 si terranno, tra le altre, anche le elezioni regionali in Lombardia), dall’altro lato anche le regioni del sud dovrebbero evitare posizioni contrarie a priori, valutando invece quali spazi di arricchimento dei loro territori proprio l’autonomia differenziata potrebbe garantire.

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  1. Savino

    L’Italia non è uno Stato federale e le problematiche principali di cui chiede soluzione il cittadino vanno governate e decise a livello centrale. Le Regioni non possiedono le competenze in termini di risorse umane e le strutture necessarie per occuparsi già delle funzioni delegate e concorrenti dal 2001, figurarsi di nuove materie, quali addirittura dell’aspetto della salute individuale del cittadino quando già hanno bucato sotto l’aspetto dell’organizzazione del servizio sanitario. La moltiplicazione dei centri di spesa e di potere continua ad essere un danno per il cittadino in termini di bilancio e corruzione. Il quadro potrebbe essere ulteriormente aggravato dalla riattivazione delle Province quale entità politica. Il cittadino fatica a capire chi fa che cosa ha solo la certezza di continuare a pagare per mantenere questo status di baronia feudale con bizantinismi annessi.

  2. Curcio Franco

    Confesso di aver capito poco, ma vorrei sapere se una Regione potrà proibire la vendita di prodotti provenienti da altre Regioni

  3. bob

    “…perché grandi sono le potenzialità, tanto al nord quanto – e forse soprattutto – al sud, che sono fornite dall’autonomia differenziata.”
    Io ci vedo solo un aumento della burocrazia . Vogliamo l’autonomia? Togliamo lo Stato. Torniamo indietro. Mi spiega qualcuno in termini pratici cosa cavolo vuol dire ” leggi concorrenti”? A cosa servono? Solo ad aumentare leggi, cavilli e burocrazia.
    Quando si dovrà fare un opera di portata nazionale se non Europea come un autostrada e il Veneto decide “bianca” l’Emilia Romagna decide ” rossa” cosa facciamo?
    I localismi e i regionalismi esasperati di questi anni hanno fatto arretrare anche culturalmente il Paese in un mondo oltretutto sempre più aperto

  4. Chiederei un gentile chiarimento: quale sarebbe il beneficio che dall’autonomia differenziata potrebbero trarre le regioni del Sud? Sinora ogni forma di autonomia derivata dalla riforma del Titolo V della Costituzione si è tradotta in un’ulteriore penalizzazione del meridione sia dal punto di vista economico che dei servizi ai cittadini, e mi risulta difficile comprendere come possa essere il contrario.
    Grazie.

  5. Maurizio Cortesi

    Quando saltò fuori la Lega con i suoi slogan federalista, la Fondazione Agnelli propose l’accorpamento a 12 regioni proprio per considerazioni di sostenibilità finanziaria. Che l’autonomia leghista non sia affatto federalista lo si è capito da tempo e queste ultime proposte differenziali lo confermano, ma chiaramente il sud non è da meno. Spero che con l’occasione del presidenzialismo fortemente voluto da Meloni e soci, almeno a parole, si possa aprire un ampio dibattito riformatore che guardi proprio alla struttura degli enti territoriali, la cui riorganizzazione strategica è premessa per un federalismo anche fiscale trasparente ed efficiente. Sinceramente non capisco quale autonomia deve avere una regione inventata e inutile come il Molise, per esempio, per non parlare delle province in genere o della grande maggioranza dei 7901 comuni che non arriva a un decimillesimo della popolazione e/o a un decimillesimo del territorio nazionale.

  6. Giuseppe

    Il federalusmo regionale leghista è composto di vuota retorica propagandistica. Le regioni aumentano la burocrazia tangentizia pubblica. Lo stato da padronale diverrebbe pilatesco del tutto. Povero cittadino italiano del nord,centro e sud. Il ritorno al medievo potrebbe scuoterlo e svegliarlo verso nuove priosoettive di democrazia partecipata e non solo rappresentata da molti nullafacenti e non solo nei grillini.

  7. Marco

    Chi lo dice che “si intende la possibilità che le regioni a statuto ordinario possano ottenere competenza legislativa esclusiva su materie che la Costituzione elenca invece come “concorrenti” o, addirittura in tre casi, di esclusiva competenza statale”? L’art. 116 parla di “forme e condizioni particolari di autonomia”, non di competenza legislativa esclusiva. Forse sarebbe meglio evitare un regionalismo differenziato in termini di potestà legislativa (che determina i fini) e concentrarsi su una più opportuna autonomia in termini amministrativi e fiscali.

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